Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 11 Gennaio 2017, N. 454

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Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 GENNAIO 2017, N. 454
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. PLACIDI MORETTI ED ALTRO (AVV. BARTOLI)
C. CONDOMINIO VIA PAOLO SEGNERI 19/A IN ROMA (N.C.)
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Effetti y
Decorrenza y Dalla data dello spirare del termine
per il reclamo avverso il provvedimento camerale
y Atti compiuti dall’amministratore in data ante-
riore y Vincolatività nei confronti del condominio
y Sussiste.
Contributi e spese condominiali y Spese di ma-
nutenzione ordinaria e spese relative ai servizi co-
muni essenziali y Preventiva approvazione da parte
dell’assemblea y Esclusione y Ragioni y Approvazio-
ne in sede di bilancio consuntivo y Sussiste.
. Il provvedimento in camera di consiglio, statuente la
revoca dello amministratore del condominio, ha eff‌ica-
cia, ai sensi dell’art. 741 c.p.c., dalla data dell’inutile
spirare del termine per il reclamo avverso di esso, sì
che gli atti compiuti dall’amministratore in data ante-
riore a quella d’inizio dell’eff‌icacia del provvedimento
camerale dispositivo della sua revoca non sono viziati
da alcuna automatica invalidità e continuano a pro-
durre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei
confronti del condominio. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art.
741) (1)
. Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relati-
ve ai servizi comuni essenziali non richiedono la pre-
ventiva approvazione dell’assemblea dei condòmini,
in quanto trattasi di esborsi ai quali l’amministratore
provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore
delle delibere dell’assemblea. L’approvazione di dette
spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giac-
ché con questo poi si accertano le spese e si approva
lo stato di ripartizione def‌initivo che legittima l’ammi-
nistratore ad agire contro i condòmini per il recupero
delle quote poste a loro carico. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1104; c.c., art. 1123; c.c., art. 1135) (2)
(1) Così anche Cass. civ. 1 febbraio 1990, n. 666, in questa Rivista
1990, 506.
(2) Nello stesso senso della massima, v. Cass. civ. 18 agosto 1986,
n. 5068, in questa Rivista 1986, 620. Contra, a favore cioè della tesi
secondo la quale anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle
f‌isse relative ai servizi comuni essenziali richiedono la preventiva ap-
provazione dell’assemblea dei condòmini, essendo questa espressa-
mente richiesta dall’art. 1135, n. 2, c.c. per tutte le spese occorrenti
durante l’anno e non solo per le spese di straordinaria manutenzione
alle quali si riferisce il citato art. 1135, n. 5, cfr. Cass. civ. 18 maggio
1994, n. 4831, ivi 1995, 114.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato al Condo-
minio di Via Paolo Segneri, 19/A, Roma, Maria Pia Placidi
Moretti e Pier Luigi Bartoli impugnavano davanti al Tribu-
nale di Roma la delibera adottata il 15 gennaio 2002, rela-
tivamente al punto 1 dell’ordine del giorno, con cui erano
stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 1999 e
2000. Gli attori deducevano che le spese in questione non
erano state oggetto di preventiva approvazione da parte
dell’assemblea, che la relativa documentazione era inat-
tendibile e che alcune voci non erano conformi a quelle
inserite nel bilancio consuntivo proposto nelle pregressa
assemblea del 14/15 ottobre 2001.
Si costituiva il Condominio, il quale eccepiva la compe-
tenza del Giudice di Pace, la tardività dell’impugnazione e
la sua in fondatezza.
Con sentenza n. 1176 del 13 aprile 2005 il Tribunale di
Roma rigettava la domanda.
Maria Pia Placidi Moretti e Pier Luigi Bartoli propone-
vano appello e la Corte di Appello di Roma, con sentenza
n. 835/2012, depositata il 15 febbraio 2012, rigettava il gra-
vame.
Avverso tale sentenza della Corte di Appello di Roma
Maria Pia Placidi Moretti e Pier Luigi Bartoli hanno propo-
sto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
L’intimato Condominio di Via Paolo Segneri, 19/A,
Roma non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso che, stante
la loro stretta connessione, possono essere congiuntamen-
te esaminati, Maria Pia Placidi Moretti e Pier Luigi Bartoli
contestano la violazione e falsa applicazione di legge in
relazione agli articoli 1130, 1134 e 1135 c.c., nonché l’in-
suff‌iciente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia quanto alla mancata conside-
razione delle censure formulate nel ricorso in appello e
negli atti di primo grado in merito all’inesistenza ed alla
falsif‌icazione delle spese presenti nei bilanci consuntivi
approvati ed alle singole voci di spesa. In particolare, i
ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello non avrebbe
tenuto conto del fatto che i due precedenti amministrato-
ri del Condominio erano stati revocati per le irregolarità
compiute, che le spese indicate a bilancio erano prive di
giustif‌icativi o ne riportavano di palesemente contraffatti
e che alcuni asseriti lavori non erano mai stati eseguiti,
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017

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