Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 1 ottobre 2018, n. 23726

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 1 OTTOBRE 2018, N. 23726
PRES. D’ASCOLA – EST. CARRATO – RIC. COMUNE DI (OMISSIS) (AVV. EPIFANIO)
C. E. S.R.L.
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Decreto prefettizio di
individuazione delle strade in cui possono essere
posizionati i dispositivi di controllo della velocità
y Necessità di specif‌icazione del senso di marcia
interessato dalla rilevazione y Installazione lungo
un solo senso di marcia y Accertamento effettuato
da autovelox posizionato sul contrapposto senso
di marcia y Conseguenze y Illegittimità del relativo
verbale di contestazione differita.
. In tema di violazioni del codice della strada, posto che
l’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, (convertito, con
modif‌icazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) conferisce
al prefetto la competenza ad individuare le strade o i
tratti di strada in cui possono essere installati disposi-
tivi di controllo della velocità, qualora il decreto prefet-
tizio ne abbia previsto la legittima installazione lungo
un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia
stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox
posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettan-
do a monte l’adozione di uno specif‌ico provvedimento
autorizzativo, il relativo verbale di contestazione diffe-
rita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. deve rite-
nersi affetto da “illegittimità derivata”. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art. 142) (1)
(1) Argomentando a contrario, in analoga fattispecie, si veda Cass.
civ. 30 aprile 2013, n. 10206, in questa Rivista 2013, 704 secondo cui
l’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modif‌icazioni,
nella legge 1° agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la compe-
tenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere
installati dispositivi di controllo della velocità, ma non richiede che
il provvedimento prefettizio specif‌ichi il senso di marcia interessato
dalla rilevazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di (omissis) ha proposto ricorso per cas-
sazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza n.
117/2017 emessa dal Tribunale monocratico di (omis-
sis) (e pubblicata il 9 marzo 2017) ai sensi dell’art. 702
ter c.p.c., con la quale fu respinto l’appello formulato dal
predetto Ente comunale nei confronti della sentenza del
Giudice di pace di (omissis) n. 146/2014, con cui era sta-
ta accolta l’opposizione avanzata dalla s.r.l. E. avverso un
verbale di accertamento elevato a suo carico in ordine alla
violazione di cui all’art. 142 c.d.s. 1992.
Condividendo il percorso logico-giuridico del primo
giudice il suddetto Tribunale molisano riconfermava l’il-
legittimità dell’impugnato verbale di contestazione, sul
presupposto che l’inerente accertamento era stato effet-
tuato a mezzo autovelox posizionato sul lato destro della
S.S. n. (omissis), anziché su quello sinistro come, invece,
autorizzato dall’ente proprietario della strada, ragion per
cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carreg-
giata in direzione di marcia (omissis) (e non viceversa)
non sarebbe stata discutibile la loro legittimità per effetto
della sussistenza di un valido ed eff‌icace provvedimento
amministrativo autorizzato rio a monte.
Con il primo motivo il Comune ricorrente ha dedotto
- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - la violazione
e falsa applicazione del’art. 2697 c.c. (avuto riguardo alla
mancata ammissione della prova per testi da esso artico-
lata f‌in dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo
grado), nonché - in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5, - il vizio di omessa o insuff‌iciente motivazione circa un
punto decisivo della controversia ricondotto all’omessa
ammissione della prova orale dedotta.
Con il secondo motivo il Comune di (omissis) ha de-
nunciato, per un verso, un’ulteriore violazione e falsa
applicazione del citato art. 2697 c.c., nonché del D.L. n.
121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, del
D.M. 15 agosto 2007, art. 2, anche in relazione al D.L.vo n.
231 del 2001 (e succ. modif. e integr.), congiuntamente
ad altro vizio omessa od insuff‌iciente motivazione circa
un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla
contestazione circa la ritenuta illegittimità del posiziona-
mento dell’autovelox sul lato destro della carreggiata della
S.S. “(omissis)”, anziché sul lato sinistro come autorizzato
dall’ente proprietario della strada, da cui era scaturita la
conseguente illegittimità derivata del verbale di accerta-
mento elevato a carico della suddetta società E. s.r.l. in
ordine alla rilevata violazione prevista dall’art. 142 c.d.s..
La società intimata non ha svolto attività difensiva in
questa fase di legittimità.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo
motivo del ricorso potesse essere dichiarato inammissibile
e che il secondo potesse essere ritenuto inammissibile
quanto al dedotto vizio motivazionale e manifestamente
infondato con rifermento alla prospetta violazione di leg-
ge in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il
presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

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