Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 13 Luglio 2017, N. 17400

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
ri inerenti parti comuni assunta dall’amministratore del
condominio, o comunque, nell’interesse del condominio,
nei confronti dell’appaltatore, trova applicazione il prin-
cipio dettato da Cass. sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148 (non
operando qui, ratione temporis, neppure il meccanismo di
garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotto dalla
legge 11 dicembre 2012, n. 220), di tal che la responsabilità
per il corrispettivo contrattuale preteso dall’appaltatore è
retta dal criterio della parziarietà, per cui l’obbligazione
assunta nell’interesse del condominio si imputa ai singoli
componenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1123 c.c.,
essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto
interno della ripartizione delle spese (da ultimo, ancora
Cass. sez. VI -2, 9 giugno 2017, n. 14530).
Dovendosi negare che l’obbligo di contribuzione alle
spese per la manutenzione delle parti comuni si conno-
tasse verso l’appaltatore, terzo creditore, come rapporto
unico con più debitori, ovvero come obbligazione solidale
per l’intero in senso proprio e quindi ad interesse comune,
al Cobellis, che ha assunto di aver adempiuto nelle mani
dell’appaltatore al pagamento dell’intero prezzo dei lavori,
in quanto minacciato di esecuzione forzata, non poteva ac-
cordarsi alcun diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., né per
l’intera somma dovuta dal Condominio, né nei confronti de-
gli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesi-
male dovuta da ciascuno di essi, come invece proponeva la
Corte di Salerno. Il regresso, che ha per oggetto il rimborso
di quanto sia stato pagato a titolo di capitale, interessi e
spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in
capo al condebitore adempiente sulla base del c.d. aspetto
interno dell’obbligazione plurisoggettiva. In sostanza, solo
se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurispru-
denza, che il singolo condomino, quale condebitore solida-
le, possa essere escusso dal terzo creditore per l’intero de-
bito contratto dal condominio, può poi accordarsi a quello
il diritto di regresso, altrimenti ravvisandosi nel pagamento
dell’intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto,
un indebito soggettivo “ex latere solventis”.
Un obbligo restitutorio del condominio nei confronti
dei condomini che abbiano anticipato le somme dovute al
terzo creditore può sorgere, semmai, ove lo stesso condo-
minio abbia approvato una deliberazione assembleare isti-
tutiva di un fondo cassa f‌inalizzato a sopperire alle morosi-
tà di alcuni partecipanti, ed a scongiurare l’aggressione in
executivis da parte del creditore in danno di parti comuni
dell’edif‌icio (cfr. Cass. sez. II, 5 novembre 2001, n. 13631).
Al condomino, che abbia versato al terzo creditore anche
la parte dovuta dai restanti condomini (sempre, beninteso,
nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2,
disp. att. c.c., introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n.
220), allo scopo di ottenere da costoro il rimborso di quanto
da lui corrisposto, non può nemmeno consentirsi di avva-
lersi della surrogazione legale in forza dell’art. 1203, n. 3,
c.c., giacchè essa - implicando il subentrare del condebitore
adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfatto
in forza di una vicenda successoria - ha luogo a vantaggio
di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al paga-
mento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Al più, il
pagamento da parte del condomino Cobellis delle quote del
corrispettivo d’appalto dei lavori di riparazione delle parti
comuni dovute dai restanti condomini poteva legittimare
lo stesso ad agire, sempre nei confronti degli altri singoli
partecipanti, per ottenere l’indennizzo da ingiustif‌icato ar-
ricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli
altri condomini (cfr. Cass. sez. un., 29 aprile 2009, n. 9946).
Il ricorso va perciò rigettato. Avendo la causa trovato
soluzione in base ad un’interpretazione giurisprudenziale
di recente consolidamento, sussistono motivi per compen-
sare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di ver-
samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 13 LUGLIO 2017, N. 17400
PRES. BIANCHINI – EST. GRASSO – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. BARTELLINI
ED ALTRO (AVV.TI MARCECA E SIVIGLIA) C. CONDOMINIO ROYAL PALACE (AVV.TI
UBALDI E IANTOSCA)
Uso della cosa comune y A vantaggio esclusivo o
particolare di un singolo partecipante y Violazione
dell’art. 1102 c.c. y Integrazione y Installazione di
impianto di condizionamento dell’aria y Occupazio-
ne del 60% della superf‌icie comune disponibile y
Stabilità dell’installazione y Godimento turnario o
differenziato y Invocabilità y Esclusione.
. In tema di uso della cosa comune, in mancanza di
consenso degli altri condòmini o di un loro compor-
tamento inerte, integra violazione dell’art. 1102 c.c.
l’installazione da parte di un singolo partecipante di
un impianto di condizionamento dell’aria che risulti
occupare il 60% della superf‌icie disponibile di un balla-
toio comune, in tal modo impedendo l’installazione di
analogo apparecchio da parte degli altri condòmini del
piano. Né, in senso contrario, può invocarsi il concetto
di godimento turnario o differenziato nel tempo e nel-
lo spazio, giacché il carattere stabile dell’installazione
è destinata ad alterare def‌initivamente il rapporto di
equilibrio tra i condòmini nel godimento dell’oggetto
della comunione. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1102) (1)
(1) Nel senso che l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei
comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è idoneo a pro-
durre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano
rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequi-
voco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente
quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo
se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare
il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, v. Cass. civ. 9
febbraio 2015, n. 2423, in www.latribunaplus.it. Nel senso poi che la
nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell’art. 1102 c.c.,
non va intesa nei termini di assoluta identità dell’utilizzazione del

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