Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 18 aprile 2018, n. 9539

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
tato per essere esente da colpa, giungendo alla conclusio-
ne che le caratteristiche del tratto di strada di campagna
percorsa dai mezzi, con un limite di 50 km/h, segnalazione
di pericolo di attraversamento di animali, varie curve ed
intersezioni, la mancanza di una banchina laterale su cui
accostare, imponevano di mantenere una velocità ridotta
ed eventualmente di decelerare, senza effettuare brusche
frenate, cioè proprio quella condotta di guida tenuta dal C..
Tale logica motivazione della pronuncia assolutoria fa
del resto buon governo dei principi affermati da questa
Corte di legittimità, secondo i quali, in tema di circolazio-
ne stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducen-
te di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertan-
to, non esclude la penale responsabilità per danni che ne
siano derivati alle persone; in una tale situazione (di ab-
bagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità
ed anche ad interrompere la marcia, adottando opportune
cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero
l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli ef-
fetti del fenomeno impeditivo della visibilità (sez. IV, n.
10337 del 1 giugno 1989, Rv. 181837 e sez. IV, n. 52649 del
18 dicembre 2014, non massimata).
Giova infatti osservare, come ha ben ritenuto la Corte
di Caltanissetta, che in mancanza di una norma del Co-
dice della Strada che imponga al conducente abbagliato
di fermarsi, deve ritenersi prudenziale un comportamento
che tenga conto delle specif‌iche e contingenti circostan-
ze di tempo e di luogo, dato che anche l’arresto imme-
diato del veicolo potrebbe risultare ancor più pericoloso
del semplice rallentamento: nel caso in esame, in base a
quanto riscontrato dalle foto dei luoghi, era impossibile
per l’imputato fermarsi ed uscire dalla sede stradale, così
come era impossibile stabilire se una eventuale accostata
a destra avrebbe comunque impedito l’impatto con le moto
che seguivano, i cui conducenti erano certamente rimasti
in egual modo abbagliati dai raggi del sole e non risulta
avessero frenato, o cambiato la traiettoria dei propri mezzi
ovvero tentato una qualunque manovra atta a scongiurare
l’urto.
Le doglianze avanzate dalla parte civile, che ripropon-
gono quanto già dedotto in sede di appello, in mancanza di
obiettivi elementi di riscontro, si risolvono dunque nella
prospettazione di una mera ipotesi alternativa sulla dina-
mica del fatto, che esula dal sindacato di questa Corte di
legittimità, poichè la pronuncia assolutoria è frutto di uno
sviluppo argomentativo logico e persuasivo e non di una
erronea valutazione delle prove.
In particolare, come già sottolineato dal Tribunale e ri-
badito dalla Corte di appello, non erano emersi elementi
atti a sostenere che l’imputato si fosse fermato spostandosi
al centro della carreggiata, in prossimità della linea di mez-
zeria, nè che egli conducesse la sua auto lontano dal mar-
gine destro della strada, nè quale fosse la traiettoria della
moto guidata dal Ce.Ca., nè se questi avesse mantenuto la
distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva.
4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso della
parte civile va rigettato ed il ricorrente condannato al pa-
gamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 18 APRILE 2018, N. 9539
PRES. PETITTI – EST. VARRONE – RIC. S. (AVV. STARA) C. PREFETTO DI CAGLIARI
(AVV. GEN. STATO)
Guida in stato di ebbrezza y Sospensione della
patente di guida y Artt. 186 e 223 c.d.s. y Diversità
di presupposti y Conseguenze y Accertamento della
contravvenzione di cui all’art. 186 c.d.s. y Necessa-
ria corrispondenza tra fatto contestato e sanzione
irrogata y Sospensione della patente di guida y Con-
dizioni e limiti.
. In tema di sanzioni amministrative connesse alla gui-
da in stato di ebbrezza, la sospensione della patente
di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si
fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art.
223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che
costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione
può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a se-
guito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo
la misura ha carattere preventivo e natura cautelare
e trova giustif‌icazione nella necessità di impedire che,
nell’immediato, prima ancora che sia accertata la re-
sponsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui
confronti sussistano fondati elementi di un’evidente
responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolu-
mità altrui, continui a tenere una condotta che possa
arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in
ragione del principio di necessaria corrispondenza tra
fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione
irrogata, di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 -, ove sia stata accertata, a carico del condu-
cente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice
della strada, la sospensione della patente di guida, con
contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può
essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella
ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del pre-
detto articolo, ossia previo accertamento di un valore
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. (nuovo
c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 223; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 14) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 19 ottobre 2010, n. 21447, pubbli-
cata per esteso in questa Rivista 2011, 322. In dottrina, v. LORENZO
BENINI, G. ALESSANDRO DIBIASE, La guida in stato di ebbrezza e
sotto l’effetto di stupefacenti, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con verbale del 14 ottobre 2006 i Carabinieri della
compagnia di Cagliari contestavano a S.S. la contravven-
zione prevista dall’art. 186 c.d.s., commi 2 e 9, per aver
guidato l’auto vettura Lancia Y targata (omissis) in stato
di ebbrezza alcolica, all’esito di doppio accertamento fatto
con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato in prima
battuta di 1,56 g/l e poi di 1,47 g/l.
2. Con ordinanza del 24 ottobre 2006, il prefetto di
Cagliari disponeva la misura cautelare della sospensione
della patente di guida di S.S., ai sensi dell’art. 186 c.d.s.,
commi 2 e 9, e art. 223 c.d.s., f‌ino all’esito della visita me-
dica prevista dall’art. 186, comma 8 stesso codice.
3. Con ricorso depositato il 10 novembre 2006 S.S.
proponeva tempestiva opposizione avverso l’ordinanza di
sospensione sostenendo: 1) che l’esito dell’accertamento
non fosse attendibile in quanto i due rilievi erano stati
eseguiti ad intervalli troppo ravvicinati ed inferiori ai 5
minuti prescritti dall’art. 379 reg. c.d.s.; 2) che il suo sta-
to di sobrietà fosse comunque provato dal fatto che il suo
compagno di viaggio, pur sottoposto all’alcoltest era stato
accertato essere del tutto sobrio nonostante avesse assun-
to la medesima quantità di sostanze alcoliche; 3) che i
pubblici accertatori avevano escluso i sintomi dell’ebbrez-
za, attestando solo l’alito vinoso; 4) che il verbale era inef-
f‌icace in quanto non gli erano stati consegnati gli scontrini
dei due rilevamenti; 5) che l’apparato utilizzato non era
omologato; 6) che la sanzione accessoria era eccessiva.
Con il medesimo ricorso lo S. chiedeva la sospensione
dell’ordinanza prefettizia allegando quanto al fumus boni
iuris i medesimi argomenti posti per il merito.
Con decreto del 21 novembre 2006 il giudice di pace
ritenuta l’insussistenza dei gravi motivi che giustif‌icavano
la sospensione respingeva la relativa domanda e f‌issava
udienza di comparizione delle parti.
Con atto depositato il 22 novembre 2006 l’attore chie-
deva che il giudice di pace provvedesse in merito all’istan-
za di sospensione e che in difetto si astenesse dalla tratta-
zione della causa. Con ordinanza in data 1 dicembre 2006
il giudice di pace respingeva entrambe le istanze e, con
atto in pari data, il giudice di pace coordinatore comuni-
cava al difensore dell’attore che egli non aveva il potere di
sostituire il giudice assegnatario.
Con atto depositato il 15 dicembre 2006 l’attore chiede-
va che il giudice di pace coordinatore sostituisse il giudice
di pace aff‌idatario della causa sostenendo che gli atti dal-
lo stesso adottati fossero privi di motivazione e, quindi,
tamquam non esset. Il giudice di pace coordinatore comu-
nicava all’istante che l’obbligo di rispettare le tabelle del
tribunale non consentiva la sostituzione del giudice.
Il 23 febbraio 2007 l’amministrazione si costituiva in
giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
4. Il 7 marzo 2007 l’attore rinnovava la richiesta di
astensione del giudice di pace e, in subordine, lo ricusava
sostenendo che non fosse sereno e imparziale e che ciò
fosse desumibile dal fatto che a suo dire aveva violato l’ob-
bligo di motivare la pronuncia cautelare.
Il 13 marzo 2007 il giudice di pace coordinatore rimet-
teva gli atti al presidente del tribunale il quale, il 15 marzo
2007, respingeva la ricusazione ritenendo che non vi fosse
prova della grave inimicizia prevista all’art. 51 comma 1,
n. 3, c.p.c., o dell’interesse del giudice nella causa previsto
dal comma 2 medesimo articolo.
Il 30 ottobre 2007 l’attore riassumeva la causa e il giu-
dice di pace f‌issava una nuova udienza di comparizione.
Il 23 febbraio 2008 l’attore chiedeva nuovamente l’a-
stensione del giudice di pace assegnatario del procedi-
mento e lo ricusava insieme al presidente del tribunale.
Il tribunale dichiarava inammissibile la ricusazione
del giudice di pace in quanto decisa in via def‌initiva col
provvedimento del 15 marzo 2007 e, con ordinanza del 22
aprile 2008, il tribunale respingeva la ricusazione del pre-
sidente del tribunale.
Con ricorso del 21 maggio 2008 l’attore ricusava nuova-
mente il giudice di pace, il presidente del tribunale e tutti
i giudici che si erano pronunciati sulla precedente ricusa-
zione, il tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso
per la medesima ragione di def‌initività del provvedimento
di ricusazione.
5. Il giudice di pace f‌issava l’udienza per la discussione
della causa e rigettava l’opposizione.
Il rigetto si basava sulle seguenti argomentazioni: la
natura della sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida prevista dall’art. 186 c.d.s., comma 2,
non presuppone l’accertamento dell’esistenza del reato
ma unicamente la valutazione sommaria e provvisoria dei
presupposti che, ai f‌ini meramente cautelari, avvalorino
la commissione del reato. In tal senso nella sentenza si
evidenziavano vari elementi, tra i quali, l’ammissione da
parte del ricorrente di aver bevuto un bicchierino di grap-
pa, il risultato dell’alcoltest, la cui attendibilità non era
inf‌iciata dal mancato rispetto dell’intervallo temporale di
5 minuti prescritto a f‌ini meramente ordinatori dalla legge
e la mancata contestazione da parte dell’interessato del
risultato.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello S.S., lamen-
tando la carenza di motivazione dei provvedimenti con cui
erano state respinte le sue istanze cautelari e di ricusazio-
ne e la conseguente nullità delle quattro ordinanze con cui
erano state respinte le istanze di ricusazione del giudice di
pace e del presidente del tribunale. Inoltre lo S. eccepiva
l’erroneità della motivazione della sentenza con riguardo
alla irrilevanza dell’intervallo temporale da osservare
nell’alcoltest e il travisamento dei fatti avendo egli conte-
stato le risultanze del test sia nella nota 16 ottobre 2006
indirizzata ai carabinieri che nel ricorso al giudice di pace.
L’appellante nel corso del giudizio produceva la sen-
tenza con la quale la Corte d’appello di Cagliari rigettava
l’appello proposto dal procuratore generale e confermava
la sentenza del Tribunale Penale di Cagliari di assoluzione
dello stesso dal reato previsto dall’art. 186 c.d.s. con la for-
mula perché il fatto non sussiste.
7. La Corte d’appello rigettava il ricorso richiamando
la giurisprudenza della Cassazione che distingue la so-
spensione della patente di guida di cui all’art. 186 c.d.s. da
quella di cui all’art. 223 medesimo codice. La prima aven-
do natura di sanzione amministrativa accessoria, presup-
pone necessariamente l’accertamento del reato di guida
in stato di ebbrezza (Cass. n. 21447 del 2010 e n. 12898
del 2010). La seconda, invece, trova giustif‌icazione nella
necessità di impedire che il conducente del veicolo, nei
cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente
responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità al-
trui, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la sua
responsabilità penale, continui a tenere una condotta che
può arrecare pericolo ad altri soggetti.

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