Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 1 agosto 2018, n. 20383

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti
nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, in-
fatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, f‌inalizzate
a dirimere conf‌litti tra più acquirenti, ed ai f‌ini della re-
sponsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione
stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte
al proprietario in base all’art. 196 C.d.S. e all’art. 6, L. 24
novembre 1981, n. 689, l’annotazione costituisce una pre-
sunzione semplice, contro la quale è ammessa prova con-
traria" (Cass. sez. I, sentenza n. 3340 del 7 aprile 1999, Rv.
524996; conf. Cass. sez. III, sentenza n. 6599 del 7 luglio
1998, Rv. 517004).
Lo stesso principio era stato affermato, in precedenza,
con riferimento alla tassa automobilistica di cui all’art. 5,
L. n. 53 del 1983, (Cass. sez. I, sentenza n. 10794 del 4 no-
vembre 1997, Rv. 509458) ed alle sanzioni relative a viola-
zioni al C.d.S., in particolare per sosta vietata (Cass. sez. I,
sentenza n. 11060 del 9 novembre 1993, Rv. 484236) e per
mancata assicurazione del veicolo posto in circolazione o
del quale il proprietario consenta la circolazione (Cass.
sez. I, sentenza n. 5235 del 10 maggio 1991, Rv. 472096),
sempre sul presupposto che la trascrizione del contratto
di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobi-
listico non incide sulla validità, né è requisito di eff‌icacia
dell’atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale,
in cui l’effetto traslativo della proprietà si verif‌ica a se-
guito del mero consenso delle parti - ma è preordinata
al solo f‌ine di regolare i conf‌litti tra pretese contrastanti
sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa
dallo stesso autore. Ne consegue che fuori di tale ipotesi
le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno
un valore di presunzione semplice, che può essere vinta
con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione ammini-
strativa.
La mancanza della trascrizione della vendita al P.R.A.,
pertanto, non dimostra che l’alienante abbia conservato la
disponibilità di fatto del veicolo, né vale a porre nel nulla
la presunzione che il veicolo fosse effettivamente di pro-
prietà del ricorrente, fondata sulle risultanze del relativo
certif‌icato di proprietà che contiene la prova del trasfe-
rimento di proprietà del bene, ancorché non trascritto,
in capo al ricorrente stesso. Peraltro, questa Corte ha
anche affermato, in tema di individuazione del soggetto
responsabile di un sinistro stradale, che la prova della pro-
prietà del mezzo non comprende la prova negativa che,
successivamente al suo acquisto, altri - a titolo derivati-
vo o originario - siano subentrati nella titolarità del bene,
essendo detta prova a carico di colui che ha interesse a
dedurre una diversa situazione proprietaria (Cass. sez.
III, sentenza n. 9681 dell’11 aprile 2008, non massimata).
Ne consegue che nel caso di specie era onere del ricor-
rente fornire la prova di un assetto proprietario diverso
da quello emergente dalla risultanza istruttoria, costituita
dal certif‌icato di proprietà del veicolo, il quale - secondo la
corretta interpretazione fornita dal giudice di merito - di-
mostrava che il veicolo, acquistato il 28 novembre 2004 da
F.P. (omissis) Sas, era poi stato da quest’ultima ceduto il
10 febbraio 2005 a R.S.. In proposito, si deve ritenere frut-
to di un mero errore materiale, di per sé ininf‌luente alla
luce dei principi appena richiamati, il riferimento operato
a pag. 4 della sentenza impugnata alla "visura al P.R.A."
con riferimento al doc. 9 prodotto da (omissis) S.p.a., po-
sto che quel documento era invece rappresentato dal cer-
tif‌icato di proprietà del veicolo, le cui risultanze tuttavia
dovevano essere considerate dal giudice del merito.
In def‌initiva, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto suc-
cessivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, L. n. 228 del
2012, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui all’art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ul-
teriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quel-
lo dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 1 AGOSTO 2018, N. 20383
PRES. AMENDOLA – EST. CIRILLO – RIC. P. (AVV.TI ROSATI, BACCHELLI E
BORDONI) C. G. S.P.A. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione ex art. 144 D.L.vo n. 209/05 y Difesa dell’as-
sicuratore in contrasto con la richiesta risarcitoria
del proprio assicurato y Ammissibilità.
. Nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento
regolate dal D.L.vo n. 209/05, è ben possibile che l’assi-
curazione del danneggiato si trovi a svolgere una difesa
in contrasto con la richiesta risarcitoria da quest’ulti-
mo avanzata. (Nella specie, a fronte di una richiesta
proposta dal danneggiato ex art. 144 D.L.vo n. 209/05
nei confronti del veicolo antagonista e del suo assicu-
ratore, la S.C. ha confermato la sentenza di merito,
che aveva ritenuto ammissibile la costituzione in giu-
dizio dell’assicurazione del danneggiato, anche quale
mandataria della compagnia assicuratrice convenuta).
(d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 148; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 149) (1)
(1) Qualche utile riferimento in materia si rinviene in Cass. civ. 9
ottobre 2015, n. 20374, in questa Rivista 2016, 135.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. P.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace
di (omissis), V.E., M.P.M., B.M., e la società C. di assicu-
razione chiedendo che fossero condannati in solido al ri-
sarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà
a seguito di un incidente nel quale B.M., alla guida del
medesimo, si era scontrato con l’autoarticolato condotto
dal M., di proprietà del V. ed assicurato con la società C.
Precisò che non intendeva avvalersi della procedura di
indennizzo diretto.

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