Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 27 Luglio 2015, N. 15757

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
LEGITTIMITÀ
l’illegittimità della pretesa del Condominio ed il periodo
di riferimento, perchè, sia nel giudizio conclusosi con la
sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 394/1998, sia
nel presente, era stata giudizialmente contestata la fonda-
tezza della pretesa dell’ente di gestione e - per quello che
emerge dalla lettura della prima decisione, a cui la Corte
è legittimata in ragione del vizio fatto valere - per le mede-
sime ragioni: la differenza tra le due azioni era dunque di
carattere quantitativo atteso che quella precedentemente
agita riguardava solo la debenza delle spese relative ad
un esercizio annuale: in questo più ristretto ambito, do-
veva dirsi stabilizzato il principio enunciato dal Giudice
di Pace, a mente del quale la contribuzione alle spese
dell’impianto centralizzato, non sarebbe venuta meno per
effetto della delibera assembleare del 13 dicembre 1993.
II.a.2 - Ciò posto peraltro il valore preclusivo di ogni di-
vergente accertamento della pretesa del Condominio tro-
vava un limite nella dimensione temporale della pretesa
agita in via monitoria in quanto il ragionamento giudiziale
colà espresso era funzionale alla verif‌ica della fondatezza
della opposizione che a quella pretesa intendeva reagire e
che non aveva l’ulteriore scopo di far accertare - se si vuo-
le, in via di “riconvenzione” l’assoluta infondatezza della
pretesa del Condominio sia per il periodo precedente (pe-
riodo 1995-1996) sia per quello successivo, come invece
operato nel presente giudizio.
III - Con il secondo motivo si denuncia la presenza di
un’omessa motivazione sul rilievo preclusivo dell’accogli-
mento della domanda della Cafueri da attribuire alla de-
libera del 27 marzo 1998 che aveva respinto la richiesta
- formulata dai condomini che si erano distaccati dall’im-
pianto centralizzato - di ottenere la riduzione del contri-
buto spese attinente quell’impianto (circostanza questa
posta a fondamento delle difese innanzi al Tribunale e
reiterata innanzi alla Corte di Appello) - che avrebbe reso
inammissibile la stessa impugnazione della delibera del
1999, in quanto preclusa dalla mancata impugnazione del
precedente diniego di consentire una riduzione dei con-
tributi per il riscaldamento centralizzato.
III.a - Il motivo è infondato perchè la motivazione che
si assumerebbe pretermessa era, invece, sia pure per im-
plicito, presente, stante il complessivo argomentare della
Corte del merito in relazione alla specif‌ica impugnativa
fatta valere.
III.a.1-Sul punto invero le parti ricorrenti non consi-
derano che l’oggetto della delibera del 1999 , per come
riportato in ricorso, era costituito da una richiesta della
Cafueri a che venisse riconosciuto il diritto al distacco
sin dal 1991 e quindi l’indebita richiesta di contribuzione
per le spese di uso e di manutenzione a partire dall’eser-
cizio 1995/1996 (data a partire dalla quale, a tenore della
delibera del dicembre 1993, si sarebbe dovuto chiudere
l’impianto di riscaldamento centralizzato): dal momento
che non risulta dagli atti che la richiesta, avanzata da al-
cuni condomini, di riduzione del 50% di tali spese, presa in
esame dalla delibera del 1998, fosse stata avanzata dalla
Cafueri e che comunque non è riportato l’esatto contenuto
dell’ordine del giorno che ebbe a determinare tale mani-
festazione di volontà assembleare, appare consequenziale
il ritenere che il Giudice dell’appello non abbia motivato
specif‌icamente sul punto, ritenendo assorbente la mani-
festazione di volontà impugnativa (ed accertativa dell’as-
senza dell’obbligo di contribuzione) svolta alla successiva
assemblea dalla Cafueri.
IV - Con il terzo motivo viene denunciata la presenza di
un’omessa motivazione sul rilievo preclusivo dell’accogli-
mento della domanda Cafueri da attribuire al fatto che la
impugnata deliberazione del dicembre 1993 sarebbe stata
successivamente “disattesa” dall’amministrazione condomi-
niale in quanto in contrasto con il regolamento condominia-
le di natura contrattuale (atteso che la maggioranza sempli-
ce - la metà più un millesimo - non sarebbe stata applicabile
al regolamento in questione, di natura contrattuale): tale
difesa, si assume, avrebbe formato oggetto di un’eccezione
di nullità della delibera, negletta dal giudice dell’appello.
IV.a - Il motivo è infondato perchè la non necessità di
un espresso esame di tale prof‌ilo di nullità discendeva lo-
gicamente dal valore preclusivo che la Corte territoriale
ritenne di attribuire ad ogni diversa manifestazione di vo-
lontà assembleare in contrasto con la delibera del 1993,
non impugnata, fonte dunque di diritti ormai acquisiti
(vedi specif‌icamente: foll 8-9 della gravata decisione).
V - La sentenza va dunque cassata in relazione al prof‌ilo
del primo motivo sopra specif‌icato; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere deci-
sa nel merito, eliminando dalla pronuncia esonerativa dal
pagamento delle spese di conservazione e godimento della
caldaia centralizzata il periodo maggio 1996-aprile 1997
(capo 1) del dispositivo della gravata decisione) e limitan-
do conseguentemente il diritto di Rosa Cafueri a ripetere
dal Condominio “Bora” e “Grecale” le somme versate per il
titolo che precede (capo 2 del dispositivo della sentenza);
quanto alla regolazione delle spese dei gradi di giudizio di
merito (oggetto di specif‌ica statuizione nella sentenza di
appello) e del giudizio di legittimità, sussistono giusti mo-
tivi - che si indicano nella minima modif‌ica in melius della
situazione del Condominio e nella incertezza derivante
dalle successive statuizioni sulle spese inerenti l’impianto
di riscaldamento, adottate dallo stesso ente di gestione -
per operarne la complessiva compensazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 LUGLIO 2015, N. 15757
PRES. SPIRITO – EST. D’AMICO – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. LUONGO ED
ALTRO (AVV. CUOMO) C. MILONE (N.C.)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno emergente e lucro cessante y Abusiva
occupazione di immobile y Danno risarcibile y Con-
dizioni e limiti y Fattispecie.
. In tema di occupazione abusiva di immobile, il danno
patrimoniale subìto dal titolare del bene - della cui pro-
va egli è sempre onerato - dipende dall’atteggiarsi del
suo godimento su di esso nel momento in cui si verif‌ica

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