Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 29 Marzo 2017, N. 8150

Pagine301-302
301
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 29 MARZO 2017, N. 8150
PRES. AMENDOLA – EST. RUBINO – RIC. V.S. C. STUDIO GESTIONE IMMOBILI
S.R.L. IN LIQ.
Esecuzione forzata y Titolo esecutivo y Ottenuto
nei confronti del condominio y Azione esecutiva
promossa contro singolo condòmino non indicato
nominativamente nel titolo stesso y Notif‌ica del ti-
tolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo y Ne-
cessità y Notif‌ica al solo amministratore condomi-
niale y Insuff‌icienza y Conseguente nullità dell’atto
di precetto.
. In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei
confronti dell’ente di gestione condominiale in persona
dell’amministratore e azionato nei confronti del singo-
lo condòmino quale obbligato pro quota, la notif‌ica del
precetto al singolo condòmino, ex art. 479 c.p.c., non
può prescindere dalla notif‌icazione, preventiva o con-
testuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di
gestione. Se infatti una nuova notif‌icazione del titolo
esecutivo non occorre per il destinatario diretto del
decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c.,
comma 2, detta notif‌icazione, invece, è necessaria
qualora si intenda agire contro il singolo condòmino,
non indicato nell’ingiunzione ma responsabile pro quo-
ta della obbligazione a carico del condominio. (Mass.
Redaz.) (c.p.c., art. 474; c.p.c., art. 479; c.p.c., art. 480;
c.p.c., art. 654) (1)
(1) Oltre alle richiamate pronunce di legittimità non massimate (n.
1289 del 2012 e n. 23693/2011) si veda anche Trib. civ. Nocera Infe-
riore, 22 luglio 2011, in questa Rivista 2012, 312, secondo cui l’azione
esecutiva promossa contro il singolo condòmino in forza di un titolo
esecutivo ottenuto contro il condominio deve essere preceduta dalla
notif‌ica (oltre che del precetto, anche) del titolo esecutivo nei con-
fronti del soggetto il cui patrimonio si intende aggredire, non essen-
do suff‌iciente che il predetto titolo venga notif‌icato all’amministrato-
re condominiale. Di segno opposto alla massima, cfr. invece Trib. civ.
Napoli, 11 marzo 2009, n. 6693, ivi 2010, 79.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
V.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Roma n. 24276/2014, pronunciata ex art.
281 sexies all’udienza del 3 dicembre 2014, con la quale
veniva rigettata la sua opposizione a precetto proposta nei
confronti di Studio Gestione Immobili s.r.l. in liquidazio-
ne. Resiste Studio Gestione Immobili s.r.l. in liquidazione
con controricorso illustrato da memoria.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera
di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375
c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manife-
stamente fondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esamina-
to anche il contenuto della memoria, ritiene di condivide-
re la soluzione proposta dal relatore.
La sentenza impugnata si è consapevolmente discosta-
ta dai principi di diritto già affermati da questa Corte, con
sentenza n. 1289 del 2012 e con ordinanza n. 23693/2011,
non massimate, ai quali si ritiene invece debba essere data
continuità. Denunciando violazione dell’art. 479 c.p.c. e
art. 654 c.p.c., comma 2, nonché vizi di motivazione, la
ricorrente afferma che - qualora si voglia agire esecutiva-
mente nei confronti di un singolo condomino in forza di
decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio
occorre che il titolo esecutivo sia notif‌icato al condomino
esecutato, essendo il principio di cui all’art. 654 cit., se-
condo comma, secondo il quale ai f‌ini dell’esecuzione non
occorre una nuova notif‌icazione del decreto ingiuntivo,
applicabile solo nei confronti dell’ingiunto.
Il motivo è fondato.
Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli
condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di au-
tonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da
ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale
il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ri-
tualmente notif‌icato. Qualora il creditore intenda far valere
la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’in-
giunto - pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui - a
cui il titolo esecutivo non sia stato mai notif‌icato, la norma
dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendo-
si sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il
diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del
titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Er-
roneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore
abbia la rappresentanza dei singoli condomini e, in quanto
tale, sia legittimato a ricevere la notif‌icazione di atti con
effetti immediatamente riconducibili ai condomini.
In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei
confronti dell’ente di gestione condominiale in persona
dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo
condomino quale obbligato pro quota, la notif‌ica del pre-
cetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può pre-
scindere dalla notif‌icazione, preventiva o contestuale, del
titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione.
Se infatti una nuova notif‌icazione del titolo esecutivo
non occorre per il destinatario diretto del decreto moni-
torio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, detta

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT