Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 9 Ottobre 2017, N. 23541

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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 9 OTTOBRE 2017, N. 23541
PRES. MAZZACANE – EST. COSENTINO – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. T.A. (AVV.
TI PACIFICI E PATERA) C. B.F. ED ALTRA (AVV.. LA BANCA)
Edilizia e urbanistica y Licenza e concessione edi-
lizia y Trasferimento di edif‌icio y Atto privo dell’in-
dicazione degli estremi della licenza o concessione
edilizia y Mancata allegazione della domanda di sa-
natoria corredata della prova del pagamento delle
prime due rate dell’oblazione y Nullità assoluta y
Sussiste.
. Ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, deve
riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità
d’uff‌icio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse),
alla nullità degli atti di trasferimento di edif‌ici privi
della indicazione degli estremi della licenza o conces-
sione ad “aedif‌icandum” (rilasciata eventualmente in
sanatoria) ovvero, in mancanza, dell’allegazione della
domanda di sanatoria corredata dalla prova dell’avve-
nuto pagamento delle prime due rate dell’oblazione
edilizia. (l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40) (1)
(1) Con la decisione in epigrafe si è inteso dare continuità al princi-
pio già espresso dalla Corte con la sentenza Cass. civ. 17 agosto 1999,
n. 8685 e ribadito con la sentenza Cass. civ. 17 gennaio 2003, n. 630,
entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2001 la sig.ra T.R. - creditri-
ce del sig. S.R. per l’importo di L. 54.587.709 recato da un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a quest’ul-
timo notif‌icato il 20 marzo 1999 - convenne davanti al tri-
bunale di Castrovillari gli eredi di S.R. (la moglie B.F. ed i
f‌igli P. ed E.M.A.), nonché B.F. e S.P. in proprio, per sentir
dichiarare la nullità - ai sensi (tra l’altro e per quanto qui
ancora interessa) della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 -
del contratto del 24 marzo 1999 con cui i coniugi B.F. e
S.R., pochi giorni dopo la notif‌ica del suddetto decreto in-
giuntivo, avevano venduto al f‌iglio P. un terreno, senza che
nell’atto di trasferimento si facesse menzione alcuna del
fabbricato abitativo esistente su tale terreno, costruito in
base a concessione edilizia del 15 aprile 1986.
Il primo giudice rigettò la domanda della sig.ra T.,
giudicando l’attrice priva di interesse ad agire, e la Cor-
te d’appello di Catanzaro, da costei adita, confermò detto
rigetto, pur se con diversa motivazione. La Corte catanza-
rese, infatti, riconobbe che la sig.ra T. aveva interesse a
far dichiarare la nullità dell’atto di trasferimento de quo,
onde poter assoggettare ad esecuzione forzata la quota
del cespite trasferito di proprietà di S.R., ma ritenne che
ella non fosse legittimata a far valere il dedotto prof‌ilo di
nullità - consistente nella mancata menzione, nel contrat-
to di compravendita, del fabbricato esistente sul terreno
trasferito e della concessione edilizia in forza della quale
il medesimo era stato costruito - sull’assunto della natura
relativa, in quanto azionabile dalla parti contraenti, della
nullità di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40.
Avverso tale sentenza T.A., unico erede superstite di
T.R., ricorre per cassazione nei confronti della signora
B.F., di S.P. e di S.E.M.A., quali eredi di S.R. e, nei confronti
primi due, anche in proprio, con un unico motivo con cui
censura la sentenza gravata per aver ritenuto la nullità L.
n. 47 del 1985, ex art. 40 rilevabile solo dai contraenti e
non da qualunque interessato.
Solo B.F. ha depositato controricorso.
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 23
novembre 2016, per la quale solo il ricorrente depositava
una memoria; in tale udienza il Collegio, rilevato che la
notif‌ica del ricorso non risultava perfezionata nei confron-
ti di S.E.M.A., disponeva integrarsi il contraddittorio nei
confronti di costei ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. Espletato
detto incombente, la causa veniva nuovamente discussa
alla pubblica udienza del 6.6.17, per la quale T.A. ha de-
positato un’ulteriore memoria e nella quale il Procuratore
Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni con cui
la controricorrente denuncia la non integrità del contrad-
dittorio nei giudizi di primo e secondo grado.
Quanto al giudizio di primo grado, la controricorrente
lamenta l’incompleta esecuzione dell’ordine con cui il tri-
bunale aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei
confronti degli eredi di S.R., rappresentando che la T. aveva
notif‌icato a B.F., quale erede di S.R., solo il verbale di udienza
contenente detto ordine e non anche l’atto di citazione.
L’argomento va disatteso, alla stregua del principio,
già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 1613/03), che,
qualora venga ordinata l’integrazione del contraddittorio,
in sede di merito, nei confronti dell’erede della parte de-
funta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede
sia già costituito con comparsa, ancorché in proprio, rende
superf‌lua una nuova notif‌icazione della citazione, in con-
siderazione della conoscenza diretta di quel provvedimen-
to già da costui acquisita.
Peraltro nello stesso contro ricorso (pag. 11) si riferisce
che la B. “era stata citata nel relativo giudizio nella duplice
veste di erede di S.R. e di dante causa-venditrice dell’atto
di vendita a favore di S. P.”. La B. era stata dunque già ci-
tata (anche) quale erede, cosicché l’ordine di integrazione
emesso dal tribunale non poteva che riferirsi ad altri eredi
di S.R., diversi dalla sig.ra B.. Quanto al giudizio di appello,
la controricorrente lamenta che l’atto di appello le sia stato
notif‌icato solo quale erede e non anche in proprio. La do-
glianza va disattesa per il principio della unicità della par-
te in senso sostanziale (cfr. Cass. n. 13411/08: “Nell’ambito
del giudizio di appello, qualora una medesima persona f‌isi-
ca cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede
di altro soggetto, non è necessario provvedere all’integra-
zione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede,
ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella
specie l’unicità della parte in senso sostanziale”).
Nel merito la doglianza proposta con il ricorso va giu-
dicata fondata, alla stregua del principio già espresso da
questa Corte con la sentenza n. 8685/99 e ribadito con la

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