Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 16 Novembre 2017, N. 27234

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 16 NOVEMBRE 2017, N. 27234
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. CONDOMINIO VIA CARBONARA 15 IN
NAPOLI (AVV. RAGONE) C. TANCREDI (N.C.)
Procedimenti sommari y Ingiunzione y Decreto y
Notif‌icazione y Pagamento integrale della somma
capitale intervenuto successivamente all’emissio-
ne del decreto ma anteriormente alla sua notif‌ica
y Spese processuali relative alla fase monitoria y
Imputazione y A carico dell’ingiungente y Ragioni.
. Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e
quella di opposizione fanno parte di un unico processo
e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle
del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito
f‌inale del giudizio di opposizione e alla complessiva va-
lutazione del suo svolgimento; ne consegue che quando
il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento
della sorte capitale anteriormente alla notif‌ica del
provvedimento monitorio, le spese processuali relative
alla fase monitoria ben possono essere poste a carico
dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto,
ai f‌ini del giudizio di soccombenza inerente la liquida-
zione delle spese di lite, va comunque verif‌icata non al
momento del deposito del ricorso, ma a quello della no-
tif‌icazione del decreto (Fattispecie relativa al giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il paga-
mento di oneri condominiali). (Mass. Redaz.) (c.p.c.,
art. 91; c.p.c., art. 633; c.p.c., art. 645) (1)
(1) Principio espresso argomentando da Cass. civ. 10 aprile 2014, n.
8428; Cass. civ. 15 aprile 2010, n. 9033 e Cass. civ. 9 agosto 2007, n.
17469, tutte in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio di via Carbonara 115, Napoli, ha proposto
ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1461/2016 del 4 feb-
braio 2016. L’intimata Anna Maria Tancredi non ha svolto
attività difensive. La sentenza impugnata ha rigettato l’ap-
pello del Condominio di via Carbonara 115, Napoli, avverso
la sentenza n. 5598/2015 resa dal Giudice di pace di Napoli.
Il Tribunale di Napoli ha confermato che, allorché (il 23
aprile 2013) il Condominio aveva notif‌icato alla condomi-
na Anna Maria Tancredi il decreto ingiuntivo n. 2554/2013
pronunciato dal Giudice di pace di Napoli, anche a seguito
di versamenti fatti dopo il deposito della domanda moni-
toria (7 gennaio 2013), non sussisteva più alcun credito
dell’intimante nei confronti della stessa signora Tancredi.
Da ciò, per il Tribunale, legittimamente il Giudice di Pace,
accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva con-
dannato il Condominio alle spese della fase di opposizione.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conse-
guente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.,
in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente
ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorren-
te ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il primo motivo di ricorso del Condominio di via Carbo-
nara 115, Napoli denuncia violazione degli artt. 91 e 113
c.p.c. e degli artt. 1176, 1181, 1183, 1184, 1196, 1218, 1219,
1223, 1224 c.c.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli
artt. 3, 41 e 111 Cost. dell’art. 220 del trattato CE, dell’art.
16 della Carta di Nizza, dell’art. 4 CEDU, dell’art. 91 c.p.c. e
degli artt. 1123 e 1124 c. c. Il terzo motivo di ricorso allega
la violazione dell’art. 641 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso
denuncia la violazione degli artt. 101,115 e 116 c.p.c. Il terzo
ed il quarto motivo, i quali si dolgono rispettivamente della
emissione del decreto ingiuntivo dopo quattro mesi dal de-
posito del ricorso e contestano la circostanza che il Condo-
minio avesse concesso alla condomina Tancredi una dilazio-
ne di pagamento, sono inammissibili per difetto dei requisiti
della specif‌icità, completezza e riferibilità alla sentenza im-
pugnata, in quanto fondati su circostanze del tutto estranee
alla ratio decidendi esplicitata dal Tribunale di Napoli.
I primi due motivi, che vanno invece esaminati con-
giuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha deciso la
questione di diritto uniformandosi all’orientamento con-
solidato di questa Corte, secondo cui, nel procedimento
di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione
fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese pro-
cessuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio,
è regolato in base all’esito f‌inale del giudizio di opposizio-
ne e alla complessiva valutazione del suo svolgimento; ne
consegue che quando, come nel caso in esame, il debito-
re abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte
capitale anteriormente all’emissione del provvedimento
monitorio, le spese processuali relative alla fase monito-
ria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in
quanto la fondatezza del decreto, ai f‌ini del giudizio di soc-
combenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va
comunque verif‌icata non al momento del deposito del ri-
corso, ma a quello della notif‌icazione del decreto (arg. da
Cass. sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033; Cass. sez. III, 9 agosto
2007, n. 17469; Cass. sez. II 10 gennaio 1996, n. 164; Cass.
sez. II, 10 aprile 2014, n. 8428). Diversa dalla valutazione
di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle

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