Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, 18 Marzo 2016, N. 5426

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giur LEGITTIMITÀ
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
Il motivo appare infondato, perchè - come già statui-
to da questa Corte (Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821) - in
tema di condominio negli edif‌ici, ai sensi dell’art. 1135
c.c., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto
ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, an-
che sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo
necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi
dell’art. 1108, comma 3, c.c. solo quando la transazione ab-
bia ad oggetto i diritti reali comuni. E nella specie la Cor-
te d’appello, con congrua motivazione, ha rilevato che la
lite transatta era di interesse condominiale, riguardando
prestazioni professionali delle quali aveva fruito l’intero
condominio.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
che i rilievi critici della parte ricorrente non colgono
nel segno;
che, difatti, ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c. (ap-
plicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art.
1139 c.c.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti - e,
quindi, della totalità dei condomini - per gli atti di alie-
nazione del fondo comune, o di costituzione su di esso
di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la
conseguenza che tale consenso è necessario anche per la
transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo
essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e,
in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi
a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri
dell’assemblea condominiale - che decide con il criterio
delle maggioranze - autorizzare l’amministratore del con-
dominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto
diritti comuni;
che nella fattispecie in esame però non si versa nelle
ipotesi di cui all’art. 1108, comma 3, c.c. perché la transa-
zione riguarda compensi professionali per l’attività svolta
dall’ing. A. nell’interesse del condominio, per avere questi
curato la pratica volta ad ottenere i benef‌ici di cui alla
L. n. 219 del 1981, per il ristoro dei danni subiti dall’in-
tero edif‌icio condominiale: oggetto della transazione era
quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto
reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti con-
domini);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente
al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni
per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, L. 24 dicem-
bre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussi-
stenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 18 MARZO 2016, N. 5426
PRES. PETITTI – EST. PETITTI – RIC. CASINU ED ALTRI (AVV. SCANCARELLO) C.
MIN. GIUSTIZIA (AVV. GEN. STATO)
Procedimento civile in genere y Eccessiva durata
del processo y Equa riparazione y Ente condominia-
le y Singoli condòmini non parti del giudizio y Le-
gittimazione y Spettanza y Esclusivamente al con-
dominio in persona dell’amministratore y Previa
delibera di autorizzazione assembleare y Sussiste.
. In caso di violazione del termine ragionevole del pro-
cesso, qualora il giudizio sia stato promosso dal condo-
minio, sebbene a tutela di diritti connessi alla parte-
cipazione di singoli condòmini, ma senza che costoro
siano stati parti in causa, la legittimazione ad agire
per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condo-
minio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona
dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei
condòmini. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130; c.c., art.
1131; l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2) (1)
(1) Con la presente pronuncia il Supremo collegio non ha ritenuto di
riconsiderare il recente arresto Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014,
n. 19663, in questa Rivista 2014, 663 che ha risolto il contrasto giu-
risprudenziale esistente sulla specif‌ica questione. Propendevano per
l’esclusività della titolarità del diritto all’equa riparazione in capo ai
condomini uti singuli Cass. civ. 23 ottobre 2009, n. 22558, ivi 2010, 46.
Ammetteva, invece, la legittimazione del condominio ad agire in base
alla c.d. legge Pinto, Cass. civ. 18 febbraio 2005, n. 3396, in Ius&Lex
dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) ritenuto che, con distinti ricorsi deposita-
ti presso la Corte d’appello di Torino, Ferrari Giovanna,
Vercellino Elena, Vercellino Marina, Fortunato Alessandro
Alvise, Casini Ultimio, Casini Anna Laura, Siri Paola, Siri
Gian Luigi, Ferrari Riccardo chiedevano la condanna del
Ministero della giustizia per la irragionevole durata di un
giudizio civile iniziato dinnanzi alla Pretura di Genova nel
1989 e def‌inito in primo grado con sentenza depositata il
9 gennaio 2009, confermata in appello con sentenza 20
marzo 2012;
che il consigliere designato rigettava la domanda rite-
nendo che legittimato fosse il solo condominio, quale par-
te processuale nel giudizio presupposto;
che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano
distinti ricorsi in opposizione ai sensi della L. n. 89 del
2001, art. 5 ter;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale, riu-
niti i giudizi, rigettava l’opposizione;
che per la cassazione di questo decreto Casini Ultimio
Casini Anna Laura, Ferrari Giovanna, Vercellino Elena,
Vercellino Marina, F.R., F.A.A. hanno proposto ricorso sulla
base di due motivi;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.

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