Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 7 Gennaio 2016, N. 109

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
LEGITTIMITÀ
dall’art. 481 c.p., il professionista che redige le planime-
trie e la committente che f‌irma la domanda fondata sulla
documentazione infedele (sez. V, n. 5098 del 8 marzo 2000,
Stenico, Rv. 216056; sez. V, n. 15860 del 21 marzo 2006,
Stivalini, Rv. 234601; sez. III, n. 30401 del 23 giugno 2009,
Zazzaro, Rv. 244588).
8.3. Esula dall’ambito dell’ipotizzato delitto ogni attivi-
tà valutativa.
8.4. Il concetto è stato bene espresso da sez. II, n.
3628 del 12 dicembre 2006, Pinto, Rv. 235934 che, pro-
nunciando in tema di delitto di falsità ideologica dell’e-
sercente un servizio di pubblica necessità, ha affermato
il principio, condiviso dal Collegio, che non rientrano
nella nozione di "certif‌icati" quegli atti che, nell’ambi-
to di un procedimento amministrativo per il rilascio di
un’autorizzazione, non hanno la funzione di dare all’Am-
ministrazione un’esatta informazione su circostanze di
fatto e, quindi, di provare la verità di quanto in essi af-
fermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni
e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non
alterano i fatti.
8.5. Quel che conta è l’esatta rappresentazione e de-
scrizione graf‌ica dell’intervento; la valutazione che ne
compie il professionista non è assistita da alcuna presun-
zione di veridicità, essendo sempre riservata al dirigente
o al responsabile dell’uff‌icio comunale, nell’ambito dell’at-
tività di vigilanza di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27,
ogni valutazione sulla conformità dell’opera progettata
alle norme di legge e di regolamento e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, ivi compresa la qualif‌icazione
stessa dell’intervento ed il suo regime edilizio.
7.5. Occorre piuttosto precisare che il D.P.R. n. 380
del 2001, art. 20, comma 13, punisce con pena ancor più
severa di quella prevista dall’art. 481 c.p., la condotta di
"chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o assevera-
zioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’e-
sistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo
comma è punito con la reclusione da uno a tre anni". In
questo caso, oggetto materiale della falsità non è il proget-
to allegato alla domanda di permesso di costruire, bensì la
specif‌ica dichiarazione del progettista abilitato "che asse-
veri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismi-
che, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle nor-
me relative all’eff‌icienza energetica".
7.6. È evidente il diverso ambito applicativo delle due
fattispecie poichè alla prima (art. 481 c.p.) è estraneo
l’ambito valutativo; la seconda fattispecie, invece, incrimi-
na una specif‌ica falsa attestazione che presuppone neces-
sariamente un giudizio di conformità.
7.7. Ne consegue che per questo reato il ricorso deve
essere respinto.
7.8. Restano assorbite le doglianze oggetto del settimo
motivo di ricorso che, avendo natura processuale, saranno
valutate in sede di rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 7 GENNAIO 2016, N. 109
PRES. MAZZACANE – EST. BIANCHINI – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. G.S.M.
S.R.L. (AVV. DI LORENZO) C. M.N. ED ALTRI (AVV.TI PETRUCCI E MORACE PINELLI)
Regolamento di condominio y Limiti (rispetto
delle proprietà esclusive) y Clausola che vieti de-
stinazioni diverse da quella abitativa y Attività di
aff‌ittacamere, alberghiera o di bed & breakfast y
Liceità y Esclusione.
. Il condomino non può destinare l’immobile ad aff‌it-
tacamere, attività alberghiera o bed & breakfast ove
il regolamento di condominio vieti destinazioni d’uso
diverse da quella abitativa. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1362; c.c., art. 1363; c.c., art. 1367) (1)
(1) Con la presente decisione il S.C. ha mutato indirizzo rispetto a
quanto statuito da Cass. civ. 20 novembre 2014, n. 24707, in questa Ri-
vista 2015, 162, secondo cui – al contrario - l’esercizio dell’attività di
aff‌ittacamere non modif‌ica la destinazione d’uso a civile abitazione
degli appartamenti in cui è condotta. Conseguentemente, anche
in presenza di regolamento condominiale che vieti di destinare gli
appartamenti “ad uso diverso da quello di civile abitazione o di uff‌i-
cio professionale privato”, l’attività di bed & breakfast è da ritenersi
consentita, essendo inammissibile un’interpretazione estensiva della
suddetta norma regolamentare che riservi ai soli proprietari, ai loro
congiunti e ai singoli professionisti il godimento delle unità immobi-
liari site nel condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - M.N.; C.A.; D.M.V. e D.M.M. convennero innanzi al
Tribunale di Roma P.F. ed A., proprietari di un apparta-
mento sito nello stabile di cui essi erano condomini, in
(omissis), nonchè la s.r.l. G.S.M., conduttrice di detto
immobile, aff‌inchè fosse dichiarata la contrarietà al rego-
lamento condominiale della preannunciata adibizione, da
parte della predetta società, dell’appartamento concesso
in locazione, ad uso di aff‌ittacamere e perchè ne fosse ini-
bita ogni ulteriore attività attuativa, oltre al risarcimento
del danno, la cui liquidazione chiedevano fosse effettuata
in separato giudizio. La società ed i P. contrastarono la
domanda, da un lato ritenendo che la intrapresa azione,
avendo ad oggetto il mero accertamento di una situazione
solo potenzialmente lesiva dei diritti degli attori, sarebbe
stata carente di interesse attuale; dall’altro sostenendo
una interpretazione del regolamento - redatto nel 1920 -
diversa da quella patrocinata da controparte.
2 - L’adito Tribunale dichiarò l’inammissibilità della
domanda per carenza di attuale interesse: detta sentenza
venne riformata dalla Corte di appello di Roma che re-
putò sussistente un interesse specif‌ico all’accertamento
della condotta contraria alle regole pattizie da parte della
società - trattandosi di una condizione dell’azione, in con-
creto verif‌icatasi in corso di giudizio, avendo la società
adibito ad esercizio di aff‌ittacamere l’appartamento dei
P. - e giudicò che l’attività censurata rientrasse in quella
vietata dal regolamento di condominio.
3 - Per la cassazione di tale pronuncia hanno proposto
ricorso principale la G.S.M. ed incidentale i P., sulla base,

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