Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 12 Novembre 2015, N. 23111

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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 12 NOVEMBRE 2015, N. 23111
PRES. FINOCCHIARO – EST. CIRILLO – RIC. A.G. (AVV. GRASELLINI) C. M.G. (AVV.
ALLEGRINI)
Sublocazione e cessione y Cessione del contratto
y Cessione dell’azienda y Senza il consenso del loca-
tore y Rapporti tra cedente e cessionario y Esperibi-
lità delle azioni da parte del locatore nei confronti
del cedente y Inadempimento verif‌icatosi in costan-
za del periodo di rinnovo del contratto y Rilevanza
y Esclusione y Permanenza del vincolo obbligatorio
in capo al cedente y Sussiste.
. In caso di cessione del contratto di locazione (con-
testualmente a quella dell’azienda), effettuata ai sensi
dell’art. 36 della L. n. 392/78 senza il consenso del loca-
tore, tra il cedente e il cessionario divenuto successivo
conduttore dell’immobile esiste un vincolo di respon-
sabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero benef‌icium
ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al
cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudi-
ziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti
il detto contratto, solo dopo che si sia consumato l’ina-
dempimento del nuovo conduttore. Né alcuna rilevanza
può riconoscersi al fatto che l’inadempimento si sia ve-
rif‌icato in costanza del periodo di rinnovo del rapporto
(dopo la prima scadenza dei sei anni), poiché la rinno-
vazione non comporta la nascita di un nuovo contratto,
ma la sola prosecuzione del precedente. (Mass. Redaz.)
(l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36) (1)
(1) Sulla prima parte della massima , cfr. Cass. civ., 20 aprile 2007,
n. 9486, in questa Rivista 2007, 473 e anche Cass. civ., 4 giugno 2009,
n. 12896, ivi 2009, 466.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.G. convenne in giudizio A.G. davanti al Tribunale
di Catanzaro e - sulla premessa di avergli locato un im-
mobile di sua proprietà, ad uso commerciale, con contrat-
to del 14 gennaio 1994, ceduto dal conduttore alla S.r.l.
Nauticalcaro, in data 17 gennaio 1995, ai sensi della L. 27
luglio 1978, n. 392, art. 36, - chiese che l’A. fosse condan-
nato al pagamento dei canoni non versati dal conduttore
cessionario a decorrere dal 2010, nonchè al pagamento
dell’indennità di occupazione di cui all’art. 1591 c.c., e
delle spese sostenute per l’esecuzione dello sfratto per
morosità nei confronti del cessionario.
Si costituì il convenuto, eccependo il proprio difetto
di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della do-
manda.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenu-
to al pagamento della somma complessiva di Euro 28.000,
escludendo il diritto alle spese relative al procedimento di
sfratto per morosità.
2. La sentenza è stata appellata dal convenuto soccom-
bente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del
26 novembre 2013, ha respinto il gravame, confermando
la pronuncia del Tribunale e condannando l’appellante al
pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre A.G., con atto
aff‌idato ad un solo motivo.
Resiste M.G. con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere tratta-
to in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,
376 e 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere
rigettato.
5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazio-
ne e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1596 c.c., nonchè
della L. n. 392 del 1978, art. 36.
5.1. Il motivo non è fondato.
Tralasciando le parti del ricorso nelle quali ci si sof-
ferma su aspetti giuridici che non interessano ai f‌ini del
problema in esame, l’unica doglianza effettivamente pro-
posta, peraltro in modo un pò generico, consiste nel fatto
che, trattandosi di un contratto stipulato nel 1994 ed es-
sendosi l’inadempimento manifestato dopo i dodici anni
(sei più sei), la solidarietà passiva di cui alla L. n. 392 del
1978, art. 36, non sarebbe più operativa.
Si tratta, però, di una costruzione che non trova alcun
appiglio nella disposizione ora richiamata; essa, dopo aver
disposto che il conduttore può cedere il contratto di loca-
zione anche senza il consenso del locatore, stabilisce che
il locatore se non ha liberato il cedente, può agire contro
il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbli-
gazioni assunte.
La giurisprudenza di questa Corte, correttamente ri-
chiamata dalla Corte calabrese, ha affermato in più oc-
casioni che in materia di locazioni, in caso di cessione
del contratto di locazione (contestualmente a quella
dell’azienda) effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978,
art. 36, senza il consenso del locatore, tra il cedente e il
cessionario divenuto successivo conduttore dell’immobile
esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratteriz-
zata dal mero benef‌icium ordinis, che consente, perciò, al
locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle
relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle ob-
bligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si
sia consumato l’inadempimento di detto nuovo condutto-
re (sentenze 20 aprile 2007, n. 9486, e 11 novembre 2011,
n. 23557).
Il fatto che si tratti di un contratto che si era già rin-
novato tacitamente alla prima scadenza e che, dopo altri
sei anni, si è ulteriormente rinnovato non modif‌ica so-
stanzialmente i termini del problema, perchè la rinno-
vazione non comporta la nascita di un nuovo contratto,
bensì la prosecuzione del precedente, che rimane iden-
tico nel suo contenuto. Il che è coerente nel suo com-
plesso, sol che si pensi che la permanenza del vincolo
obbligatorio in capo al cedente - che peraltro la legge
consente di escludere - è compensata dalla facoltà del
conduttore, come si è detto, di cedere il contratto senza
il consenso del locatore.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in
camera di consiglio per essere rigettato.

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