Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 15 Aprile 2016, N. 7584

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
sa dell’obbligatorietà del requisito formale o comunque
ad una indicazione indiretta ma chiaramente rivelatrice
della volontà imperativa della legge.
Nel secondo inciso del citato art. 2, comma 1, né l’una
né l’altra ipotesi risulta e la circostanza risulta indiscu-
tibile se si rif‌lette che il legislatore proprio a proposito
della forma della stipulazione della locazione, nell’art. 1,
comma 4, ha prescritto “specialmente” il requisito forma-
le, prevedendolo a pena di validità.
Ne segue che il negozio di rinuncia-disdetta di cui al
secondo inciso del comma 1 dell’art. 2 non deve essere
compiuto a pena di nullità con una lettera e, quindi, in
forma scritta, e nemmeno la sua forma di trasmissione
deve essere necessariamente quella della raccomandata.
Ciò che è necessario è che il negozio di rinuncia di-
sdetta venga ricevuto dal destinatario sei mesi prima della
scadenza.
Pertanto, bene il locatore o il conduttore potrebbero
compiere l’atto in forma orale prima dei sei mesi e il suo
compimento potrebbe essere oggetto di una confessione
stragiudiziale o giudiziale della controparte.
p.2.5. Raggiunta tale conclusione, si deve rilevare che
si presenta basato su un erroneo presupposto l’argomenta-
re della censura svolta dal ricorrente, là dove suppone che
il negozio di conferimento della procura a colui che inviò
la disdetta per conto del locatore avrebbe dovuto essere
fatto per iscritto in quanto l’ordinamento prevede nell’art.
1, comma 4, della L. n. 431 del 1998 la forma scritta ad
substantiam del contratto di locazione (vedi ora Cass. sez.
un. nn. 18213 e 18214 del 2015), per farne derivare con-
seguentemente - secondo un ipotetico principio per cui i
negozi formali, cioè quelli per la cui validità è prescritta la
forma scritta ad substantiam, esigerebbero che gli atti di
recesso siano anch’essi da compiersi con la stessa forma
- che la previsione di quella forma implicherebbe quella
del conferimento del potere per compierli ad un rappre-
sentante.
In effetti, senza che assuma rilievo il se effettivamente
la prescrizione di una forma scritta a pena di nullità per
un negozio esiga che il conferimento del potere di rappre-
sentanza ad un terzo per compierlo per conto della par-
te, oggetto di manifestazione di contemplatio nell’atto e,
quindi, in esso dichiarato, a sua volta debba avvenire per
iscritto, si deve osservare (il che esime dal discutere la
questione e dal farsi carico della giurisprudenza richiama-
ta dal ricorrente) che nella specie è la legge a stabilire un
requisito formale per il negozio di rinuncia-disdetta ed a
non prevederlo invece a pena di nullità, essendo ammessi
equipollenti.
Ne deriva che la presenza della previsione di legge di
un requisito formale che non è prescritto a pena di nul-
lità impedirebbe in ogni caso di predicare che l’ipotetica
esattezza del principio per cui nei negozi formali le ma-
nifestazioni negoziali dirette a provocarne la cessazione
dovrebbero rivestire identico rigore formale avrebbe come
ulteriore conseguenza che dette manifestazioni negoziali,
se compiute da un rappresentante, esigerebbero alla loro
volta il conferimento del potere con eguale rigore formale.
p.3. Il principio di diritto che esclude la fondatezza
della censura in esame è, conclusivamente, il seguente:
“L’art. 2, comma 1, secondo inciso, della L. n. 431 del 1998,
nel prevedere che la manifestazione della rinuncia al rin-
novo (scilicet disdetta immotivata) alla seconda scadenza
dei contratti di cui alla norma debba compiersi con let-
tera raccomandata da inviarsi all’altra parte almeno sei
mesi prima della scadenza del secondo periodo di durata
contrattuale, non prescrive a pena di nullità né il mezzo
di compimento della manifestazione negoziale (la lettera
e, dunque, la forma scritta) né quello della trasmissione
(raccomandata). Ne segue che l’uno e l’altro requisito
ammettono equipollenti, purché idonei ad evidenziare la
manifestazione all’altra parte della volontà negoziale sei
mesi prima della scadenza. Da tanto discende che, non
essendo previsto a pena di nullità il requisito della forma
scritta per il negozio di rinuncia-disdetta immotivata, non
è sostenibile per ciò solo che l’invio di una lettera tramite
raccomandata nell’osservanza della previsione normativa
da parte di soggetto che si qualif‌ichi rappresentante della
parte del contratto sia idoneo solo se costui abbia ricevuto
a sua volta per iscritto il conferimento del potere di rap-
presentanza”.
Il rigetto della prima censura svolta con il motivo de-
termina, come s’è detto, la superf‌luità dell’esame delle
altre due censure.
p.4. Il ricorso è, conclusivamente rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 15 APRILE 2016, N. 7584
PRES. SALVAGO – EST. NAPPI – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. I.A.C.P.
BENEVENTO (AVV. CHIUSOLO) C. MARINO ED ALTRA (N.C.)
Contratti in genere y Contratto preliminare (com-
promesso) y Preliminare di vendita y Consegna del
bene anteriormente alla stipula del contratto def‌i-
nitivo y Inidoneità del bene consegnato o mancanza
nello stesso delle qualità promesse y Tutela del
promittente compratore y Azione di risoluzione del
preliminare y Ammissibilità y Azione ex art. 2932
c.c. ed azione di riduzione del prezzo y Ammissibili-
tà in via alternativa.
. In tema di contratto preliminare, la consegna dell’im-
mobile, effettuata prima della stipula del def‌initivo non
determina la decorrenza del termine di decadenza per
opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizio-
ne, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia
l’avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissa-
rio acquirente, anticipatamente immesso nella dispo-
nibilità materiale del bene, risultato successivamente
affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma
specif‌ica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e
contemporaneamente agire con l’azione "quanti mi-
noris" per la diminuzione del prezzo, senza che gli si

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