Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 28 giugno 2018, n. 17018

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
LEGITTIMITÀ
10/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
di merito, che aveva ritenuto improponibile la domanda
di risarcimento dei danni alla persona subiti dall’attore in
occasione di un sinistro stradale, nel quale lo stesso aveva
subito altresì danni materiali, oggetto di separato giudizio
innanzi al giudice di pace)”.
Detta linea ermeneutica, ad avviso del Collegio, può
inoltre arricchirsi di un ulteriore prof‌ilo, maggiormente
evidenziato dalla recente Cass., sez. un., n. 4090/2017. In-
fatti, per quanto principio affermato riguardo al problema
della frazionabilità di crediti pecuniari (si trattava, nella
specie, di più crediti derivanti da un unico rapporto di du-
rata, ossia di lavoro subordinato), è stato affermato che
“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di
credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di dura-
ta tra le parti, possono essere proposte in separati proces-
si, ma, ove le suddette pretese ereditarie, oltre a far capo
ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche,
in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo
di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso
fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate sepa-
ratamente se non a costo di una duplicazione di attività
istruttoria e di una conseguente dispersione della cono-
scenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative do-
mande possono essere formulate in autonomi giudizi solo
se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente
vaIutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove
ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che
intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa
questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la de-
cisione con termine alle parti per il deposito di memorie
ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.
Come si evince da quest’ultima pronuncia (specie in
motivazione), non può quindi giungersi ad una categori-
ca affermazione del divieto di frazionamento dell’azione
a fronte di crediti diversi, occorrendo comunque valutare
l’interesse del creditore che è posto alla base della scelta
di agire in modo parcellizzato.
3.4 - Facendo governo di quanto precede riguardo alla
vicenda qui in esame, non può revocarsi in dubbio che,
alla data del 29 ottobre 2010, in cui il D. propose la prima
domanda (avente ad oggetto i soli danni materiali da lui
patiti nel sinistro avvenuto il 22 febbraio 2010), l’intero
panorama delle conseguenze dannose del sinistro stesso
fosse pienamente emerso, sia riguardo ai danni all’auto-
vettura che anche alla persona. E ciò è tanto vero che –
come sottolineato dal Tribunale – l’odierno ricorrente era
stato sottoposto a visita da parte di un medico incaricato
dalla Compagnia nello stesso mese di giugno del 2010.
Pertanto, la decisione impugnata è senz’altro corretta,
perchè il Tribunale non ha scorto alcuna plausibile ragio-
ne perchè potesse ritenersi assistita da un interesse me-
ritevole di tutela, da parte dell’ordinamento, la condotta
processuale del D., che ha avviato la seconda azione solo
nel 2012, ciò comportando la necessità di duplicare inutil-
mente ed in contrasto con il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost. – ove si
fosse ritenuta l’ammissibilità della domanda –, sia l’attivi-
tà del giudice adito, sia della stessa parte convenuta.
Né, del resto, è sostenibile (come pure fa il D., a di-
mostrazione del proprio interesse alla parcellizzazione
dell’azione) che, alla data di proposizione della prima
domanda, i “postumi permanenti” non potessero dirsi
consolidati, e ciò per almeno un duplice ordine di moti-
vi. Infatti – a parte ogni considerazione sulla spendibili-
tà dell’assunto alla luce dei principi di medicina legale e
delle ordinarie condizioni di proponibilità della domanda
risarcitoria, ove anche si tenga presente che, per stessa
ammissione del ricorrente, egli ha patito, nel complesso,
50 giorni di I.T. (v. ricorso, p. 4) – deve anzitutto rilevarsi
che la questione implica una tipica valutazione deman-
data al giudice del merito; in secondo luogo, perchè tale
valutazione è stata sostanzialmente espletata dal Tribu-
nale, laddove ha rilevato che il D. era stato sottoposto a
visita già nel giugno del 2010 e che, conseguentemente
(ossia, per effetto di quella visita), la Compagnia gli aveva
offerto (seppur solo nel dicembre 2010) una somma da lui
accettata in acconto. La statuizione in esame non è stata
però adeguatamente censurata dal ricorrente, che si è li-
mitato a contrapporre labialmente fatti (ossia, appunto, il
mancato consolidamento dei postumi e la sottoposizione
a visita da parte del medico incaricato dalla Compagnia
solo nel corso del primo giudizio) incompatibili con detto
accertamento (oltre che con le proprie allegazioni, come
s’è detto), senza peraltro veicolarli in questo giudizio di
legittimità nel solo modo oggi consentito dal codice di rito,
ossia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
4.1 -Restano ora da affrontare due ulteriori problemati-
che, ossia quella sulle conseguenze dell’abuso del proces-
so, nonché quella sul C.d. overruling.
4.2 - In proposito, quanto alla prima questione, ritiene
il Collegio di dover ribadire che, in caso di abuso da frazio-
namento del credito, la domanda proposta per seconda – e
solo quella (v. Cass. n. 22503/2016) – sia inammissibile.
Infatti, ove la parcellizzazione dell’unitaria azione conf‌igu-
ri una condotta processualmente abusiva, è evidente che
l’azione avviata per seconda non può essere proposta, non
già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perchè
essa non è data dall’ordinamento. La giurisprudenza invo-
cata dal ricorrente al f‌ine di propugnare, invece, l’erronei-
tà della decisione qui impugnata – dovendo in tesi esclu-
dersi l’adozione di una pronuncia ostativa all’esame del
merito, suff‌iciente essendo l’emissione di provvedimenti
ordinatori dello svolgimento del processo (ad es. riunio-
ne), ovvero sul più limitato tema delle spese – attiene, per
lo più, alla proposizione di azioni con cumulo soggettivo
e al successivo “spacchettamento” delle singole posizioni
negli ulteriori gradi di giudizio (specie in tema di equa ri-
parazione da ingiustif‌icata durata del processo: così, Cass.
n. 10634/2010 e Cass. n. 10488/2011, richiamate dal D., cui
possono aggiungersi, in termini, Cass. n. 9962/2011, Cass.
n 2587/2016 e, da ultimo, Cass. n 20834/2017), sicché tale
f‌ilone giurisprudenziale non sembra pertinente rispetto
alla problematica che occupa.
Proprio per tale ragione, non sembrano quindi condi-
visibili quelle pronunce che su detto f‌ilone fondano l’af-
fermazione secondo cui “è illegittimo non lo strumento
adottato, ma la modalità della sua utilizzazione” (Cass.
nn. 5491/2015, 5496/2015, 5497/2015 e 5498/2015, tutte re-
lative, peraltro, ad una vicenda in cui le pretese dell’origi-
nario attore, che aveva introdotto ben 290 cause contro un
unico soggetto, non davano origine ad un unitario rappor-
to obbligatorio, bensì ad una pluralità di rapporti distinti).
4.3 - Quanto alla seconda questione, oltre quanto affer-
mato dalla già citata Cass. n. 28286/2011, può qui richia-
marsi quanto condivisibilmente sostenuto dalla recente
Cass. n. 929/2017, secondo cui “La proposizione di sepa-
rate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo
stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all’arresto
delle Sezioni Unite che ha affermato il principio dell’infra-
zionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti
da un unico rapporto, si sottrae all’applicazione del “pro-
spective overruling”, secondo cui restano salvi gli effetti
degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto
incolpevole aff‌idamento sulla stabilità di una previgente
interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella deci-
sione non ha comportato il mutamento dell’interpretazio-
ne di una regola del processo che preveda una preclusione
o una decadenza, ma ha sancito l’improponibilità delle do-
mande successive alla prima in ragione del difetto di una
situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto
con il principio costituzionale del giusto processo, che non
consente di accordare protezione ad una pretesa caratte-
rizzata dall’uso strumentale del diritto di azione”.
5.1 - In def‌initiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giu-
dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza. Nulla va disposto nei rapporti con A.S.P.,
che non ha svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per
cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto
dell’applicabilità dell’art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 28 GIUGNO 2018, N. 17018
PRES. SPIRITO – EST. SCARANO – RIC. T. (AVV. FENOS) C. ASSICURAZIONI G.
S.P.A. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Danno biologico y Ap-
plicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale
di Milano y Necessità y Possibilità per il giudice di
discostarsene y Condizioni y Fattispecie relativa a
non motivata applicazione di una tabella diversa da
quella predisposta dal Tribunale di Milano.
. In materia di danno non patrimoniale, i parametri
delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono
da prendersi a riferimento da parte del giudice di me-
rito ai f‌ini della liquidazione del predetto danno ovvero
quale criterio di riscontro e verif‌ica della liquidazione
diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l’incon-
gruità della motivazione che non dia conto delle ragioni
della preferenza assegnata ad una quantif‌icazione che,
avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti
sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei para-
metri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di perve-
nire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della
Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l’importo
liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarci-
mento del danno biologico, in forza di una non motivata
applicazione di una tabella diversa da quella predispo-
sta dal Tribunale di Milano, peraltro con riferimento
a parametri non aggiornati alla data della decisione).
(c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) In senso analogo, si veda Cass. civ. 21 novembre 2017, n. 27562, in
questa Rivista 2018, 335 e Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402, ivi 2011,
778. Cass. civ. 17 gennaio 2018, n. 913, ivi 2018, 415, precisa, inoltre,
che non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa
ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale operata
con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale
di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corri-
spondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante
la mancanza di una loro diretta e formale applicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 giugno 2013 la Corte d’appello di
Venezia ha respinto il gravame interposto dal sig. G.T. –
nella qualità di esercente la potestà sulla f‌igli minore A.
– in relazione alla pronunzia Trib. Treviso n. 1590/2007,
di parziale accoglimento della domanda di risarcimento
dei danni subiti in conseguenza del decesso della madre
sig. O.C. all’esito di sinistro stradale avvenuto il 30 ottobre
2000 in località (omissis), allorquando veniva «urtata da
un furgone condotto da F.F. e di proprietà della F.C.». Con
esclusione in particolare del danno patrimoniale da lucro
cessante e del «danno esistenziale come una posta a se
stante e, comunque, in misura congrua».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
T., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione aff‌idato
a 3 motivi. Resiste con controricorso la società G. Italia s.p.a.
(già Assicurazioni G. s.p.a.), che ha presentato anche me-
moria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente, nella qualità, denunzia
«violazione e/o falsa e/o erronea interpretazione» degli
artt. 2059 c.c., 138, 139 D.L.vo n. 209 del 2005, D.M. 12 giu-
gno 2007, in riferimento all’art. 360, 10 comma n 3, c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia «omessa motivazione» su
questione decisiva della controversia, in riferimento
all’art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c.
Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» su que-
stione decisiva della controversia, in riferimento all’art.
360, 1° comma n. 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia calcolato il danno
biologico sulla base delle tabelle di Venezia non aggiornate
alla data della decisione, calcolando l’indennità giornalie-
ra di inabilità erroneamente prendendo a riferimento il
parametro di euro 33,50 anziché di euro 44 poi aggiornato
«in un “delta” 96/144 euro».

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