Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 3 dicembre 2018, n. 31139

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Anche di recente è stato nuovamente statuito che, in tema
di sanzioni amministrative per violazione delle disposizio-
ni in materia di intermediazione f‌inanziaria, il D.L.vo n.
58 del 1998 individua una serie di fattispecie a carattere
ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzio-
ni ed incentrate su mere condotte considerate doverose,
sicché il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri
normativi estranei al dato puramente psicologico, con
limitazione dell’indagine sull’elemento soggettivo dell’il-
lecito all’accertamento della “suitas” della condotta inos-
servante, per cui, una volta integrata e provata dall’auto-
rità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava
sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta
dall’art. 3 della L. n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver
agito in assenza di colpevolezza (cfr. Cass. n. 4114/2016).
E tale presunzione di colpa, in ordine alla cui opera-
tività la ricorrente non ha offerto alcuna idonea prova
contraria (nel senso di non aver riscontrato positivamente
di non aver potuto impedire il fatto illecito), ricorre certa-
mente nel caso di specie laddove la determinazione delle
riserve tecniche non era stata delegata specif‌icamente
ad altro amministratore bensì era stata svolta dall’organo
gestionale-amministrativo (con in testa il presidente-am-
ministratore delegato) in coordinamento – ma in funzione
solo ausiliaria sotto il prof‌ilo tecnico – con l’attuario incari-
cato, come previsto dalla relativa normativa di riferimento.
Ciò – come già sottolineato – comporta che la ricorrente
avrebbe dovuto, nella predetta qualità, attivarsi per cu-
rare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile al
f‌ine di dotare la società esercente l’impresa assicuratrice
di una struttura tale da garantire un adeguato processo di
determinazione della riserva sinistri per la RCA aff‌inché il
prodotto f‌inale di esso venisse soddisfatto nel rispetto della
normativa di settore. Non essendo stato dimostrato l’assol-
vimento di tale obbligo da parte della ricorrente, la stessa
deve considerarsi certamente tenuta a rispondere dell’ille-
cito contestatole quantomeno a titolo di omissione colposa.
12. In def‌initiva, sulla scorta delle argomentazioni
complessivamente esposte, il ricorso deve essere inte-
gralmente rigettato, con la conseguente condanna della
soccombente ricorrente al pagamento delle spese del pre-
sente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Ricorrono, inf‌ine, le condizioni per dare atto della sussi-
stenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor-
rente, del raddoppio del contributo unif‌icato ai sensi del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 3 DICEMBRE 2018, N. 31139
PRES. D’ASCOLA – EST. CORRENTI – RIC. C. (AVV. DIACO) C. UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GROSSETO ED ALTRO
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del Codice della strada y Cartella di pa-
gamento y Opposizione y Notif‌icazione del processo
verbale di accertamento y Dedotta nullità o omis-
sione della notif‌icazione y Prova della validità della
notif‌icazione y Conseguenze y Mutamento del titolo
dell’opposizione y Ammissibilità y Esclusione.
. In tema di opposizione a cartella di pagamento, emes-
sa ai f‌ini della riscossione di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria, comminata per violazione del codice
della strada, ove la parte deduca che la cartella costi-
tuisce il primo atto con il quale è venuta a conoscen-
za della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
dell’omissione della notif‌icazione del processo verbale
di accertamento della violazione, l’opposizione deve
essere proposta ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 150 del
2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla
notif‌icazione della cartella. Ne consegue che, qualora
l’amministrazione dia prova della validità di tale no-
tif‌icazione, l’opposizione dovrà essere dichiarata
inammissibile, senza che sia possibile mutare il titolo
dell’opposizione in corso di causa, ogni difesa essendo
preclusa perché avrebbe dovuto essere proposta nel
termine di trenta giorni dalla suddetta notif‌icazione.
(c.p.c., art. 615; c.p.c., art. 617; d.l.vo 1 settembre 2011,
n. 150, art. 7) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’indirizzo tracciato da Cass. civ.,
sez. un., 22 settembre 2017, n. 22080, in questa Rivista 2017, 895.
In dottrina, per utili riferimenti in materia, v. ALDO CARRATO, Le
modalità di notif‌icazione della cartella esattoriale inviata per san-
zioni al c.d.s., ivi 2017, 698; ID., La cartella esattoriale e i problemi
processuali relativi alla sua opponibilità, ivi 2016, 931.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
C.A. propone ricorso per cassazione contro U.T.G. di
Grosseto ed Equitalia servizi riscossione spa, che non
svolgono difese in questa sede, avverso la sentenza del Tri-
bunale di Roma 14 gennaio 2017 che ha respinto l’appello
a sentenza del G.P. di Roma, a sua volta reiettiva di oppo-
sizione a sollecito di pagamento.
La sentenza statuisce che avverso la cartella esattoria-
le sono ammissibili l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e
quelle ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e nella specie an-
dava proposta la prima, in quanto opposizione a cartella a
seguito di sollecito di pagamento. La ricorrente denunzia
violazione dell’art. 615 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981 ed
omesso esame di fatto decisivo contestando l’affermazione
del Tribunale circa la tardività della opposizione al solle-
cito di pagamento ed invocando Cass. 3751/2016 che ha
conf‌igurato l’ipotesi della opposizione ad esecuzione per
inesistenza del titolo.
Sostiene che l’opposizione proposta era opposizione
ex art. 615 c.p.c., giacché quand’anche fosse stata fatta la
notif‌ica dell’atto amministrativo sanzionatorio, comunque
erano passati dieci anni e quindi l’opposizione doveva va-
lere come 615.
La censura è infondata, giacché parte ricorrente aveva
comunque dedotto che non aveva ricevuto precedente no-
tif‌ica e avrebbe pertanto dovuto, in primo luogo, impedire
il formarsi del titolo con opposizione entro i trenta giorni.

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