Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 28 settembre 2018, n. 23469

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
sempre, art. 4, comma 2, cit.). Al f‌ine di conoscere, quanto
meno indirettamente in vista del successivo accesso alla
documentazione amministrativa, i "motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata" (art. 201 cit.), il
trasgressore deve quindi poter rinvenire gli estremi del de-
creto prefettizio che tali motivi, più ampiamente, esplicita,
con inapplicabilità al vizio de quo dell’art. 21-octies, L. n.
241 del 1990, come modif‌icata, trattandosi di requisito mo-
tivazionale mancante in atto sanzionatorio impugnato ex
L. n. 689 del 1981, dipendendo il sussistere del potere san-
zionatorio in concreto dal parallelo sussistere del requisito.
8. Dovendo accogliersi il primo motivo nei limiti di cui
innanzi per la violazione di legge denunciata, con assorbi-
mento degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata
in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di
(omissis) in composizione monocratica in persona di di-
verso magistrato, che governerà anche le spese di questo
giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 28 SETTEMBRE 2018, N. 23469
PRES. TRAVAGLINO – EST. SCODITTI – RIC. P. ED ALTRI (AVV. VENTURINI) C. U.
S.P.A. ED ALTRO (AVV. LEO)
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Carattere unitario e omnicomprensivo y No-
zione y Criteri y Prova y Liquidazione y Valutazione
degli effetti verif‌icatisi sul piano della sfera mo-
rale del danneggiato e di quelli incidenti sul piano
dinamico-relazionale y Distinzione y Necessità y Au-
tonoma risarcibilità.
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Danno biologico y Danno alla salute y Congiunta
attribuzione del danno biologico e del danno c.d.
esistenziale y Duplicazione risarcitoria y Sussisten-
za y Autonoma valutazione della sofferenza morale
come conseguenza della lesione del diritto alla sa-
lute y Necessità.
Risarcimento del danno y Danno non patrimo-
niale y Lesione di interessi costituzionalmente tu-
telati diversi dalla lesione del diritto alla salute y
Valutazione sia dell’aspetto interiore sia di quello
dinamico-relazionale y Necessità.
. In materia di responsabilità civile, la natura unita-
ria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale
deve essere interpretata nel senso che esso può rife-
rirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costi-
tuzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica,con conseguente obbligo, per il giudice di
merito, di tenere conto, a f‌ini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall’evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evita-
re duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a f‌ini liquidatori, si deve proce-
dere ad una compiuta istruttoria f‌inalizzata all’accer-
tamento concreto e non astratto del danno, dando in-
gresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il
fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzio-
ni, valutando distintamente, in sede di quantif‌icazione
del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d.
danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna,
della disistima di sé, della paura, della disperazione)
rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-rela-
zionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni
di vita esterne), autonomamente risarcibili. (c.c., art.
1126; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059; c.p., art. 185; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 138; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 139; l. 4 agosto 2017, n. 127, art. 1) (1)
. In tema di quantif‌icazione del danno permanente
alla salute, la misura standard del risarcimento pre-
vista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d.
del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita
esterna del danneggiato, solo in presenza di conse-
guenze dannose del tutto anomale, eccezionali e pecu-
liari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili
secondo l’"id quod plerunque accidit" entro le quali
non è giustif‌icata alcuna personalizzazione in aumento
del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce
duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", ap-
partenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa
area protetta dall’art. 32 Cost., mentre non costituisce
duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute. (c.c., art. 1226; c.c., art.
2056; c.c., art. 2059; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
138; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139; l. 4 agosto
2017, n. 127, art. 1) (2)
. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale,
in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato
ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato
ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, in assen-
za di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto
risarcibile sia della sofferenza morale che della priva-
zione, ovvero diminuzione o modif‌icazione delle attivi-
tà dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal
danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga
conto del pregiudizio complessivamente subito sotto
entrambi i prof‌ili, senza ulteriori frammentazioni no-
minalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita
del rapporto parentale). (c.c., art. 1226; c.c., art. 2056;
c.c., art. 2059) (3)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2018, n.
26972; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11754 e Cass. civ. 17 gennaio 2018,
n. 901, tutte in www.latribunaplus.it.
(2) Principio che si ritrova anche in Cass. civ. ord. 27 marzo 2018,
n. 7513, in questa Rivista 2018, 626. Sulla valutazione da parte del
giudice di merito tanto dell’aspetto interiore del danno (c.d. danno
morale), quanto del suo impatto modif‌icativo “in pejus” con la vita
quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione,

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