Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 luglio 2018, n. 18519

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
l’imputato sia riuscito ad escludere il suo diritto al risar-
cimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede:
se l’impugnazione dell’imputato non ottiene questo risul-
tato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute
dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del
ricorso dell’imputato non elimina la condanna e, per tale
motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali, consente di condannarlo
alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di im-
pugnazione (sez. III, n. 10581 del 19 ottobre 1993, Rv.
196451). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 LUGLIO 2018, N. 18519
PRES. VIVALDI – EST. SCARANO – P.M. PEPE (CONF.) – RIC. G. ASSICURAZIONI
S.P.A. (AVV. GRANDINETTI) C. A. S.P.A. ED ALTRA (AVV. SPADAFORA)
Assicurazione obbligatoria y Certif‌icato di as-
sicurazione e contrassegno y Azione diretta del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore del re-
sponsabile y Sussistenza di un valido rapporto assi-
curativo y Necessità y Esclusione y Esistenza di un
contrassegno autentico y Suff‌icienza y Contrasse-
gno falsif‌icato o contraffatto y Esonero di respon-
sabilità dell’assicuratore y Conf‌igurabilità y Limiti y
Assenza di un comportamento colposo dell’assicu-
ratore ingenerante l’aff‌idamento del danneggiato y
Necessità.
. In forza del combinato disposto dell’art. 7 della L.
n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del D.L.vo n. 209 del
2005) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrasse-
gno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a.
vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla
circolazione del veicolo, quand’anche il premio as-
sicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di
assicurazione non sia eff‌icace, giacché, nei confronti
del danneggiato, quel che rileva, ai f‌ini della promovi-
bilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore
del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non
la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che
la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’aff‌i-
damento del danneggiato - il quale, pertanto, non è
tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato
il premio assicurativo o rilasciato solo il certif‌icato ed
il contrassegno, potendo fare ragionevole aff‌idamento
sull’apparenza della situazione - per escludere la re-
sponsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrasse-
gno contraffatto o falsif‌icato occorre che questi provi
l’insussistenza di un proprio comportamento colposo,
tale da ingenerare l’aff‌idamento erroneo del danneg-
giato stesso. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 127; c.c., art. 2697; c.p.c.,
art. 115; c.p.c., art. 116) (1)
(1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 27 agosto 2014, n. 18307,
in questa Rivista 2014, 1011. Si veda, inoltre, Cass. civ. 27 giugno
2014, n. 14636, in www.latribunaplus.it, secondo cui il terzo danneg-
giato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il
premio assicurativo o rilasciato solo il certif‌icato ed il contrassegno,
potendo fare ragionevole aff‌idamento sull’apparenza della situazio-
ne, come gli consente l’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(ora sostituito dall’art. 127 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209),
giacché quello che rileva per la promovibilità della azione diretta nei
confronti dell’assicuratore è l’autenticità del contrassegno e non la
validità del rapporto assicurativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 maggio 2012 la Corte d’appello di
Roma ha respinto il gravame in via principale interposto
dalla società G. Assicurazioni s.p.a. (già N.T. s.p.a.), con
assorbimento di quelli in via incidentale spiegati dal sig.
P.E. e dalla società M. Assicurazioni s.p.a., in relazione
alla pronunzia Trib. Roma n. 6307/2005 di (parziale) ac-
coglimento della domanda originariamente proposta dal
P. di risarcimento dei danni subiti, quale terzo trasportato
sull’autovettura Volvo 480 tg. (omissis) condotta dal pro-
prietario sig. N.C., in conseguenza di sinistro stradale av-
venuto a (omissis), nel quale la Volvo era rimasta coinvol-
ta assieme alle auto Lancia Dedra tg. (omissis) condotta
dal proprietario sig. S.L..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito
la società G. Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per
cassazione, aff‌idato ad unico complesso motivo, illustrato
da memoria.
Resistono, con separati controricorsi, la società M. As-
sicurazioni s.p.a. e la società A. s.p.a. (già R. s.p.a.), nella
qualità di impresa designata per il F.G.V.S., che ha presen-
tato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Già chiamata all’udienza del 28 aprile 2016 la causa è
stata rinviata a nuovo ruolo, con ordine di integrazione
del contraddittorio nei confronti degli intimati sigg. P.E. e
N.C., litisconsorti necessari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ri-
corso nei confronti degli intimati sigg. P. e N., non avendo
l’odierna ricorrente ottemperato all’ordine di integrazione
del contraddittorio nei confronti dei medesimi, litisconsorti
necessari, da questa Corte emesso con ordinanza n. 14393
del 2016 (cfr., da ultimo, Cass., 25 gennaio 2017, n. 1930).
Con unico complesso motivo la ricorrente denun-
zia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 115 e 116
c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 7 in riferimento
all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c..
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente va-
lutato le emergenze processuali, e non correttamente inter-
pretato in particolare le clausole contrattuali n. 122 e 127.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in
violazione dell’art. 366 comma 1, n. 6, c.p.c., atteso che
la ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del
giudizio di merito (es., all’"atto di citazione notif‌icato nel
dicembre 2001", alla propria comparsa di costituzione e
risposta nel giudizio di primo grado, alla "prodotta do-
cumentazione", al "rapporto di incidente redatto dai CC.

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