Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 31 gennaio 2018, n. 2348

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
9. La sentenza va dunque cassata in accoglimento - per
quanto di ragione e nei termini di cui sopra - del primo
motivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte territoriale,
che dovrà rivalutare la vicenda alla luce dei seguenti prin-
cipi di diritto:
"l’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del cu-
stode della cosa per i danni da questa cagionati, individua
un criterio di imputazione che prescinde da qualunque
connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell’ac-
certamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dan-
noso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento
idoneo ad elidere tale rapporto causale";
"il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del
terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da in-
tendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità
causale (o della causalità adeguata), senza che possa rico-
noscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode";
"le modif‌iche della struttura della cosa o le situazio-
ni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono
suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente,
nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a compor-
tare la responsabilità del custode".
10. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di
lite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 31 GENNAIO 2018, N. 2348
PRES. TRAVAGLINO – EST. SCODITTI – RIC. P. (AVV. MILAZZO) C. A. S.P.A. (AVV.TI
A. SPADAFORA E G. SPADAFORA)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione per il risarcimento dei danni y Richiesta
di risarcimento all’assicuratore y Sinistro stradale
con pluralità di danneggiati y Giudizio instaurato
prima dell’entrata in vigore dell’art. 140, comma 4,
del D.L.vo n. 209/2005 y Litisconsorzio necessario
processuale y Esclusione y Litisconsorzio necessa-
rio sostanziale y Applicazione retroattiva y Esclu-
sione.
. Nei giudizi fra l’impresa di assicurazione e la pluralità
di persone danneggiate da un sinistro stradale, instau-
rati prima dell’entrata in vigore dell’art. 140, comma
4, del d.l.vo n. 209 del 2005, non sussiste un litiscon-
sorzio necessario processuale, in quanto la diversità
di giudicati che può eventualmente insorgere per la
mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno
dei danneggiati resta sul piano della mera contraddit-
torietà logica, ma non determina un conf‌litto pratico di
giudicati, essendo gli stessi materialmente eseguibili in
modo simultaneo, né ricorre l’ipotesi del litisconsorzio
necessario sostanziale introdotta dall’art. 140 citato,
trattandosi di norma processuale non suscettibile di
applicazione retroattiva. (d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 140; prel., art. 11; c.p.c., art. 331) (1)
(1) Negli stessi termini per quanto concerne la seconda parte della
massima in epigrafe, v. Cass. civ. 16 aprile 2015, n. 7685, pubblicata
per esteso in questaRivista 2015, 613.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27 marzo 1999 P.A., A.V. e M.A.
convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Catania
A.C. e I. Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento del danno,
i primi due per le lesioni riportate ed il terzo quale pro-
prietario del veicolo per il danno alla cosa, deducendo che
il motociclo condotto dal P. con a bordo l’ A. era stato inve-
stito dall’autovettura di proprietà e condotta dalla conve-
nuta. Il Tribunale adito accolse la domanda, riconoscendo
il danno biologico, quello morale e le spese mediche, non-
ché il danno patrimoniale per il proprietario del mezzo.
Avverso detta sentenza proposero appello P.A. e A.V. ed
incidentale la società assicuratrice. Con sentenza di data
4 giugno 2013 la Corte d’appello di Catania, previa nuova
consulenza tecnica, accolse parzialmente gli appelli.
Osservò la corte territoriale che il giudice di primo grado
aveva ritenuto ricorrere l’esclusiva responsabilità della A.,
sulla base della dichiarazione resa da quest’ultima al pro-
prio assicuratore (girandosi verso i f‌igli che erano sul sedile
posteriore, le era scivolato il piede dalla frizione e l’auto,
ferma all’incrocio, aveva avuto un forte sobbalzo in avanti
urtando la moto che stava passando) e della testimonianza
Ar. (che aveva parlato di velocità moderata del motociclo),
senza approfondire le risultanze del verbale di accertamen-
to con riferimento ai fatti accertati visivamente dai verba-
lizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, per i quali
il verbale di accertamento faceva piena prova f‌ino a querela
di falso. Aggiunse che dal verbale emergeva sia la mancanza
assoluta di danni sull’autovettura che la circostanza che il
motociclo dopo l’urto aveva continuato la sua marcia urtan-
do prima l’obelisco posto nella piazza e poi un’autovettura
parcheggiata di fronte, entrambi piuttosto distanti rispetto
al punto d’urto e che tali circostanze, unitamente all’entità
dei danni riportati dal motociclo e dall’autovettura parcheg-
giata, comportavano l’affermazione che il P. aveva impegna-
to l’intersezione a velocità non adeguata e sicuramente ele-
vata (anche considerando che l’ A., come da essa dichiarato,
era ferma, sicchè il mero sobbalzo in avanti non avrebbe po-
tuto imprimere al motociclo la velocità con cui aveva urtato
l’obelisco e autovettura parcheggiata), sicchè poco atten-
dibile era il teste Ar., il quale aveva peraltro espresso una
propria generica valutazione. Osservò quindi che in accogli-
mento dell’appello principale andava esclusa l’incidenza ai
f‌ini delle lesioni subite del mancato uso del casco, che per il
giudice di primo grado aveva comportato una riduzione del
risarcimento nella misura del 15%, ma che in accoglimento
dell’appello incidentale il risarcimento andava ridotto del
50% perché avevano avuto pari eff‌icacia circa il sinistro il
sobbalzo in avanti dell’autovettura e l’eccessiva velocità te-
nuta dal motociclo nell’attraversamento dell’intersezione,
effettuato grazie alla frenata dell’A. che godeva della pre-
cedenza. Aggiunse il giudice di appello, quanto al P., che
la CTU aveva valutato i postumi permanenti nella misura
del 25%, evidenziando come la perdita del visus dell’occhio
destro avesse determinato un "elevato pregiudizio circa le
future possibilità lavorative" non consentendo allo stesso
di "potere intraprendere arti e/o professioni che richiedono
un’assoluta integrità psico-f‌isica (carriera militare, forze di
polizia, vigilanza, guida automezzi pesanti, ecc.)" e che, oc-
correndo la prova che la riduzione della capacità lavorativa
si fosse tradotta in un effettivo pregiudizio economico, la
mera circostanza che il P. non potesse svolgere le attività
indicate non consentiva di per sè di riconoscere un danno
patrimoniale, ben potendo questi svolgere un’occupazione
diversa da quelle specif‌icate, in relazione alle quali non era
stato neanche dedotto che il P. avesse specif‌iche aspirazioni
od opportunità.
Ha proposto ricorso per cassazione P.A. sulla base di
quattro motivi e resiste con controricorso A. s.p.a.. È stato
f‌issato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375
comma 2, c.p.c.. È stata presentata memoria.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1,
n. 4, c.p.c.. Osserva il ricorrente che, avendo con l’appello
incidentale la società assicuratrice chiesto di accertare l’e-
sclusiva responsabilità del P., il giudizio di secondo grado
doveva svolgersi nei confronti di tutti i soggetti risultati vit-
toriosi, compreso il M., e che non era stata ordinata l’inte-
grazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo,
il quale non aveva proposto appello. Aggiunge che doveva
essere ordinata l’integrazione del contraddittorio allo sco-
po di evitare giudicati contrastanti, come di fatto avvenuto.
Il motivo è infondato. Prevede l’art. 140, comma 4, del
Codice delle assicurazioni, introdotto dal D.L.vo n. 209 del
2005, che "nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazio-
ne e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessa-
rio, applicandosi l’art. 102 c.p.c.". Trattandosi di norma pro-
cessuale essa non trova applicazione ai giudizi, come quello
di specie, instaurati prima della sua entrata in vigore (Cass.
16 aprile 2015, n. 7685). L’ipotesi in discorso integra un caso
di litisconsorzio necessario disposto dal legislatore propter
opportunitatem in quanto la norma prevede, a prescindere
dall’esistenza di una situazione plurisoggettiva da accertar-
si con eff‌icacia di giudicato, la partecipazione necessaria
della pluralità di danneggiati. Nè una tale ipotesi tipica di
litisconsorzio può essere desunta dalla L. n. 990 del 1969,
art. 27, come affermato da Cass. 16 aprile 2015, n. 7685, alle
cui argomentazioni sul punto si rinvia. Resta fermo quindi
che nel caso di pluralità di danneggiati ricorre un’ipotesi ti-
pica di litisconsorzio necessaria, che trova applicazione solo
ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della norma che
l’ha prevista e tale non è il presente giudizio.
Accertato che non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio
necessario in senso sostanziale, deve accertarsi se ne ri-
corre uno in senso processuale, quale effetto del giudizio
introdotto da tutti i danneggiati, tale da imporre l’integra-
zione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. Si deve
in particolare accertare se la presenza di più parti nel giu-
dizio di primo grado debba necessariamente persistere in
sede di impugnazione, al f‌ine di evitare possibili giudicati
contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti
di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, coeren-
temente alla nozione di causa inscindibile di cui all’art.
331 c.p.c. (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1535; 6 novembre
2011, n. 13695; 22 gennaio 1998, n. 567). Realizzano l’ipo-
tesi del litisconsorzio necessario processuale, ad esempio,
la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile
in quanto la decisione della controversia fra l’attore ed il
convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’atto-
re ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultimo,
sicchè i diversi rapporti processuali diventano inscindibili
(Cass. 8 agosto 2003, n. 11946; 6 aprile 2001, n. 5165) o
il caso delle obbligazioni solidali interdipendenti, pur se
derivanti da titoli diversi, ove le diverse autonome respon-
sabilità si pongono l’una come limite dell’altro (Cass. 7
febbraio 2000, n. 1322). O ancora, l’esistenza di un vincolo
di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti
giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio
processuale quando almeno uno dei primi chieda accer-
tarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero
rideterminarsi, nell’ambito di un’azione di regresso anti-
cipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile
"pro quota" (Cass. 27 agosto 2013, n. 19584).
La pluralità di danneggiati non integra la fattispecie del
litisconsorzio necessario processuale perché la difformità di
giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata
partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneg-
giati resta sul piano della mera contraddittorietà logica fra
decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, e cioè
il fatto storico che ha cagionato il danno (mentre quanto al
danno la causa petendi è diversa, stante la diversità sul pia-
no soggettivo del giudicato quanto alla persona del danneg-
giato - in comune dal punto di vista soggettivo vi è infatti solo
la persona del danneggiante). Tale contrasto, puramente lo-
gico, non determina un conf‌litto pratico di giudicati. Trattan-
dosi infatti di pronunce relative a diversi beni della vita (il
danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato), i
giudicati sono materialmente eseguibili in modo simultaneo.
La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale
di responsabilità (esclusiva o concorrente) non determina
l’impossibilità di dare esecuzione alle pronunce in quanto
ciascuna riguarda un bene della vita diverso e la contraddit-
torietà resta così sul piano puramente teorico.
In conclusione va riconosciuto il seguente principio
di diritto: "in giudizio promosso fra l’impresa di assicura-
zione e la pluralità di persone danneggiate non sussiste
l’ipotesi del litisconsorzio necessario processuale, mentre
ove si tratti di giudizio introdotto dopo l’entrata in vigore
dell’art. 140, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, sussiste il
litisconsorzio necessario sostanziale".
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2700 c.c., e art. 116 c.p.c., ai sensi
dell’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.. Osserva il ricorrente che
il giudice di appello ha ritenuto di fondare il proprio giu-
dizio esclusivamente sul verbale di accertamento redatto
dai vigili urbani, sull’errato presupposto che facesse piena
prova f‌ino a querela di falso e sulla base di argomentazioni
arbitrarie e non ancorate al dato oggettivo di prove certe
ed indicazioni tecniche. Aggiunge che i vigili urbani non
avevano assistito all’incidente, ma ne avevano ricostruito

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