Corte di Cassazione Civile sez. un., 7 settembre 2018, n. 21928

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
Decisioni
delle Sezioni Unite
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 7 SETTEMBRE 2018, N. 21928
PRES. MAMMONE – EST. VIRGILIO – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. A. S.P.A. (AVV.
STERRANTINO) C. C.
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordina-
rio y Canone concessorio di accesso a strada sta-
tale.
. Ai f‌ini del riparto della giurisdizione tra giudice ordi-
nario e giudice amministrativo, rileva non tanto la pro-
spettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum"
sostanziale, che va identif‌icato soprattutto in funzione
della "causa petendi", ossia dell’intrinseca natura della
posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, è stato
ritenuto che avesse contenuto patrimoniale e spet-
tasse perciò alla giurisdizione del giudice ordinario la
controversia avente ad oggetto il pagamento di som-
me a titolo di canone concessorio, dovuto per licenze
di accesso alla rete stradale, il cui importo era stato
determinato sulla base di provvedimenti presupposti,
senza che rilevasse un potere di intervento della P.A. a
tutela di interessi generali o venissero esercitati poteri
discrezionali-valutativi). (d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104,
art. 133; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5; l. 21 luglio
2000, n. 205, art. 7) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2017, n.
21545; Cass. civ., sez. un., 15 settembre 2017, n. 21522 e Cass. civ., sez.
un., 12 ottobre 2011, n. 20939, tutte in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.
1940/2016, depositata il 24 agosto 2016, ha confermato il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di
quello amministrativo (già dichiarato dal primo giudice),
in relazione al giudizio di opposizione, proposto da C., al
decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il versa-
mento all’A. della somma di Euro 3.798,02, oltre accessori,
a soddisfacimento di due fatture aventi ad oggetto il paga-
mento di canoni concessori dovuti per licenze di accesso
alla strada statale n. (omissis).
Il giudice d’appello, premesso che la questione oggetto
di causa è del tutto simile a quella decisa dalle sezioni
unite di questa Corte con sentenza n. 8518 del 2007, ha
ritenuto che l’opponente non ha posto questioni mera-
mente patrimoniali, ma ha contestato la competenza e
la potestà dell’A. di determinare e pretendere i canoni
in discussione, cioè l’esercizio di un potere autoritativo-
discrezionale incidente sul rapporto concessorio e, quin-
di, immediatamente lesivo per la posizione giuridica del
concessionario.
2. Avverso la sentenza l’A. S.p.a. propone ricorso per
cassazione. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia,
in relazione all’art. 360 comma 1, n. 1, c.p.c., l’errata affer-
mazione, da parte del giudice a quo, della giurisdizione del
giudice amministrativo, causata dalla erronea individua-
zione del petitum e della causa petendi della controversia,
la quale, avendo ad oggetto la mera pretesa di pagamento
di una obbligazione pecuniaria relativa a somme già reca-
te da precedenti fatture, è devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 5
(applicabile ratione temporis).
2. Il ricorso è fondato.
Va premesso, in primo luogo, che, ai f‌ini del riparto
della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice ammini-
strativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle
parti, quanto il petitum sostanziale, che va identif‌icato
soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’in-
trinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giu-
dizio (tra le più recenti, Cass., Sez. un., 15 gennaio 2015,
n. 604; 15 dicembre 2016, n. 25836; 15 settembre 2017, n.
21522); e, in secondo luogo, che nell’ordinario giudizio di
cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a de-
creto ingiuntivo, la posizione sostanziale di attore è rive-
stita dall’opposto (cfr., in tema di giurisdizione, Cass., Sez.
un., 26 luglio 2006, n. 16990, e 25 giugno 2010, n. 15323; in
generale, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22754; 3 marzo 2016, n.
4212; 22 giugno 2018, n. 16564).
Nella fattispecie - a differenza di quella di cui alla
sentenza di queste sezioni unite n. 8518 del 2007 (richia-
mata dal giudice a quo), in cui l’attore aveva citato in
giudizio l’A. contestandone il potere di aggiornamento
del canone - l’A. s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Tribu-
nale di Belluno un decreto con il quale è stato ingiunto
al C. il pagamento di una somma a titolo di canone con-
cessorio dovuto per licenze di accesso alla strada stata-
le (ai sensi dell’art. 27, D.L.vo n. 285 del 1992), somma
già determinata in fatture rimaste inevase, emesse sulla
base di presupposti provvedimenti di determinazione del
canone stesso.
La controversia rientra, quindi, nell’ambito di quelle
aventi contenuto meramente patrimoniale, senza che as-
suma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di
interessi generali, né sia coinvolto l’esercizio di poteri di-

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