Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 6 Novembre 2015, N. 22694

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 6 NOVEMBRE 2015, N. 22694
PRES. MAZZACANE – EST. LOMBARDO – P.M. PATRONE (DIFF.) – RIC. D.C.A ED
ALTRI C. D.C.F. ED ALTRI
Possesso y Azioni possessorie (in genere) y Proce-
dimento y Litisconsorzio y Spoglio o turbativa del
possesso y Ripristino dello status quo ante median-
te demolizione dell’opera pregiudizievole y Integra-
zione del contraddittorio nei confronti dei com-
proprietari o compossessori del bene y Necessità y
Fondamento.
Opposizione di terzo y Casi di opposizione y Da
parte del litisconsorte necessario pretermesso y
Avverso la sentenza che abbia disposto la demoli-
zione della cosa comune y Mancata precisazione del
pregiudizio subìto y Effetti.
. In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazio-
ne o la manutenzione del possesso richieda, per il ripri-
stino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera
in proprietà di più persone, il comproprietario non au-
tore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto
è comunque destinatario del provvedimento di tutela
ripristinatoria. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1168; c.c., art.
1170; c.c., art. 2055; c.p.c., art. 103; c.p.c., art. 703) (1)
. È ammissibile l’opposizione di terzo proposta - ai sen-
si dell’art. 404, comma 1, c. p. c. - dal comproprietario
avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto
la demolizione della cosa comune, senza la sua parte-
cipazione al giudizio, anche qualora con la detta oppo-
sizione il pregiudizio richiesto dall’art. 404, comma 1,
citato non sia precisato e non venga chiesto il riesame
della questione di merito, dal momento che il pregiudi-
zio richiesto dalla legge, e il correlativo l’interesse ad
impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura
del decisum, che comporta la distruzione della cosa
oggetto del diritto sostanziale. (Mass. Redaz.) (c.p.c.,
art. 404) (2)
(1) Praticamente univoci i precedenti. Da ultimo, cfr. Cass. civ., sez.
un., 23 gennaio 2015, n. 1238, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribu-
na; Cass. civ. 18 febbraio 2010, n. 3933, in Riv. giur. edilizia 2010, 5,
1501, con nota ANNUNZIATA; nello stesso senso, ex plurimis, Cass.
civ. 11 novembre 2005, n. 22833, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La
Tribuna; Cass. civ. 14 maggio 2003, n. 7412, ibidem; Cass. civ. 7 giugno
2002, n. 8261, ibidem.
(2) Si rinvia alle citate Cass. civ. 18 febbraio 1995, n. 1794 e Cass.
civ., 16 luglio 1983, n. 4896 entrambe in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - D.C.A., D.C.M. e D.C.D. convennero in giudizio, in-
nanzi al Tribunale di Napoli, D.C.F., D.C.V. e D.C.C., propo-
nendo opposizione di terzo - ai sensi dell’art. 404, comma 1,
c.p.c. - avverso la sentenza n. 8319/2000 pronunciata dallo
stesso Tribunale e divenuta esecutiva, che, in accoglimento
del ricorso per nuova opera proposto da D.C.F., ebbe a con-
dannare D.C.V. e D.C.C. alla demolizione di una pensilina
edif‌icata nel cortile in comproprietà di tutte le parti.
Deducendo che nel detto giudizio essi opponenti non
erano stati citati benché fossero litisconsorti necessari,
chiesero la declaratoria di nullità della sentenza impu-
gnata, in quanto inutiliter data.
D.C.F. resistette alla proposta opposizione di terzo, de-
ducendo la carenza di interesse ad agire degli opponenti
e l’insussistenza del preteso litisconsorzio necessario. Le
altre convenute rimasero contumaci.
Il Tribunale adito rigettò l’opposizione e condannò gli
opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.
2. - Sul gravame proposto da D.C.A. , D.C.M. e D.C.D. , la
Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile 2010,
confermò la sentenza impugnata.
3. - Per la cassazione della pronuncia di appello ricor-
rono D.C.A., D.C.M. e D.C.D. sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso D.C.F., D.C.V. e D.C.C., ritual-
mente intimate, non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 102-404 c.p.c., 1168 ss.-1171 ss.
c.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata;
si deduce, in particolare, che la sentenza oggetto dell’oppo-
sizione di terzo sarebbe nulla, perchè il relativo giudizio non
sarebbe stato celebrato con la partecipazione di tutti i com-
proprietari del cortile ove è stata edif‌icata l’opera della qua-
le è stata ordinata la demolizione, ricorrendo - nella specie
- un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ebbe a confermare la sentenza di
primo grado, con la quale fu rigettata l’opposizione di ter-
zo, sulla base del principio di diritto secondo cui la tutela
della cosa comune compete ad ogni comproprietario, il
quale può agire in giudizio senza necessità di chiamare in
causa tutti gli altri, non ricorrendo un’ipotesi di litiscon-
sorzio necessario tra tutti i condomini (in tali termini, sez.
II, sentenza n. 1505 del 23 febbraio 1999, Rv. 523501).
Ritiene il Collegio, tuttavia, che il richiamato principio
non è applicabile quando la tutela richiesta implichi la de-
molizione della cosa comune.

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