Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 9 Gennaio 2017, N. 199

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giur LEGITTIMITÀ
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
III. Anche il settimo motivo di ricorso merita di essere
trattato con priorità. Esso assume la violazione degli artt.
1028 e 1418 c.c. per la nullità dell’atto costitutivo della
servitù di letamaia, essendo lo stesso in contrasto con la
legislazione sanitaria, che prevede per simili opere una di-
stanza minima dalle zone urbanizzate.
La censura, in sostanza, suppone la verif‌ica dell’illicei-
tà dell’oggetto della servitù di letamaia sulla base della
normativa dettata da ragioni di igiene e di sanità pubblica,
tema affrontato, ad esempio, da Cass. sez. II, sentenza n.
1770 del 7 giugno 1972.
Il motivo è tuttavia inammissibile, atteso che pone in
sede di legittimità una questione giuridica che implica un
accertamento di fatto e che non risulta trattata in alcun
modo nella sentenza impugnata, sicchè il ricorrente aveva
l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della que-
stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in
quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente vi aves-
se provveduto, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
IV. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli
artt. 1027, 1063, 1064, 1065 c.c. e falsa applicazione degli
artt. 1067 e 1028 c.c. Si critica la valutazione di confor-
mità del comportamento del Mariani alla servitù volonta-
ria costituita nel 1950. Altro sarebbe, per il ricorrente, la
consentita apertura di una buca per il letame, f‌inalizza-
ta all’allevamento del bestiame ad opera del titolare del
fondo dominante, rispetto al dimostrato utilizzo del fondo
servente per il ricovero di attrezzature e materiali neces-
sari all’esercizio dell’agricoltura.
Il quinto motivo di ricorso allega l’omessa motivazione
sulla natura dei materiali depositati dal Mariani sul fon-
do Lombardi, trattandosi, a dire del ricorrente, di attrezzi
agricoli, parti di macchinari e di trattori, rif‌iuti di varia
natura, pattume e residui di lavorazione agricola.
Il sesto motivo di ricorso deduce la contraddittorietà
della motivazione sull’esatta consistenza del diritto di ser-
vitù costituito con l’atto pubblico del 1950.
Il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esa-
minare congiuntamente perchè intimamente connessi,
risultano fondati per quanto di ragione.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’a-
zione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qual-
siasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla
cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento
dell’inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conse-
guimento della cessazione della situazione antigiuridica
posta in essere dal vicino, al f‌ine di ottenere la libertà del
fondo, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare
l’esistenza del diritto di compiere proprio l’attività la-
mentata come lesiva dall’attore (Cass. sez. II, sentenza n.
21851 del 15 ottobre 2014; Cass. sez. II, sentenza n. 10149
del 26 maggio 2004; Cass. sez. II, sentenza n. 24028 del 27
dicembre 2004).
Nel caso in esame, secondo la qualif‌icazione dell’azione
e delle difese operata dalla stessa Corte d’appello, Antonio
Lombardi aveva agito con una negatoria di servitù, lamen-
tando, sul presupposto dell’inesistenza di diritti altrui sul-
la sua proprietà, turbative e molestie ad opera del vicino
Antonio Lombardi, consistenti nella collocazione sul fondo
dell’attore di materiali ed attrezzi agricoli. Non era stata
quindi formulata dal Lombardi la domanda, del tutto di-
versa dalla “negatoria servitutis”, di riduzione in pristino
per aggravamento di servitù esistente, domanda che pro-
spetta un’alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di
una servitù prediale e trova fondamento nei rimedi di cui
agli artt. 1063 e 1067 c.c. (cfr. Cass. sez. III, sentenza n.
19182 del 15 dicembre 2003; Cass. sez. II, sentenza n. 2396
del 7 aprile 1986).
Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto
unicamente valutare se, avendo il Lombardi domandato la
cessazione della situazione antigiuridica posta in essere
dal vicino, consistente nella collocazione sul suo fondo di
materiali per l’agricoltura e di rif‌iuti, ed avendo le prove
raccolte confermato che il Mariani utilizzava il fondo Lom-
bardi per posizionarvi attrezzi agricoli e materiali vari, il
medesimo convenuto Lombardi avesse fornito, sulla base
del titolo costitutivo di servitù volontaria contenuto nel
rogito 17 marzo 1950, la prova dell’esistenza del proprio
diritto di compiere specif‌icamente quell’attività lamenta-
ta come lesiva dall’attore. Nessun rilievo ha quindi, per i
def‌initi termini della lite, la considerazione svolta dai giu-
dici di appello circa il difetto di aggravamenti della servitù
ex art. 1067 c.c.
Unico oggetto del presente giudizio è quindi l’inerenza
dell’attività di deposito di attrezzi agricoli e di materia-
li dell’agricoltura, denunciata come lesiva dall’attore in
negatoria, rispetto all’utilitas conseguente alla funzione
della buca per la letamaia concessa con il rogito del 17
marzo 1950, evidentemente destinata ad agevolare la cura
e l’allevamento del bestiame (cfr. Cass. sez. II, sentenza n.
4515 del 23 agosto 1985).
V. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata,
con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appel-
lo di Milano perchè la decida uniformandosi al principio
innanzi enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche
alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazio-
ne. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 9 GENNAIO 2017, N. 199
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. TRAETTA (AVV.TI
BARONE E CARACCIOLO) C. PASTORE ED ALTRA (N.C.)
Contributi e spese condominiali y Obbligazioni
del condominio e del singolo condomino y Lavori di
rifacimento del solaio di lastrico solare di proprie-
tà esclusiva y Obbligazione assunta nei confronti
dell’appaltatore dall’amministratore y Obbligazio-
ne solidale y Esclusione y Pagamento dell’intero
prezzo effettuato da uno dei condomini y Diritto
di regresso nei confronti degli altri y Esclusione y
Surrogazione legale ex art 1203 c.c. y Esclusione y
Rimedi esperibili.
Contributi e spese condominiali y Obbligazioni
del condominio e del singolo condomino y Lavori

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