Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 26 settembre 2018, n. 22896

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
LEGITTIMITÀ
5. Partendo da questa ultima considerazione anche il
secondo motivo di ricorso risulta infondato atteso che la
condotta dell’A. non risulta di minima gravità ed offen-
sività, ove il rif‌iuto, non accompagnato da alcuna giu-
stif‌icazione di rilevanza etica, solidaristica, familiare o
semplicemente personale, ma al contrario motivato dal
riconoscimento dell’assunzione di sostanze stupefacenti
(e pertanto dalla f‌inalità di sottrarsi al ulteriori accerta-
menti), non consente, come del tutto logicamente rappre-
sentato dal giudice di appello, di valutare il fatto in termi-
ni di minima offensività anche e in ragione dell’assoluta
carenza di collaborazione con gli inquirenti manifestata
dal prevenuto con il proprio comportamento.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorren-
te va condannato al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 26 SETTEMBRE 2018, N. 22896
PRES. GIUSTI – EST. TEDESCO – RIC. M.I. S.P.A. (AVV.TI LANCELLOTTI E IARIA) C.
DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO DI (OMISSIS) (AVV. GEN. STATO)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Violazione dell’art. 174 c.d.s. y Irrogazione delle
sanzioni y Competenza y Soggetti preposti al con-
trollo delle condizioni di lavoro y Sussistenza y Fat-
tispecie relativa alla violazione dei tempi di guida
e riposo da parte dei conducenti di autoveicoli adi-
biti al trasporto su strada.
. In tema di violazioni delle disposizioni previste dal-
l’art. 174 cod. strada, l’esame dei registri di servizio
e dei dischi cronotachigraf‌i installati sull’autoveicolo
è f‌inalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti
temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla
duplice esigenza di garantire la sicurezza della cir-
colazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore
dell’autotrasporto; ne consegue che la competenza a
svolgere tali verif‌iche e a irrogare le relative sanzioni
appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti
alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavo-
ro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di
merito, che aveva ritenuto rientranti nella competen-
za dell’ispettorato del lavoro il controllo e la potestà
sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta
dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei
tempi di guida e riposo da parte dei conducenti). (nuo-
vo c.s., art. 174; reg. 20 dicembre 1985, n. 3820; reg. 15
marzo 2006, n. 561) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma a quanto già statuito da Cass.
civ. 12 ottobre 2016, n. 20594, in questa Rivista 2016, 844.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La M.I. S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro
la sentenza della Corte d’appello di (omissis), di rigetto
dell’appello proposto dalla società contro la sentenza di
primo grado, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione
contro verbale di accertamento della Direzione Provinciale
del Lavoro di (omissis), con il quale fu contestata la viola-
zione, accertata mediante esame dei cronotachigraf‌i presso
i locali dell’impresa, degli artt. 6, comma 1, 7, comma 1, e 8,
comma 1, del Regolamento CE n. 561 del 2006.
Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, illu-
strato con memoria.
La Direzione Provinciale del Lavoro di (omissis) ha re-
sistito con contro ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.L.vo n. 285 del
1992.
Secondo la ricorrente, in materia di rispetto delle pre-
scrizioni dei regolamenti comunitari da parte dei condu-
centi di autoveicoli adibiti al trasporto su strada, la com-
petenza è stata ripartita fra il Ministero dell’Interno e il
Ministero del Lavoro, provvedendo ai controlli su strada
la polizia stradale e ai controlli nei locali dell’impresa l’i-
spettorato del lavoro.
Sulla base di tale ripartizione, si sostiene che la compe-
tenza dell’Ispettorato del lavoro è ristretta al controllo sulla
regolare tenuta dei dischi da parte del datore di lavoro, non
spettando a tale organo accertare e irrogare sanzioni per la
violazione sui tempi di guida e riposo da parte dei conducenti.
2. Il ricorso è infondato.
Risulta in punto di fatto (dalla sentenza impugnata e
dagli atti di parte di questo giudizio) che l’Ispettorato del
lavoro della Provincia di (omissis), a seguito di una ve-
rif‌ica presso l’azienda di trasporto M.I. S.p.a. (effettuata
su segnalazione della Polizia stradale di (omissis)), ha
accertato una serie di ripetute violazioni della disciplina
comunitaria sui cronotachigraf‌i (consistenti in speciali
apparecchi di misura destinati al controllo degli impieghi
temporali nel settore dei trasporti su strada) ad opera del
conducente Z.G., operante alle dipendenze della M.I.
L’accertamento di tali violazioni amministrative è stato
trasfuso in verbali, notif‌icati al dipendente conducente ed
al datore di lavoro esercente l’impresa di trasporto. All’e-
sito del procedimento amministrativo l’Ispettorato provin-
ciale emetteva ordinanza-ingiunzione di irrogazione della
sanzione amministrativa.
Il Tribunale di (omissis) prima e poi la Corte d’appello
riconoscevano che, in materia di violazione delle disposizio-
ni del regolamento comunitario in materia di trasporto su
strada, il Ministero del Lavoro non aveva solo poteri di ac-
certamento, ma anche sanzionatori, disattendendo l’opposta
tesi del ricorrente, riproposta con il ricorso, secondo cui la
competenza a irrogare le sanzioni appartiene in via esclusiva
agli organi previsti nell’art. 12 del D.L. n. 285 del 1992.
3. In diritto deve considerarsi che le disposizioni, come
indicate nell’ordinanza-ingiunzione opposta, sono conte-
nute nel regolamento comunitario del 15 marzo 2006 n.
561, recante disposizioni “in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada, che modif‌ica regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 3821/85 e n. 2135/98 e abroga il regolamento n.
3820/85 del Consiglio”.

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