Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 11 Aprile 2017, N. 9316

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
LEGITTIMITÀ
ricorrente secondo cui la rilevanza giuridica della convi-
venza more uxorio doveva rinvenirsi nella "affectio" della
coppia - non quindi nello scambio di reciproche attribu-
zioni patrimoniali tra i conviventi -, sicchè avuto riguardo
alla lunga durata della convivenza (quarantasette anni:
come emerge dalla comparsa di risposta C. in primo gra-
do, trascritta a pag. 40 del controricorso) appare del tutto
implausibile una sorta di interversione della affectio in un
rapporto di lavoro subordinato, come pretenderebbe la ri-
corrente.
Le sentenze della Corte richiamate dalla ricorrente,
non avvalorano affatto la tesi sostenuta, atteso che esclu-
dono la conf‌igurabilità di un rapporto di lavoro a presta-
zioni corrispettive nel rapporto more uxorio, salvo il caso
- che non ricorre nella fattispecie e che comunque non
viene allegato nè dimostrato dalla C. - che al rapporto sen-
timentale, affettivo e sessuale non si accompagni anche
una compartecipazione dei conviventi alle scelte inerenti
la disponibilità e l’impiego delle risorse economiche.
Inoltre anche seguendo la tesi della ricorrente difet-
terebbe nella specie il nesso di corrispondenza tra impo-
verimento - della C., per la mancata remunerazione delle
prestazioni di assistenza - e l’arricchimento - dell’erede -
richiesto dall’art. 2041 c.c., atteso che della prestazione
resa si è avvantaggiato direttamente ed esclusivamente il
convivente deceduto e non la f‌iglia.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.
p. B) Esame del ricorso incidentale proposto da M.G. in
proprio e n.q. di erede di T.L..
Con l’unico motivo del ricorso incidentale (violazione
dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., e del D.M. n. 140 del
2012), la sentenza di appello viene censurata in punto di
liquidazione delle spese del grado determinate dalla Corte
territoriale, a carico dell’appellante soccombente, in com-
plessivi Euro 2.700,00 oltre accessori di legge, in misura
inferiore al minimo tabellare di Euro 6.540,00 previsto
per i compensi nelle cause ricomprese nello scaglione di
valore tra Euro 100.001,00 ed Euro 500.000,00 nel quale
doveva essere ricondotta la domanda riconvenzionale ex
art. 2041 c.c., proposta dalla C. che aveva richiesto un in-
dennizzo pari ad Euro 400.000,00 (cfr. sentenza di appello,
in motivazione, pag. 3 e 4).
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha def‌inito il giudizio con sentenza
pubblicata il 2 dicembre 2013 n. 6505, pertanto le presta-
zioni professionali del difensore debbono essere liquidate
in base ai criteri tariffari previsti dal D.M. 20 luglio 2012,
n. 140, con riferimento allo scaglione indicato dalla parte
ricorrente (dovendo determinarsi il valore della causa alla
stregua dell’art. 10 c.p.c., cui rinvia l’art. 5, D.M. n. 140 del
2012), trattandosi di causa di valore non inferiore ad Euro
400.000,00 pari all’importo risarcitorio ed indennitario ri-
chiesto in domanda come emerge dalla stessa sentenza di
appello.
Ne segue che tenendo conto che gli importi minimi ta-
riffari calcolati per il giudizio di appello (con riferimento
alla base di computo determinata nel valore medio tabel-
lare previsto per il giudizio avanti il Tribunale aumen-
tato del 20%) il compenso liquidabile al difensore della
resistente non poteva essere inferiore a: fase studio Euro
1.950,00; fase introduttiva Euro 990; fase istruttoria Euro
1.170,00; fase decisoria Euro 2.430,00.
L’importo liquidato dal Giudice di appello per comples-
sivi Euro 2.700,00 viola pertanto il principio della indero-
gabilità dei minimi tariffari, a norma della L. 13 giugno
1942, n. 794, art. 24: la sentenza impugnata va, dunque,
cassata in parte qua, in accoglimento del ricorso inciden-
tale, e la Corte, non occorrendo procedere ad accertamen-
ti in fatto, può decidere nel merito ex art. 384 comma 2
c.p.c., riconoscendo al difensore il complessivo importo
di Euro 6.450,00 a titolo di compensi, conforme al mini-
mo tariffario, in tale limite soltanto essendo sindacabile
avanti questa Corte l’errore in cui è incorso il Giudice di
merito (cfr. Corte Cass. sez. I, sentenza n. 20289 del 9 ot-
tobre 2015).
In conclusione il ricorso principale deve essere rigetta-
to; il ricorso incidentale deve essere accolto, la sentenza
impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e de-
cidendo la causa nel merito la parte resistente deve essere
condannata alla rifusione delle spese relative al grado di
appello, come sopra liquidate, nonchè alle spese relative
al giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 11 APRILE 2017, N. 9316
PRES. BIANCHINI – EST. GIUSTI – RIC. PIZZOLOTTO (AVV.TI FORLATI E STELLA
RICHTER) C. CÀ D’ORO 3 S.R.L. (AVV.TI PICCIONE E DI GIOVANNI)
Proprietà y Acquisto y Costruzione su suolo co-
mune realizzata da uno solo dei comunisti y In
violazione dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. y
Disciplina applicabile y Accessione o comunione y
Contrasto giurisprudenziale y Rimessione degli atti
al primo Presidente per eventuale assegnazione
alle S.U.
. Vanno rimessi al Primo Presidente per l’eventuale as-
segnazione alle Sezioni Unite gli atti della questione
- oggetto di contrasto - concernente il regime proprie-
tario della costruzione realizzata, su suolo comune ed
in violazione dei limiti ex art. 1102 c.c., da uno solo dei
comunisti. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 934; c.c., art. 1102)
(1)
(1) Il contrasto si è delineato tra un primo orientamento (espresso
da Cass. civ. 11 novembre 1997 n. 11120 e Cass. civ., 11 luglio 1978, n.
3479, in www.latribunaplus.it (secondo cui, per il principio dell’ac-
cessione ex art. 934 c.c., la costruzione su suolo comune è anch’essa
comune, salvo contrario accordo scritto ad substantiam) ed altro e
più recente orientamento – che l’ordinanza di remissione non ritie-
ne di poter condividere – che ha invece affermato che la disciplina
dell’accessione si applica soltanto alle costruzioni su suolo altrui,
mentre nell’ipotesi di costruzione su fondo comune prevale la di-
sciplina della comunione, con la conseguenza che l’opera diviene di
comproprietà dei non costruttori solo se essa sia stata realizzata in
conformità di detta disciplina, cioè nel rispetto dei limiti al compro-

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