Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 11 Aprile 2017, N. 9316

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 11 APRILE 2017, N. 9316
PRES. BIANCHINI BRUNO – EST. GIUSTI ALBERTO – RIC. PIZZOLOTTO (AVV.TI
FORLATI E STELLA) C. CÀ D’ORO 3 S.R.L. (AVV.TI PICCIONE E DI GIOVANNI)
Proprietà y Acquisto y Costruzione su suolo co-
mune realizzata da uno solo dei comunisti y In
violazione dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. y
Disciplina applicabile y Accessione o comunione y
Contrasto giurisprudenziale y Rimessione degli atti
al primo Presidente per eventuale assegnazione
alle S.U.
. Vanno rimessi al Primo Presidente per l’eventuale as-
segnazione alle Sezioni Unite gli atti della questione
- oggetto di contrasto - concernente il regime proprie-
tario della costruzione realizzata, su suolo comune ed
in violazione dei limiti ex art. 1102 c.c., da uno solo dei
comunisti. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 934; c.c., art. 1102)
(1)
(1) Il contrasto si è delineato tra un primo orientamento (espresso
da Cass. civ. 11 novembre 1997 n. 11120 e Cass. civ., 11 luglio 1978,
n. 3479, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna (secondo cui, per
il principio dell’accessione ex art. 934 c.c., la costruzione su suolo
comune è anch’essa comune, salvo contrario accordo scritto ad sub-
stantiam) ed altro e più recente orientamento – che l’ordinanza di
remissione non ritiene di poter condividere – che ha invece affermato
che la disciplina dell’accessione si applica soltanto alle costruzioni
su suolo altrui, mentre nell’ipotesi di costruzione su fondo comune
prevale la disciplina della comunione, con la conseguenza che l’opera
diviene di comproprietà dei non costruttori solo se essa sia stata re-
alizzata in conformità di detta disciplina, cioè nel rispetto dei limiti
al comproprietario all’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.). Conse-
guentemente le opere abusivamente create diverrebbero di proprietà
esclusiva del solo costruttore. In tal senso, v. Cass. civ. 27 marzo 2007
n. 7523 e Cass. civ., 22 marzo 2001, n. 4120, entrambe ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notif‌icato il 22 novembre 2005,
Fabio Pizzolotto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale
di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, la s.r.l.
Cà D’Oro 3, e - affermando di essere comproprietario pro
indiviso con la società convenuta di un terreno sito in Cor-
tina d’Ampezzo, esterno ad un fabbricato condominiale -
proponeva la domanda di scioglimento della comunione di
tutti i beni realizzati nel sottosuolo di detto terreno dalla
convenuta, con conseguente attribuzione delle quote di
spettanza di ciascuno, previa individuazione di eventuali
conguagli.
Si costituiva la società Cà D’Oro 3, concludendo per la
dichiarazione di non luogo a provvedere sulla divisione,
stante l’intervenuto accordo tra le parti e, in ogni caso, per
l’attribuzione in proprietà esclusiva ad essa società delle
porzioni interrate e seminterrate costruite ex novo nella
parte nord-ovest perchè non costituenti parti comuni, ed
instando altresì per il rigetto delle domande dell’attore e,
in subordine, per la condanna dell’attore a corrispondere
l’indebito arricchimento, nell’ipotesi di accoglimento an-
che parziale delle domande del Pizzolotto.
2. - L’adito Tribunale, con sentenza emessa in data 8
aprile 2011, accertava e dichiarava: (a) che la società Cà
D’Oro 3 è esclusiva proprietaria dei locali ai piani primo
e secondo interrato dell’immobile in Comune di Cortina
d’Ampezzo facenti parte - in catasto fabbricati fg. 58 - del
mappale n. 445/sub 1, come meglio graf‌icamente descrit-
ti nella c.t.u. dell’ing. De Bacco 9 luglio 2008, allegato n.
5; (b) che il Pizzolotto e la società Cà D’Oro, salva la co-
munione sull’area di manovra, sono esclusivi proprietari
dei locali al piano seminterrato, sempre facenti parte - in
Comune di Cortina d’Ampezzo, catasto fabbricati fg. 58 -
del mappale n. 415/sub 1, meglio graf‌icamente descritti
nella citata c.t.u. dell’ing. De Bacco. Il Tribunale delegava
inoltre il notaio Francesca Ruggiero di Cortina d’Ampez-
zo (o altro scelto dalle parti) per la formalizzazione delle
intestazioni e per la intavolazione, secondo i criteri in mo-
tivazione indicati; e respingeva ogni domanda formulata
dal Pizzolotto.
3. - La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa
pubblica mediante deposito in cancelleria in data 9 agosto
2012, ha rigettato l’appello del Pizzolotto, confermando
l’impugnata pronuncia.
2.1. - La Corte territoriale ha innanzitutto escluso la
sussistenza del lamentato vizio di extrapetizione, rilevan-
do che la convenuta aveva posto quale primo argomento
a fondamento delle proprie domande l’esclusione che le
porzioni di cui è causa costituissero cosa comune e, come
tali, potessero spettare alle due parti in causa, e giudi-
cando privo di fondamento "anche l’assunto secondo cui
parte convenuta/odierna appellata non avrebbe chiesto
l’accertamento che le proprietà a lei assegnate fossero
state acquistate a titolo originario", e ciò in quanto "f‌in
dalla comparsa di costituzione di primo grado le conclu-
sioni della convenuta erano dirette inequivocabilmente a
tale declaratoria".
La Corte di Venezia ha poi affermato che correttamente
il Tribunale ha evidenziato la mancanza dei presupposti
della cosa comune, in quanto la porzione sui due piani in
contestazione: (a) risulta essenzialmente incorporata alla
proprietà esclusiva della società appellata, che accede al
piano seminterrato ed interrato solo per mezzo di una sca-

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