Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 27 Aprile 2017, N. 10377

Pagine556-559
556
giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
l’esercizio dei servizi comuni dell’edif‌icio deriva dalla ge-
stione stessa e quindi preesiste all’approvazione da parte
dell’assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valo-
re costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del
condominio.
Il verbale di assemblea condominiale, contenente
l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione
o l’uso delle parti comuni, ovvero, come nel caso di spe-
cie, la delibera di approvazione del "preventivo" di spese
straordinarie, costituisce dunque prova scritta idonea per
ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di
ripartizione delle medesime, necessario al solo f‌ine di ot-
tenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedi-
mento ai sensi dell’art. 63 disp. Att.c.c. (Cass. 15017/2000).
Deve dunque escludersi che la delibera di approvazione
assembleare del piano di ripartizione costituisca un pre-
supposto processuale o una condizione dell’azione, posto
che la legittimazione ad agire dell’amministratore per il pa-
gamento della quota condominiale trova fondamento diret-
tamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c..
A seguito dell’opposizione al decreto dunque, si dà luo-
go ad un giudizio di cognizione ordinaria, con onere, in as-
senza della delibera di approvazione del piano di riparto,
per l’amministratore di provare gli elementi costitutivi del
credito nei confronti del condomino anche avuto riguardo
ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti co-
muni dell’edif‌icio e facoltà di quest’ultimo di contestare
sussistenza ed ammontare del credito medesimo azionato
nei suoi confronti.
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata,
onde non sussiste la dedotta violazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
Sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art.
13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricor-
rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌ica-
to, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1
bis, dello stesso articolo 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 APRILE 2017, N. 10377
PRES. AMBROSIO – EST. OLIVIERI – P.M. PATRONE (PARZ. DIFF.) – RIC. C.M.A.
(AVV.TI POLIMENO E MACRINA) C. M.G. (AVV. CIANNAVEI)
Matrimonio y Famiglia di fatto y Casa familiare y
Cessazione della convivenza y Decesso del convi-
vente proprietario/possessore y Convivente super-
stite (già detentore qualif‌icato) y Diritti sull’immo-
bile y Individuazione.
. La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale
che dà vita ad un autentico consorzio familiare, deter-
mina, sulla casa di abitazione ove si svolge il program-
ma di vita in comune, un potere di fatto del convivente
tale da assumere i connotati tipici di una detenzione
qualif‌icata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo
familiare, ma non incide, salvo diversa disposizione
di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai
terzi sull’immobile, sicchè tale detenzione del convi-
vente non proprietario, né possessore, è esercitabile
ed opponibile ai terzi f‌in quando perduri la convivenza,
mentre, una volta venuta meno la stessa, in conseguen-
za del decesso del convivente proprietario-possessore,
si estingue anche il relativo diritto; ne deriva che, in
assenza di una istituzione testamentaria, ovvero della
costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione
da parte degli eredi del convivente proprietario, non
può ritenersi legittima la protrazione della relazio-
ne di fatto tra il bene ed il convivente superstite (già
detentore qualif‌icato), restando a carico del soggetto
che legittimamente intende rientrare nel possesso del
bene, il dovere di concedere a quest’ultimo un termine
congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abi-
tativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza.
(c.c., art. 1140) (1)
(1) Fattispecie nella quale non trova applicazione, ratione temporis,
la norma della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 42, che con-
ferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo
(non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla
durata della convivenza ed alla presenza di f‌igli minori o disabili. Nel
senso che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa,
compiuta da terzi e f‌inanche dal convivente proprietario in danno del
convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela pos-
sessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio, cfr. Cass. civ.
2 gennaio 2014, n. 7, in www.latribunaplus.it e Cass. civ. 21 marzo
2013, n. 7214, in questa Rivista 2013, 295.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione
di prime cure, con sentenza 2 dicembre 2013 n. 6505, ha
rigettato l’appello proposto da C.M.A. che era stata con-
dannata al rilascio dell’immobile detenuto "sine titulo" e di
proprietà, in virtù di successione legittima, di M.G. e T.L.,
rispettivamente f‌iglia e coniuge separato, di M.U., nonchè
al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Il Giudice di appello riteneva che il prolungato rap-
porto di convivenza "more uxorio" tra la C. ed il M. non
attribuisse alla prima alcun titolo idoneo a possedere o
detenere l’immobile, nè il diritto di abitazione ex art. 540
comma 2, c.c., e art. 1022 c.c., riservato al coniuge (avendo
la Corte costituzionale n. 310/1989 ritenuto la esclusione
del convivente more uxorio compatibile con gli artt. 2 e 3);
che l’accordo transattivo stipulato "inter partes" a verbale
di udienza 13 agosto 2007, a def‌inizione del giudizio per
reintegrazione nel possesso promosso dalle proprietarie,
concerneva esclusivamente il riconoscimento del compos-
sesso di queste ultime e l’assunzione da parte della C. de-
gli oneri economici di mantenimento dell’immobile, senza
attribuire a quest’ultima alcun titolo legittimo di detenzio-
ne; che le domande riconvenzionali andavano entrambe
rigettate in quanto il legittimo esercizio in giudizio dei di-
ritti spettanti alle proprietarie escludeva una loro respon-
sabilità da illecito per danni alla salute lamentati dalla C.,
mentre difettavano i presupposti per l’azione ex art. 2041
c.c., in quanto le cure prestate dalla C. al M. f‌ino al decesso
integravano adempimento di obblighi morali nascenti dal

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT