Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 14 Febbraio 2017, N. 3892

Pagine446-448
446
giur LEGITTIMITÀ
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
stato il metodo di ripartizione delle spese di riscaldamen-
to utilizzato nel condominio nell’ultimo decennio (30% in
base ai millesimi e 70% in base ai consumi). A base dell’im-
pugnazione T. s.r.l. Unipersonale, R.O. ed V.A. avevano de-
dotto l’erroneità dei dati di consumo ricavati dai "contaca-
lorie" collocati nelle singole unità immobiliari.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli
artt. 1123, 1130 e 1137 c.c., avendo la sentenza del Tribu-
nale disatteso la domanda di declaratoria di invalidità di
un rendiconto che ripartiva le spese di riscaldamento sul-
la base di consumi presunti o comunque errati, dovendo il
riparto avvenire secondo il già richiamato metodo conven-
zionalmente adottato nei precedenti esercizi.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del-
l’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., per l’erronea valutazio-
ne delle prove e la mancata ammissione delle deduzioni
istruttorie che avrebbero dimostrato il cattivo funziona-
mento dei contabilizzatori di calore e l’inesatto rilievo dei
consumi.
Si difende con controricorso il Condominio di via Calari
7/3 - 7/4 in Bologna.
La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art.
380 bis comma 2 c.p.c..
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per ma-
nifesta infondatezza, con la conseguente def‌inibilità nelle
forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375
comma 1, n. 5 c.p.c.), su proposta del relatore, il presiden-
te ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
In via di principio sono da considerare nulle per im-
possibilità dell’oggetto, e perciò pure impugnabili indi-
pendentemente dall’osservanza del termine perentorio
di trenta giorni ex art. 1137 comma 2 c.c., tutte le deli-
berazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri
normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e
dunque in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo
collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un deter-
minato affare o di una specif‌ica gestione, non potendo la
maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli
obblighi dei singoli condomini f‌issata per legge o per con-
tratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal f‌ine, un accordo una-
nime, espressione dell’autonomia negoziale.
D’altro canto, il riparto degli oneri di riscaldamento,
negli edif‌ici condominiali in cui siano stati adottati sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al
consumo effettivamente registrato (si veda la L. 9 gennaio
1991, n. 10, art. 26, commi 5 e 6, come modif‌icato dalla L.
n. 220 del 2012; cfr. anche Cass. sez. II, sentenza n. 22573
del 7 novembre 2016).
Nella specie, per quanto del contenuto della delibera-
zione del 26 giugno 2013 risulta specif‌icamente riportato
nel ricorso, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma, n.
6, non può affatto sostenersi che l’assemblea del Condo-
minio di via Calari 7/3 - 7/4 in Bologna avesse con essa,
esulando dalle proprie attribuzioni, modif‌icato i criteri di
riparto delle spese di riscaldamento stabiliti dalla legge
(o comunque dapprima approvati in via convenzionale
da tutti i condomini), sicchè è da escluderne la nullità.
I ricorrenti propongono a questa Corte di rivalutare le
risultanze probatorie e di convenire sull’opportunità di
procedere a prove esplorative, negate dal Tribunale, e che
avrebbero potuto dar conforto all’assunto degli stessi ri-
correnti dell’erroneo rilievo dei consumi di calore posti a
base del riparto, con ciò investendo il giudice di legittimi-
tà di compiti che esulano dai limiti del suo sindacato.
È inf‌ine decisivo osservare come il Tribunale eviden-
ziasse che i consumi "presunti" contabilizzati riguardas-
sero altri tre condomini, e non le unità immobiliari di
proprietà degli attori, che quindi nessun danno avevano
ricevuto dal recepimento di quei dati. Va al riguardo af-
fermato che il condomino, il quale intenda proporre l’im-
pugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta er-
roneità della disposta ripartizione delle spese di gestione,
deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse
che presuppone la derivazione dalla deliberazione assem-
bleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in ter-
mini di mutamento della rispettiva posizione patrimonia-
le. Peraltro, l’interpretazione dell’esatto contenuto della
delibera dell’assemblea dei condomini, impugnata ai sensi
dell’art. 1137 c.c., come l’accertamento della situazione di
fatto che è alla base della determinazione assembleare,
sono rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, non
sindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. II, sentenza
n. 23903 del 23 novembre 2016; Cass. sez. II, sentenza n.
5125 del 3 maggio 1993). Il ricorso va perciò rigettato e le
spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo,
vengono regolate secondo soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha ag-
giunto l’art. 13, comma 1 quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazione integral-
mente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 FEBBRAIO 2017, N. 3892
PRES. MIGLIUCCI – EST. FEDERICO – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. TUZZOLO
(AVV. FIORE) C. CONDOMINIO TRIESTE QUINTA VIA MURLO 27 IN ROMA (AVV.
SANITÀ)
Amministratore y Attribuzioni y Rendiconto y Cre-
dito dell’amministratore per anticipazioni y Prova
y Contabilità regolare y Necessità y Presupposti e
fondamento.
. Il credito dell’amministratore di condominio per le
anticipazioni delle spese da lui sostenute non può rite-
nersi provato in mancanza di una regolare contabilità
che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose,
analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società,
deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai
condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative
quote di ripartizione, così da rendere possibile l’appro-
vazione da parte dell’assemblea condominiale del ren-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT