Corte di Cassazione Civile sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27541

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
nente; la questione relativa alla data di insorgenza dell’ob-
bligazione oltre a non risultare attinta da specif‌ico vizio di
motivazione, risulta altresì infondata in quanto l’obbligo
per i condomini era sorto sin dal momento dell’ordinanza
(che non risulta revocata) con la quale erano ordinati i
lavori sul lastrico solare.
3. In conclusione il ricorso può essere trattato in ca-
mera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375
c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.
Il ricorso è stato notif‌icato dopo il 31 gennaio 2013 e
pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della L n. 228
del 2012 deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente del contributo
unif‌icato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello
stesso articolo 13."
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la
proposta del relatore.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato per manifesta
infondatezza.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudi-
zio di cassazione perchè l’intimato non si è costituito.
Il presente ricorso è stato proposto dopo l’entrata in
vigore della L. 228/2012 e pertanto ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
1 comma 17 della L. n. 228 del 2012 deve essere dichia-
rata la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo del contributo
unif‌icato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello
stesso articolo 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 DICEMBRE 2014, N. 27541
PRES. RUSSO – EST. DE STEFANO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. BRESCIA (AVV.
ESPOSITO) C. ROMANO ED ALTRI (N.C.)
Contratto di locazione y Rinnovazione y Diniego
alla prima scadenza y Specif‌icazione dei motivi di
diniego y Omissione y Effetti y Validità per la scaden-
za successiva y Sussistenza y Limiti.
. In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la
disdetta priva della specif‌icazione dei motivi di dinie-
go, intimata per la prima delle scadenze nel regime
"ex lege" 9 dicembre 1998, n. 431, benché inidonea ad
impedire la rinnovazione contrattuale per tale data, è
automaticamente valida per quella immediatamente
successiva, salvo che dalla disdetta stessa o da un’op-
posta univoca volontà successiva dell’intimante non ri-
sulti una espressa indicazione in senso contrario. (c.c.,
art. 1597; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1; l. 9 dicembre
1998, n. 431, art. 2; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3)
(1)
(1) Giurisprudenza pacif‌ica. Tra le tante, v. Cass. civ. 7 gennaio 2011,
n. 263, in questa Rivista 2011, 452.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - In relazione ad una locazione abitativa avente ad
oggetto un appartamento in Napoli (alla via Gradini Rosa-
rio a Portamedina 7), iniziata il 4 maggio 1969 e rinnova-
tasi sotto la vigenza della L. n. 431 del 1998 nel novembre
1999, la conduttrice Di Telia Maria Francesca, ricevuta
comunicazione dal procuratore delle controparti dell’in-
tervenuta vendita dell’immobile a tali Romano Ciro e Ono-
rato Maria, convenne questi ultimi in giudizio dinanzi al
tribunale di Napoli, invocando la prelazione di cui all’art.
3, comma 1, lett. g) di detta ultima legge; dal canto loro,
i nuovi proprietari-locatori intimarono alla Di Telia sfrat-
to per f‌inita locazione per la data del 31 dicembre 1999,
ma, addotta dalla conduttrice l’intervenuta rinnovazione,
rinunziarono alla richiesta di convalida: sicché il processo
proseguì nel merito ed il tribunale, riunite le due cause,
si limitò a rigettare la prima, compensando le spese. La
Di Telia interpose appello, invocando dichiararsi in suo
favore il riscatto dell’immobile e condannarsi la contro-
parte alla restituzione dei canoni versati; ma i Romano -
Onorato dispiegarono appello incidentale, riproponendo
la domanda, non esaminata dal primo giudice, di decla-
ratoria di cessazione della locazione al 31 dicembre 1999
e di condanna di controparte al rilascio, vinte le spese del
doppio grado di lite.
Il processo fu dichiarato interrotto per il decesso della
Di Telia e fu riassunto dai Romano - Onorato nei confron-
ti degli eredi di lei Brescia Luisa, nonché Sara e Ventu-
rino Anna (per rappresentazione di Brescia Fortuna); di
costoro costituitasi solo la prima, intervenne poi Bonura
Giuseppe, nipote abiatico - o ex f‌ilia - dell’originaria con-
duttrice, deducendo essere stato stabilmente convivente
con la nonna al momento del di lei decesso e di essere per-
ciò succeduto nel rapporto di locazione, tanto da chiedere
accertarsi l’esistenza di un valido ed eff‌icace contratto di
locazione f‌in dal novembre 1999.
La corte di appello partenopea, ritenuto irrilevante il
mancato mutamento del rito da quello ordinario a quel-
lo locatizio e pertanto rituale la proposizione dell’appel-
lo incidentale dei Romano - Onorato (nuovi proprietari
e locatori) con comparsa soltanto depositata oltre venti
giorni prima dell’udienza, respinse il gravame principale
ed accolse in parte quello incidentale, accertando l’inter-
venuta scadenza della locazione al 31 ottobre 2007, con-
testualmente rigettando nel merito la domanda dispiega-
ta dal Bonura: e condannando la locataria al rilascio del
bene immobile e compensando tra tutte le parti le spese
del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 30
giugno 2010 col n. 2567 e corretta - quanto alla compiuta
descrizione dell’immobile in dispositivo - con ordinanza 3
novembre 2010, ricorre oggi, aff‌idandosi a tre motivi, Bre-
scia Luisa; dispiega a sua volta ricorso incidentale, arti-
colato su due motivi, Bonura Giuseppe, mentre degli altri
intimati nessuno dispiega attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Questi i termini della controversia.

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