Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 31 maggio 2018, n. 13757

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi
effetti” (cfr. Cass. 20292/2012); e che “in tema di risarci-
mento del danno non patrimoniale conseguente alla lesio-
ne di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di
merito, dopo aver identif‌icato la situazione soggettiva pro-
tetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare,
sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto modif‌icativo
in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale,
o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno
dinamico relazionale), atteso che oggetto dell’accertamen-
to e della quantif‌icazione del danno risarcibile – alla luce
dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235
del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt.
138 e 139 C.d.A., come modif‌icati dalla legge annuale per
il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è
la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà na-
turalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali
aspetti essenziali” (cfr. Cass. 901/2018).
8.bis La Corte d’appello di Catanzaro, pur applicando
le tabelle del Tribunale di Milano (notoriamente costruite
attraverso un valore punto comprensivo anche di un au-
mento percentuale standardizzato), ha del tutto omesso
di tener conto degli aspetti sopra evidenziati ed oggetto di
specif‌ica censura, con ciò incorrendo in una liquidazione
del danno inosservante del principio secondo il quale è ne-
cessario garantire l’integralità del ristoro.
9. Con l’ottavo motivo, inf‌ine, il ricorrente deduce ex
art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 2043 c.c. per l’er-
ronea determinazione del danno da capacità lavorativa
generica: assume che la liquidazione fosse irrisoria rispet-
to alla percentuale di invalidità riscontrata e che la giu-
risprudenza di legittimità richiamata dalla Corte (Cass.
12211/2015) non era trasponibile al caso in esame perchè
riferita ad una percentuale di invalidità ben inferiore. Il
motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, in mancanza di allegazioni e
prove concrete di un maggiore pregiudizio (di cui lo stes-
so ricorrente era onerato), ha utilizzato in via equitativa
il parametro del triplo della pensione sociale per l’anno
1992, ritenendolo idoneo a quantif‌icare le ricadute patri-
moniali negative dell’invalidità riscontrata: la decisione è
supportata da suff‌iciente e logica motivazione e dal pun-
tuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha
chiarito che l’invalidità di gravità tale da non consentire
alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori
diversi da quello specif‌icamente prestato al momento del
sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e con-
dizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di
un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del
danno non patrimoniale costituito dal danno biologico,
quanto un danno patrimoniale attuale, ulteriore e distinto
rispetto al danno da incapacità lavorativa specif‌ica, e piut-
tosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa
generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito
in base a valutazione necessariamente equitativa ex art.
1226 c.c. (cfr. Cass. 12211/2015; sulla valutazione equita-
tiva cfr. Cass. 14465/2015). E, al riguardo, è evidente che
rispetto al principio enunciato la maggiore percentuale
riscontrata nel caso in esame rispetto a quella presa in
considerazione dal primo arresto citato (circostanza che
costituisce il principale oggetto del motivo in esame) non
sposta in alcun modo – ma anzi lo rafforza – il collegamen-
to logico delle argomentazioni utilizzate. Non è pertanto
ravvisabile la violazione dell’art. 2043 c.c. denunciata.
10. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in rela-
zione all’accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo con
rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composi-
zione, che dovrà riesaminare la controversia in ordine alla
quantif‌icazione del danno attenendosi ai seguenti principi
di diritto: “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano
espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con
difformi soluzioni prospettate, anche soltanto in punto di
quantif‌icazione del danno, il giudice, ove voglia uniformarsi
alla seconda consulenza abbandonando le conclusioni della
prima, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giu-
stif‌icare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica
adesione ad essa; egli può, anche, discostarsi da entrambe le
soluzioni solo dando adeguata giustif‌icazione del suo convin-
cimento, dando conto dell’enunciazione dei criteri probatori
e degli elementi di valutazione specif‌icamente seguiti”.
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello
morale (cioè’ la sofferenza interiore) e quello dinamico-re-
lazionale (altrimenti def‌inibile “esistenziale”, e consisten-
te nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane
nei suoi vari aspetti inclusi quelli che attingono alla sfera
sessuale) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontolo-
gicamente diversi e tutti risarcibili. Il giudice di merito, in
relazione ad una visione complessiva della persona e sulla
base di prove anche presuntive, deve determinare il ristoro
del pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori
riferibili, anche al mancato riconoscimento delle ripercus-
sioni sulla vita privata, contrastanti con l’art. 32 Cost. e con
i principi affermati dagli artt. 3 e 7 della Carta di Nizza re-
cepita dal Trattato di Lisbona e dall’art. 8 della CEDU”.
La Corte di rinvio provvederà anche alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 31 MAGGIO 2018, N. 13757
PRES. TRAVAGLINO – EST. DI FLORIO – RIC. M. (AVV. TARASCIO) C. S.
ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRI
Procedimento civile in genere y Domanda giu-
diziale y Interpretazione e qualif‌icazione y Azione
risarcitoria in conseguenza di sinistro stradale y
Deduzione di corresponsabilità mediante richia-
mo generico all’art. 2054 c.c. y Potere giudiziale di
sussunzione della fattispecie concreta in ipotesi
astratta di responsabilità extracontrattuale y Sus-
sistenza y Condizioni.
. In tema di risarcimento del danno da circolazione
stradale, quando la parte agisce invocando la corre-
sponsabilità della convenuta mediante richiamo gene-
rico all’art. 2054 c.c., il giudice non è vincolato nel po-
tere di qualif‌icazione giuridica dei fatti costitutivi della
pretesa azionata, potendo sussumerli nella fattispecie
di cui al comma 1 della citata norma, in luogo di quella
di cui al comma 2 della stessa, ove le condotte prospet-
tate siano astrattamente compatibili con essa. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ave-
va rigettato la domanda per assenza dei presupposti di
applicabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c., omettendo
indebitamente di sussumere i fatti nella diversa ipote-
si di cui al comma 1 di detto articolo, avendo l’attrice
allegato che la convenuta, tenendo una condotta con-
traria alle regole del codice della strada, l’aveva indotta
a collidere con una autovettura parcheggiata, danneg-
giando la propria). (c.c., art. 2054; c.c., art. 2043; c.p.c.,
art. 112) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 9 giugno 2016,
n. 11805, e Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15223, entrambe in www.latri-
bunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. D.M. evocò in giudizio M.G.A. e la S. Assicurazioni
S.p.a. al f‌ine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
alla propria auto a seguito del sinistro stradale occorso nel
2009 per i quali riteneva responsabile la convenuta “in via
concorsuale”. Il Giudice di pace di Augusta, nella contu-
macia della A., respinse la domanda.
2. Il Tribunale di Siracusa rigettò l’appello, assumen-
do che non ricorrendo lo scontro fra i veicoli delle parti
in causa, doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 2054
comma 2 c.c. che assumeva fosse stato invocato in via
esclusiva dalla parte attrice, precludendo una diversa sus-
sunzione della domanda.
3. La M. ricorre per la cassazione della predetta senten-
za aff‌idandosi a due motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi proposti la ricorrente deduce,
ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione de-
gli artt. 2054, comma 1 e 2, c.p.c. (primo motivo) e dell’art.
2043 c.c. (secondo motivo).
Assume, al riguardo, che il Tribunale, travisando la
sua prospettazione con la quale aveva invocato la corre-
sponsabilità della convenuta nella causazione del danno
riferendosi genericamente all’art. 2054 c.c. aveva ritenuto
falsamente che l’evento fosse stato da lei ricondotto all’ipo-
tesi prevista dal secondo comma della norma richiamata,
ipotesi ritenuta insussistente, vista l’assenza di scontro fra
i veicoli; ed aveva statuito, altrettanto erroneamente, di
non poter applicare, avvalendosi del potere/dovere di sus-
sunzione, né l’art. 2054, comma 1, né l’art. 2043 c.c. ai quali
poteva certamente ricorrere, avendo ritenuto insussistente
la presunzione di colpa prevista nella prima ipotesi.
2. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.
Il Tribunale, infatti, nel ritenere di incorrere nel vizio
di ultrapetizione qualif‌icando la domanda dell’appellante
con riferimento o ad una norma diversa da quella generi-
camente richiamata o ad una ipotesi ritenuta differente
da quella “prima facie” interpretata, ha ignorato il fonda-
mentale principio posto a base del processo civile (“da
mihi factum, dabo tibi ius”) che, nell’ambito del principio
dispositivo, consente ed impone al giudice di individua-
re le norme correttamente applicabili al caso concreto
secondo quanto disposto negli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.,
senza essere vincolato dall’indicazione fornita dalle parti
eccipienti.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire, che “il vizio di
“ultra” ed “extra” petizione ricorre solo quando il giudice,
interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle
parti, alteri alcuno degli elementi di identif‌icazione dell’a-
zione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non
richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione,
dovendosi escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c. tutte
le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato
f‌inale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche di-
verse da quelle prospettate” (cfr. Cass. 14552/2005).
Tale principio generale è stato specif‌icamente trasferi-
to nella materia risarcitoria ed esteso anche ai poteri del
giudice d’appello: è stato infatti affermato, in fattispecie
assimilabile a quella in esame, che in tema di qualif‌ica-
zione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando
la parte agisce prospettando condotte astrattamente com-
patibili con una fattispecie collocabile nell’ambito della
responsabilità extracontrattuale, la loro riconduzione,
operata dal giudice di primo grado, all’art. 2043 c.c., non
vincola il giudice d’appello nel potere di riqualif‌icazione
giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr.
Cass. 11805/2016 e Cass. 15223/2014).
3. Nel caso in esame – in cui i fatti dedotti in termini di
corresponsabilità fra le parti si fondavano sulla circostan-
za che la convenuta, tenendo una condotta contraria alle
regole del codice della strada, aveva indotto la parte attri-
ce, che non aveva potuto effettuare una diversa manovra,
a collidere con un’autovettura parcheggiata, danneggian-
do la propria – l’evento prospettato doveva essere ricon-
dotto dal giudice di merito, con i poteri sopra descritti e
sulla base delle prove raccolte, all’ipotesi di responsabilità
prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c. per i conducenti di
veicoli senza guida di rotaie, assolutamente compatibile
con il richiamo generale all’art. 2054 c.c. accompagnato
dalla trasparente allegazione di concorsualità.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata
con rinvio al Tribunale di Siracusa in persona di diverso
giudice per un nuovo esame della controversia sulla base
dei seguenti principi di diritto: “è compito del giudice di
merito individuare le norme correttamente applicabili al
caso concreto secondo quanto disposto negli artt. 112, 113
e 115 c.p.c., senza essere vincolato dall’indicazione fornita
dalle parti eccipienti. In materia di responsabilità civile
da sinistro stradale, ove non si sia verif‌icata la collisione
fra i veicoli condotti dalle parti, non può escludersi l’esi-

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