Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 9 Giugno 2016, N. 11808

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
cazione legislativa, è costituito dal procedimento di corre-
zione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,
e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo
la richiesta di distrazione qualif‌icarsi come domanda au-
tonoma (ritenendo la procedura di correzione, oltre che
in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c.
- che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri
di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e
spese - in grado di consentire il migliore rispetto del prin-
cipio costituzionale della ragionevole durata del processo
e di garantire con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo: Cass. sez. un.,
7 luglio 2010, n. 16037; Cass. 10 gennaio 2011, n. 293; Cass.
28 gennaio 2014, n. 1771; Cass. 11 aprile 2014, n. 8578;
Cass., ord. 24 luglio 2014, n. 16959; Cass. 20 giugno 2014, n.
14091; Cass. 30 ottobre 2014, n. 23075; Cass., ord. 16 aprile
2015, n. 7749; Cass., ord. 24 febbraio 2016, n. 3566).
p.6. - In conclusione, mentre il ricorso incidentale va
dichiarato inammissibile, di quello principale va accolto
il primo motivo, con assorbimento del secondo e decisione
nel merito secondo quanto indicato al precedente p. 2.11.
p.7. - Quanto alle spese sulla domanda dispiegata dal T.
nei confronti del Condominio, ritiene il Collegio sussista-
no giusti motivi per un’integrale compensazione - in appli-
cazione dell’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma
di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre
2005, n. 263 (applicabile ratione temporis in relazione alla
data di inizio in primo grado del giudizio: ottobre 1994)
- in riferimento a tutti i gradi di giudizio, ravvisandoli nel-
la particolare complessità della vicenda, caratterizzata
dalla delicatezza delle indagini tecniche rese necessarie
e dall’alterno andamento delle opzioni ermeneutiche nei
gradi di merito sulla questione dirimente, nonché nella re-
lativa novità della questione in ordine all’esatta delimita-
zione dell’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. in caso
di condotta dolosa del sottoposto del tutto avulsa dalle
mansioni aff‌idate o legittimamente attese.
Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle spese del giu-
dizio di legittimità nei rapporti tra il T. e le D. - S. , atteso
che queste non hanno qui svolto attività difensiva e che il
primo è tecnicamente soccombente sull’impugnazione da
lui proposta.
p.8. - Trova inf‌ine applicazione - mancando ogni discre-
zionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) - l’art.
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in-
serito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.
228, in tema di contributo unif‌icato per i gradi o i giudi-
zi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice
dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedi-
mento che def‌inisce quest’ultima, a dare atto della sussi-
stenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità
o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento,
da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore im-
porto a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto
per l’impugnazione da lui rispettivamente proposta, a nor-
ma del comma 1-bis del detto art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 9 GIUGNO 2016, N. 11808
PRES. VIVALDI – EST. FRASCA – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. S.A. (AVV.
RONZONI) C. B.R. (N.C.)
Contratto di locazione y Rinnovazione y Rinuncia-
disdetta immotivata alla seconda scadenza y Forma
richiesta ex lege y Lettera raccomandata y Previsio-
ne a pena di nullità y Esclusione y Invio della disdet-
ta da parte di soggetto che si qualif‌ichi rappresen-
tante della parte del contratto y Conferimento per
iscritto del potere di rappresentanza y Necessità y
Esclusione.
. L’art. 2, comma 1, secondo inciso, della L. n. 431 del
1998, nel prevedere che la manifestazione della rinun-
cia al rinnovo (scilicet disdetta immotivata) alla secon-
da scadenza dei contratti di cui alla norma debba com-
piersi con lettera raccomandata da inviarsi all’altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza del secon-
do periodo di durata contrattuale, non prescrive a pena
di nullità né il mezzo di compimento della manifesta-
zione negoziale (la lettera e, dunque, la forma scritta)
né quello della trasmissione (raccomandata). Ne segue
che l’uno e l’altro requisito ammettono equipollenti,
purché idonei ad evidenziare la manifestazione all’al-
tra parte della volontà negoziale sei mesi prima della
scadenza. Da tanto discende che, non essendo previsto
a pena di nullità il requisito della forma scritta per il
negozio di rinuncia-disdetta immotivata, non è sosteni-
bile per ciò solo che l’invio di una lettera tramite racco-
mandata nell’osservanza della previsione normativa da
parte di soggetto che si qualif‌ichi rappresentante della
parte del contratto sia idoneo solo se costui abbia rice-
vuto a sua volta per iscritto il conferimento del potere
di rappresentanza. (Mass. Redaz.) (l. 9 dicembre 1998,
n. 431, art. 2) (1)
(1) Si richiama Cass. civ., sez. un., 28 agosto 1990 n. 8887, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, secondo cui il recesso da un contratto,
per il quale è prescritta ad substantiam una forma solenne, deve a
sua volta rivestire quella stessa forma, a pena di nullità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. S.A. (benef‌iciando del patrocinio a spese dello Sta-
to) ha proposto ricorso per cassazione contro B.R. avverso
la sentenza del 2 ottobre 2012, con cui la Corte d’Appello
di Brescia ha rigettato l’appello da lui proposto contro la
sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di
Grumello del Monte del maggio 2011, la quale, provveden-
do sull’intimazione di sfratto per f‌inita locazione introdot-
ta nell’ottobre del 2010 dal B. contro il ricorrente aveva
dichiarato cessata la locazione, confermando l’ordinanza
di rilascio emessa il 26 novembre del 2010.
p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. Con l’unico complesso motivo di ricorso si deduce
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi

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