Corte di Cassazione Civile sez. II, 6 dicembre 2018, n. 31634

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
solo per gli stranieri che siano residenti nel nostro territo-
rio da un periodo non superiore all’anno.
Atteso che il delitto di falsif‌icazione della patente è
integrato solo qualora sussistano le condizioni di validi-
tà di tale documento ai f‌ini della conduzione di un veico-
lo anche nel territorio nazionale, nel caso in esame, tali
condizioni non sussistevano, essendo stato il documento
di guida contraffatto apparentemente rilasciato nel 2010,
mentre il ricorrente risultava residente nel territorio na-
zionale dal lontano 2002.
La Corte di cassazione ha osservato che il ricorrente as-
sume di non aver commesso il delitto di falso che gli viene
contestato, sul rilievo che il documento contraffatto di cui è
stato trovato in possesso – patente di guida apparentemen-
te rilasciata in Ucraina nel 2010 – non costituiva un valido
titolo abilitativo alla guida, a norma degli articoli 135 e 136,
codice della strada, essendo lo stesso residente in Italia dal
lontano 2002: secondo il ricorrente, la falsif‌icazione non
grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato
estero può costituire reato, a norma degli articoli 477 e 482,
codice penale, solo qualora sussistano le condizioni di validi-
tà di tale documento, ai f‌ini della conduzione del veicolo an-
che sul territorio nazionale, come f‌issate dagli stessi articoli
135 e 136, codice della strada, (sez. V n. 9268 del 2 dicembre
2014, Rv. 262963; vedi recentemente sez. V n. 21929 del 17
aprile 2018, Rv. 273022); essendo, ormai, trascorso oltre un
anno dall’acquisizione della residenza in Italia, il documento
di guida straniero non avrebbe più alcuna validità, non po-
tendo più essere considerato un documento di guida.
La Corte di cassazione però non condivide l’orienta-
mento giurisprudenziale invocato dal ricorrente.
Posto che la contraffazione commessa dall’imputato non
può ritenersi grossolana, essendo la falsità della patente sta-
ta accertata solo a seguito di specif‌ici accertamenti tecnici,
stante la sua apparente corrispondenza ad un documento
genuino, non può neppure ritenersi in concreto sussistente
la fattispecie del c.d. falso innocuo per il solo rilievo che il
documento di guida rinvenuto nella disponibilità dell’impu-
tato sarebbe stato privo delle condizioni di validità nel terri-
torio italiano, a norma degli articoli 135 e 136, codice della
strada, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato residente
da oltre un anno in Italia rispetto alla data di apparente ri-
lascio del documento da parte dello Stato estero.
Secondo il costante orientamento della Corte di cas-
sazione, sussiste il "falso innocuo" quando l’infedele atte-
stazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione
(nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai f‌ini del
signif‌icato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto,
non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con
la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non
con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma
avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare co-
munque la fede pubblica e l’aff‌idamento dei terzi (Sez. V,
n. 47601 del 26 maggio 2014, Rv. 261812; sez. V n. 8200 del
15 gennaio 2018, Rv. 272419).
È evidente, nel caso di specie, che il documento di
guida esibito dal ricorrente fosse pienamente idoneo ad
ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente
corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto
il contenuto del titolo abilitativo alla guida contraffatto,
esplicando concreti effetti sulla funzione documentale,
non era affatto irrilevante ai f‌ini del signif‌icato dell’atto e
del suo valore probatorio.
Né può aver rilevanza l’eventuale carenza delle con-
dizioni di validità della patente estera, a norma degli ar-
ticoli 135 e 136, codice della strada, non risultando tale
invalidità per tabulas dall’esame dello stesso documento
contraffatto.
Dunque, l’orientamento citato dal ricorrente non può
condividersi, dovendo invece aderirsi al diverso orienta-
mento della Corte di Cassazione, che, proprio in un caso
di contraffazione di patente estera, ha escluso l’innocuità
del falso, che ricorre, invece, solo in caso di inesistenza
dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguar-
di un atto assolutamente privo di valenza probatoria, qua-
le un documento inesistente o assolutamente nullo (sez. V
n. 28599 del 7 aprile 2017, Rv. 270245).
Deve quindi concludersi che il delitto di contraffazio-
ne di patente di guida estera, a norma degli articoli 477
e 482, codice penale, è conf‌igurabile, indipendentemente
dalla eventuale invalidità di tale documento, ai f‌ini della
conduzione del veicolo anche nel nostro paese, secondo i
parametri f‌issati dagli articoli 135 e 136, codice della stra-
da, allorquando il documento contraffatto sia idoneo ad
ingannare la fede pubblica. Ricorre, invece, la fattispecie
del falso innocuo solo in caso di inesistenza dell’oggetto
tipico della falsità, quando l’atto sia assolutamente privo
di valenza probatoria.
(*) Commissario Polizia Locale Rivoli (TO).
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 6 DICEMBRE 2018, N. 31634
PRES. PETITTI – EST. CARRATO – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. L. (AVV.
DOLMETTA ED ALTRI) C. CONSOB (AVV. PROVIDENTI ED ALTRI)
Assicurazione obbligatoria y Determinazione
delle riserve sinistri y Attuario y Funzioni ex art.
37 cod. ass. y Organi rappresentativi e gestionali y
Responsabilità y Fondamento.
. Nella valutazione della consistenza delle riserve tec-
niche di cui all’art. 37 del D.L.vo n. 209 del 2005 (nel
testo previgente e, nella specie, applicabile "ratione
temporis"), necessarie all’impresa esercente l’attività
nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile dei veicoli e dei natanti per fare
fronte alla liquidazione dei sinistri, all’attuario spetta
un ruolo di ausiliario tecnico, dotato di cognizioni e
competenze specif‌iche, degli organi rappresentativi e
gestionali dell’impresa che, essendo titolari di poteri

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