Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 13 Agosto 2015, N. 16797

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
zione non risulta essere mai stata dedotta in giudizio, e la
cui f‌inalità pratica di superamento di aspetti controversi
tra le parti (res dubia o litigiosa) è stata dalla corte terri-
toriale congruamente individuata (sent. pagg. 7, 8) in una
circostanza fattuale (la realizzazione nei locali, da parte
della conduttrice, di lavori costituenti, almeno potenzial-
mente, degli abusi edilizi già dedotti in un contenzioso
amministrativo) che, nella sua materialità, trova confer-
ma, e non smentita, nella stessa censura in esame.
3. Con il settimo motivo ricorso CEDI Srl deduce - ex art.
360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c. - l’erroneità della sentenza
di appello nella parte in cui, in parziale riforma ed integra-
zione della prima decisione, aveva esteso l’ordine di rilascio
al parcheggio pertinenziale dell’area locata ad uso commer-
ciale; nonostante che ciò fosse stato richiesto dal locatore
per la prima volta in appello, con conseguente violazione
degli articoli 345 e 437 c.p.c.. Il motivo è destituito di fonda-
mento tanto sul piano processuale (posto che lo sfratto per
morosità era stato dalla parte locatrice intimato, in maniera
plurale, con riferimento sia all’immobile ad uso commercia-
le, sia all’area adiacente al fabbricato adibita a posteggio,
ed anch’essa catastalmente descritta: 88 part. 271 e 272),
quanto su quello sostanziale (dal momento che pacif‌ica in
causa è la natura meramente pertinenziale di quest’ultima
area, asservita a quella destinata ad uso commerciale).
Così inquadrata la questione, la domanda relativa al
rilascio anche delle pertinenze, conformemente al regime
loro proprio (art. 817 c.c.) non poteva integrare domanda
nuova, con conseguente ammissibilità dell’appello inci-
dentale sul punto (v. Cass. n. 2476 del 22 marzo 1996; Cass.
n. 2026 del 19/03/1985 ed altre). 4. Con il primo motivo
di ricorso incidentale condizionato, il Sarracino deduce
l’erroneo rigetto da parte della corte di appello della sua
eccezione di nullità della procura contenuta nell’atto di
appello avversario, in quanto recante f‌irma illeggibile e
priva della possibilità di identif‌icare con certezza il sog-
getto che agiva per CEDI Srl.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condiziona-
to, il Sarracino lamenta l’erronea esclusione da parte della
corte di appello del fatto che la clausola contrattuale da
lui dedotta in giudizio avesse natura di clausola risolutiva
espressa, con predeterminazione negoziale della gravità
dell’inadempimento. Trattandosi di motivi incidentali di-
chiaratamente condizionati all’accoglimento totale o par-
ziale del ricorso principale, se ne deve rilevare - a seguito
del rigetto di quest’ultimo - il completo assorbimento.
Ne segue il rigetto del ricorso principale, con assorbi-
mento di quello incidentale.
Parte ricorrente principale è tenuta alla rifusione delle
spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano,
come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Deve inoltre trovare qui applicazione, a carico della
parte ricorrente, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, in tema di contributo unif‌icato per i gra-
di o i giudizi di impugnazione. Disposizione in base alla
quale il giudice dell’impugnazione è tenuto, pronunziando
il provvedimento che def‌inisce l’impugnazione, a dare atto
- senza delibazione discrezionale alcuna - della sussisten-
za dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da
parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore impor-
to a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per
l’impugnazione proposta, a norma del medesimo art. 13,
comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 AGOSTO 2015, N. 16797
PRES. SEGRETO – EST. VIVALDI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. ROMANI (AVV.
LANFRANCONI) C. MAGAMPON (AVV. JANUZZI)
Contratto di locazione y Durata y Immobili ad
uso abitativo y Locazioni per il soddisfacimento di
esigenze transitorie y Consapevolezza condivisa
delle parti circa la diversa destinazione abitativa
dell’immobile y Simulazione relativa y Conf‌igurabi-
lità y Presupposti y Prova indiziaria y Ammissibilità
y Fattispecie.
. Il conduttore può provare la simulazione relativa del
contratto di locazione di un immobile (nella specie, da
uso abitativo transitorio a destinazione abitativa ordi-
naria) dimostrando che il locatore fosse a conoscenza
dell’effettiva destinazione dell’immobile locato anche
a mezzo di presunzioni e, dunque, allegando circostan-
ze oggettive conosciute dal locatore al momento della
stipula (nella specie, l’avvenuto originario subentro, da
parte del conduttore, nelle licenze di gas ed elettricità,
manifestazione di un progetto di lunga durata ed impli-
cante la cognizione e l’assenso del locatore). (c.c., art.
1414; c.c., art. 1417; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1)
(1) Favorevoli alla prova della simulazione relativa attraverso il ri-
corso alle presunzioni anche Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4484, in
questa Rivista 2009, 389 e Cass. civ. 27 maggio 2010, n. 12988, in Riv.
giur. edilizia 2010, 6, 1850.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rabach Wally e Romani Arrigo e Barbara, quali eredi di
Romani Francesco, hanno proposto ricorso per cassazione
aff‌idato a due motivi avverso la sentenza del 2 dicembre
2011, con la quale la Corte di Appello di Milano - in un
giudizio promosso da Magampon Loida nei confronti di
Romani Francesco per la ripetizione delle somme pagate a
titolo di indebito con riferimento ad una locazione non di
tipo transitorio - aveva parzialmente riformato la sentenza
di primo grado in ordine soltanto all’entità delle somme
da restituire. Aveva, invece, confermato la statuizione in
ordine all’applicabilità della disciplina della L. n. 392 del
1978 trattandosi di contratto concluso non per soddisfare
esigenze di natura transitoria. Resiste con controricorso
Magampon Loida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammis-
sibilità del ricorso per tardività.

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