Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 11 settembre 2018, n. 22028

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
sentenza n. 1272/2018 che ha affermato il principio secon-
do cui “in materia di risarcimento del danno da c.d. micro-
permanente, il D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139,
comma 2, nel testo modif‌icato dall’ art. 32, commi 3 ter D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, , inserito dalla L. di conversione 24
marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accerta-
mento della sussistenza della lesione temporanea o perma-
nente dell’integrità psico-f‌isica deve avvenire con rigorosi
ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento
clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso rite-
nersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere
tale lesione a f‌ini risarcitori, a meno che non si tratti di una
patologia, diff‌icilmente verif‌icabile sulla base della sola
visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro
oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”;
alla stregua di tale principio, cui il Collegio intende
dare continuità, deve dunque ritenersi che, ferma restan-
do la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale
da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza
dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il
solo fatto che non sia documentata da un referto strumen-
tale per immagini, sulla base di un automatismo che vin-
coli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità
permanente ad una verif‌ica di natura strumentale;
la sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale
perché accerti se l’invalidità permanente lamentata dagli
odierni ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla
base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia de-
dotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attra-
verso l’esame clinico strumentale;
il secondo motivo - attinente al risarcimento del danno
morale che il giudice di merito non ha riconosciuto - resta
assorbito, in quanto la statuizione sul danno morale è su-
scettibile di essere inf‌luenzata dalla decisione relativa alla
sussistenza o meno dell’invalidità permanente;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di
lite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 11 SETTEMBRE 2018, N. 22028
PRES. D’ASCOLA – EST. FORTUNATO – RIC. I. S.P.A. (AVV.TI MERONI E
PONTECORVI) C. COMUNE DI MILANO (AVV. MANDARANO ED ALTRI)
Depenalizzazione y Pluralità di violazioni am-
ministrative y Violazioni della stessa disposizione
y Divieto di accesso nelle zone a traff‌ico limitato
y Art. 198, comma secondo, c.d.s. y Applicabilità y
Condizioni.
. In tema di molteplici violazioni dell’art. 7, comma 14,
c.d.s., per aver transitato in zona a traff‌ico limitato e
corsie riservate ai mezzi pubblici in assenza di autoriz-
zazione, non può escludersi aprioristicamente la conf‌i-
gurabilità di un’unica condotta e di una sola violazione,
ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le sin-
gole condotte illecite e il fatto che siano state poste in
essere sulla stessa strada sia suff‌iciente per dar luogo
a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare
una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di
esse cumulate. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 14; nuo-
vo c.s., art. 198) (1)
(1) Per utili riferimenti si rinvia alla pronuncia Corte cost 26 gen-
naio 2007, n. 14, pubblicata per esteso in questa Rivista 2007, 359,
che ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art.
3 Cost., la questione di legittimità dell’art. 198, comma 2, c.s., nella
parte in cui non consente al giudice di applicare per più violazioni
di una stessa disposizione la sanzione prevista dalla legge, sia pure
aumentata f‌ino al triplo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La I. - da ora I. - ha proposto opposizione al giudice di
pace di Milano avverso 141 verbali di contestazione elevati
per violazione dell’art. 7, comma 14, D.L.vo 285/1992, per
aver transitato in zona a traff‌ico limitato e corsie riservate
ai mezzi pubblici in assenza di autorizzazione, violazioni
commesse nei mesi di novembre e dicembre 2012. Ha de-
dotto di essere incorsa in errore incolpevole, non essendo,
al momento delle infrazioni, a conoscenza della modif‌ica
del regime di autorizzazione all’accesso in zona ZTL, adot-
tata dal Comune di Milano con ordinanza n. 684429 del
2012, entrata in vigore il 29 ottobre 2012, adducendo, a
conferma della propria buona fede, di aver regolarizzato
la propria posizione non appena ricevuta la notif‌ica del
primo verbale di contestazione.
Ha chiesto l’annullamento delle infrazioni già accerta-
te o, in subordine, l’applicazione di una sanzione unica nel
minimo edittale o il riconoscimento della continuazione.
Il Giudice di pace ha escluso la sussistenza di un errore
di fatto, ma ha ritenuto applicabile l’art. 198, comma pri-
mo, D.L.vo 285/1992, in considerazione della "consequen-
zialità funzionale delle condotte e del carattere seriale
delle violazioni, commesse in tempi ravvicinati e rispon-
denti ad una programmazione unitaria", confermando le
contestazioni oggetto di 14 verbali ed annullando le altre
Il Tribunale di Milano ha accolto l’appello principale del
Comune e ha respinto quello incidentale dell’I. s.p.a., ri-
gettando in toto l’opposizione, ritenendo provate - o co-
munque non contestate - la pubblicazione dell’ordinanza
n. 684429/2012 nell’albo pretorio e l’emanazione e pubbli-
cazione del relativo disciplinare.
Ha inoltre stabilito che la resistente era stata avver-
tita dell’entrata in vigore della nuova disciplina, con
missiva del 23 ottobre 2012 ed ha, altresì, rilevato che, a
prescindere dall’effettiva conoscenza del disciplinare, la
società, quale operatore qualif‌icato nel settore della vigi-
lanza avrebbe potuto attivarsi con uno sforzo di diligenza
minimo per prendere conoscenza per tempo delle nuove
prescrizioni. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 198,
comma primo, D.L.vo. 285/1992, poiché le singole viola-
zioni erano state consumate con condotte del tutto auto-
nome, in quanto commesse in giorni ed orari diversi, con
auto diverse e in luoghi diversi.
Avverso detta pronuncia l’I. ha proposto ricorso in due
motivi.
Il Comune ha depositato controricorso.

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