Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 2 Febbraio 2016, N. 1986

Pagine396-400
396
giur LEGITTIMITÀ
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
9) Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano la viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 100, 105, 416 c.p.c., in
relazione alla ritenuta inammissibilità dell’intervento di
Barbieri + 26, nonché di quello del Movimento per la Giu-
stizia Robin Hood. Sostengono che l’intervento di Barbieri
+ 26 era giustif‌icato dalla identità delle questioni giuridi-
che poste a fondamento delle domande; e che il il Movi-
mento per la Giustizia Robin Hood è un Ente che tutela
interessi diffusi, quali gli abusi di potere e il rispetto della
legalità, ed aveva quindi interesse ad agire in giudizio a
tutela degli assegnatari delle case ex Gescal, soggetti più
deboli, contro gli abusi perpetrati da Aler.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il di-
ritto che, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1, il terzo può
far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve es-
sere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria contro-
versia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla
“causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel
processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale
originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune
questioni di diritto, la quale, conf‌igurando una connessione
impropria, non consente l’intervento del terzo nel processo
(tra le tante v. Cass. sez. un. 5 maggio 2009 n. 10274; Cass. 6
marzo 2006 n. 4805; Cass. 14 luglio 2004 n. 13063).
Alla luce dell’enunciato principio, nella specie il giu-
dice di appello ha correttamente ritenuto inammissibile
l’intervento adesivo autonomo spiegato da Barbieri + 26,
atteso che le domande proposte da questi ultimi, tutti con-
duttori di altre autorimesse di proprietà Aler, erano sì ana-
loghe a quelle proposte dai ricorrenti, ma riguardavano di-
stinti rapporti contrattuali, e cioè i contratti di locazione
dai predetti stipulati con Aler: gli interventori, pertanto,
hanno fatto valere nei confronti di Aler autonome posizio-
ni di diritto, basate su titoli diversi (i rispettivi contratti
di locazione) e aventi un distinto petitum (ricollegato a
tali contratti).
La sentenza impugnata appare immune da censure
anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’inter-
vento del Movimento per la Giustizia Robin Hood, il quale
non può ritenersi titolare di un diritto soggettivo idoneo a
legittimarne la partecipazione al presente giudizio.
Si osserva, al riguardo, che la legittimazione ad agire
e ad inetervenire in giudizio non spetta a qualsiasi tipo di
aggregazione di consumatori o utenti, ma solo alle asso-
ciazioni uff‌iciali che risultino portatrici di determinati in-
teressi collettivi di gruppo e che siano state inserite in un
apposito elenco ministeriale dopo la verif‌ica dei prescritti
requisiti. L’azione rappresentativa per la quale è legittima-
to l’ente esponenziale, inoltre, presuppone la lesione di
un interesse “ulteriore” per la tutela del quale si sono as-
sociati gli aderenti, e “differenziato” rispetto a quello che
legittimerebbe all’azione personale questi ultimi.
Nella specie, come è stato evidenziato nella sentenza im-
pugnata, non solo il Movimento per la Giustizia Robin Hood
non risulta inserito in un apposito elenco abilitante, ma il
suo Statuto indica f‌inalità (quali “gli abusi di potere e il ri-
spetto della legalità, non sempre purtroppo protetti da Stato
e Magistratura”) del tutto generiche proprie della generalità
indifferenziata di tutti i cittadini e non già di un “gruppo”
determinato, per quanto esteso, portatore di particolari in-
teressi ritenuti meritevoli di tutela da una specif‌ica legge.
10) Con l’ottavo motivo i ricorrenti, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 669 septies e ter-
decies c.p.c., si dolgono dell’omesso esame delle istanze
cautelari proposte in corso di causa.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in
quanto ogni questione connessa alle istanze cautelari
proposte nel corso del giudizio rimane assorbita dall’ac-
clarata infondatezza dei motivi di impugnazione attinenti
al merito della domanda.
11) Con il nono motivo, inf‌ine, i ricorrenti lamentano
la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 commi 1 e
2, 221 c.p.c., in relazione agli artt. 81, 110, 316 bis, 317 e
629 c.p.p.
Deducono che la Corte di Appello ha immotivatamente
omesso di dare avviso al P.M. della pendenza della causa,
in relazione ai vari prof‌ili penali della vicenda.
Sostengono che nella specie l’intervento del P.M. era
obbligatorio, trattandosi di una causa non soggetta alla di-
sciplina delle controversie individuali, per le quali è inter-
venuta la parziale abrogazione del comma 1 n. 4 dell’art.
70, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della legge n.
Il motivo deve essere disatteso, non sussistendo alcun
obbligo di avviso al P.M. della pendenza di una causa civile
nella quale si ravvisino prof‌ili penali. Né appare conferente
il richiamo al n. 4 dell’art. 70 c.p.c., trattandosi di disposi-
zione abrogata dall’art. 2 della legge 11 agosto 1973 n. 533.
12) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigetta-
to, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudi-
zio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
La manifesta infondatezza delle pretese azionate dal
Movimento per la Giustizia Robin Hood comporta il rigetto
dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Sta-
to, formulata da tale ente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 2 FEBBRAIO 2016, N. 1986
PRES. MAZZACANE – EST. SCALISI – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. VEDOVATI
G.B. (AVV. REDAELLI) C. VEDOVATI A. (AVV. VITTONI)
Comproprietà indivisa y Amministrazione da par-
te della collettività dei partecipanti y Locazione
della cosa comune y Pari poteri gestori in capo a
tutti i comproprietari y Sussistenza y Fondamento y
Mancanza di poteri o di autorizzazione y Rilevanza
y Nei rapporti interni y Opponibilità al conduttore y
Esclusione y Condizioni.
. Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un
immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comu-
nisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri ge-
stori, rispondendo a regole di comune esperienza che

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT