Corte di Cassazione Civile sez. II, 20 marzo 2015, n. 5657

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
dominiale, ma quelle relative all’amministrazione di beni
oggetto di comunione in generale, il rimborso delle spese
per la conservazione delle parti comuni anticipate da un
condomino resta, però, disciplinato dall’art. 1134 c.c., che
riconosce al condomino che abbia sostenuto spese per le
cose comuni non ha diritto al rimborso salvo che si tratti
di spesa urgente, piuttosto che - non consentendolo l’art.
1139 c.c. - dall’art. 1110 c.c., che fa riferimento al diritto
al rimborso delle spese semplicemente necessarie per la
conservazione delle cose comuni.
Ciò posto, la richiesta della Casciani di restituzione
della quota spettante al Maida delle somme spese per
lavori di rifacimento, demolizione, impermeabilizzazione
e pavimentazione del terrazzo di proprietà della stessa
che costituiva anche copertura delle porzioni immobilia-
ri ricomprese nello stabile di cui si tratta, avrebbe potuto
trovare fondamento solo nel carattere urgente delle spe-
se, in quanto indifferibili. Ma l’urgenza delle stesse non
poteva desumersi dalla sola circostanza che il Maida, un
anno prima della esecuzione dei lavori, avesse rinvenu-
to una macchia di umidità nel soff‌itto dell’appartamento
della Casciani. Sarebbe stato, invece, a tale scopo, prima
di condannare il Maida al rimborso delle spese sostenute
dalla Casciani, accertare se dette spese avessero effetti-
vamente il carattere della indifferibilità, nel senso di non
poter essere rinviate senza pregiudizio o pericolo per la
cosa comune.
Né alcun rilievo possono assumere al riguardo le due
raccomandate inviate dalla Casciani al Maida prima dell’i-
nizio della esecuzione dei lavori di cui si tratta e rimaste
inevase: la richiamata circostanza non è, infatti, di per sé
signif‌icativa della indifferibilità dei lavori medesimi.
3. - Con il secondo motivo si deduce omessa, insuff‌i-
ciente e contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio, consistente nel punto se
debba ritenersi rinunciata la domanda subordinata spie-
gata nel primo grado di giudizio, qualora in appello la que-
stione sia stata espressamente e diffusamente trattata in
ogni scritto difensivo, lamentando in merito la condotta di
controparte e facendone autonoma questione. Avendo l’o-
dierno ricorrente riproposto in toto nel giudizio di secondo
grado la domanda subordinata attinente al quantum della
richiesta della Casciani, avrebbe errato il giudice di se-
condo grado nel ritenere sussistente una presunzione di
rinuncia a detta domanda.
4. - Il motivo merita accoglimento nei termini di segui-
to esposti. Qualora nel giudizio di primo grado sia stata
proposta, con la domanda principale, altra domanda in via
subordinata, l’appellato vittorioso, in seguito all’accogli-
mento della prima, è tenuto a riproporre espressamente
nel giudizio di impugnazione, in qualsiasi forma indicativa
della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice
di appello, la domanda subordinata non esaminata dal
primo giudice, per non incorrere nella presunzione di ri-
nuncia di cui all’art. 346 c.p.c., non potendo quest’ultima
domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia
stata respinta dal giudice di appello (v. tra le altre,Cass.,
sent. n. 12260 del 2009).
Nella specie, il Maida ripropose anche nel giudizio di
appello, negli scritti difensivi, la questione del quantum
debeatur, come riconosciuto dallo stesso giudice di secon-
do grado.
5. - Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento
per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve esse-
re cassata e la causa rinviata ad altro giudice - che viene
designato nel Tribunale di Viterbo in persona di diverso
giudicante, cui è demandato altresì il regolamento delle
spese del presente giudizio che la riesaminerà alla stregua
dei rilievi espressi sub 2 ed in applicazione del principio di
diritto enunciato sub 3. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 20 MARZO 2015, N. 5657
PRES. TRIOLA – EST. FALASCHI – P.M. DEL CORE (DIFF.) – RIC. IMBRIGHI (AVV.
TRIVELLI) C. CONDOMINIO VIA SAINT VINCENT N. 11 ROMA ED ALTRI (AVV.
ABRIGNANI)
Regolamento di condominio y Acquirente di uni-
tà immobiliare di un fabbricato y Impegno, assun-
to con il contratto di compravendita, a rispettare
il regolamento di condominio predisposto dal co-
struttore y Portata y Fondamento.
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazioni y Deliberazioni nulle o inesistenti y Deli-
bera assembleare di individuazione a maggioranza
dei beni comuni e di proprietà esclusiva y Nullità y
Fondamento y Conseguenze.
. L’obbligo, assunto con il contratto di acquisto di
un’unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il
regolamento di condominio che sarà predisposto dal
costruttore non vale a conferire a quest’ultimo il potere
di redigere un qualunque regolamento, né può compor-
tare l’approvazione di un regolamento attualmente ine-
sistente, atteso che solo il concreto richiamo nel sin-
golo atto d’acquisto di uno specif‌ico regolamento, già
esistente, consente di considerarlo, "per relationem",
parte di tale atto. (c.c., art. 1138) (1)
. In tema di condominio, non rientra nei poteri dell’as-
semblea la deliberazione che determini a maggioranza
l’ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive,
potendo ciascun condomino interessato far valere la
conseguente nullità senza essere tenuto all’osservanza
del termine di decadenza di cui all’art. 1137 c. c. (c.c.,
art. 1117; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 1138)
(2)
(1) Conforme, v. Cass. civ. 16 febbraio 2005, n. 3104, in questa Rivista
2005, 573.
(2) Nel senso che la trasformazione in tutto o in parte di un bene co-
mune in bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini può essere
validamente deliberata, in mancanza di un valido titolo contrario
alla presunzione di titolarità condominiale ex art. 1117 c.c., soltan-
to all’unanimità, ossia mediante una decisione che, nella sostanza,
assuma valore contrattuale, v. Cass. civ. 30 agosto 2004, n. 17397, in
questa Rivista 2004, 674.

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