Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 7 maggio 2018, n. 10867

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2017 il G.I.P. del Tribunale
di (omissis), pronunciando nei confronti di F.R.C. sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti ha dispo-
sto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria
e della pena dell’ammenda nel lavoro di pubblica utilità
per complessivi giorni 166, da svolgersi presso il Comune di
(omissis) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore, aff‌idandolo a tre di-
stinti motivi.
3. Con il primo, lamenta il vizio di violazione di legge
ed il vizio motivazionale per avere il giudice disposto la
durata giornaliera del lavoro di pubblica utilità in quattro
ore, anzichè in due ore, come previsto dall’art. 54, D.L.vo
n. 74 del 2000, commi 3, 4 e 5, come richiamato dall’art.
186 c.d.s., comma 9 bis.
4. Con il secondo motivo, fa valere il vizio di violazione
di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla quantif‌ica-
zione del lavoro di pubblica utilità in 166 giorni e quindi
in 332 ore, laddove la durata massima è f‌issata dall’art. 54,
D.L.vo n. 74 del 2000 in sei mesi (ventisei settimane) e
deve essere svolta prestando un lavoro di sei ore settima-
nali, per un massimo di centocinquantasei ore, con la con-
seguenza che mesi 5 e giorni 16, come previsto per il caso
di specie, non possono che corrispondere a ventiquattro
settimane e 144 ore, con la conseguenza che la decisione
si pone in contrasto con la previsione legislativa.
5. Con il terzo motivo, lamenta la violazione della legge
penale e della legge processuale per avere il giudice pro-
nunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, anzichè pronunciare il proscioglimento nel
merito, benchè non vi fossero elementi probatori per affer-
mare che l’imputato avesse consumato bevande alcoliche
prima di porsi alla guida, essendo gli operanti intervenuti
quando egli si trovava in sosta.
6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione ha chiesto l’accoglimento
del primo motivo ed il rigetto degli altri due, concludendo
per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata
giornaliera e settimanale della prestazione del lavoro so-
stitutivo, da rideterminarsi ex art. 620 lett. l), c.p.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il terzo motivo, da trattare per primo in ordine logi-
co, è inammissibile. Il giudice, infatti, ha preliminarmente
ricostruito il fatto oggetto del giudizio, chiarendo che l’in-
tervento delle Forze dell’ordine era stato sollecitato dalla
segnalazione di un’auto in sosta su carreggiata autostra-
dale. Giunti sul luogo gli agenti avevano trovato l’imputato
all’interno dell’autovettura in stato di incoscienza ed una
bottiglia di superalcolici vuota all’interno del mezzo. Tra-
sportato il conducente in ospedale e sottoposto ad esame
alcolimetrico, questi era risultato positivo al test, con un
tasso alcolemico pari a 2,46 g/l. La circostanza che si inten-
de porre a fondamento dell’annullamento della sentenza è
inidonea a modif‌icare la decisione ed invero "Ai f‌ini del
reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di
guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nel-
la specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con
le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato
che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimen-
tato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al
pubblico. (Nella specie la movimentazione è stata desunta
dalla posizione dell’autovettura, rinvenuta con motore e
luci accesi, in zona della città diversa da quella di resi-
denza del conducente) (sez. VII, n. 10476 del 20 genna-
io 2010 - dep. 16 marzo 2010, Ongaro, Rv. 24619801). Se
l’auto, infatti, si trova ferma nel mezzo di una carreggiata
autostradale, non può dubitarsi della movimentazione del
veicolo in area pubblica, perché che la semplice fermata
costituisce fase della circolazione, che implica sospensio-
ne temporanea della marcia e quindi la sua necessaria e
pronta ripresa (sez. IV, n. 45514 del 7 marzo 2013 - dep. 12
novembre 2013, Pin, Rv. 25769501) il che, stante la pecu-
liarità della situazione (auto in stato di quiete sulla car-
reggiata autostradale), non può che valere anche quando
la fermata si tramuti in una sospensione della marcia del
veicolo protratta nel tempo, ovvero in una sosta, che av-
venga nel pieno della circolazione stradale, senza neppure
accostamento su un lato della carreggiata di una strada a
percorrenza veloce, per la precisa scelta del conducente di
non sottrarsi al f‌lusso circolatorio.
3. Va, invece, accolta la doglianza relativa alla durata
complessiva del lavoro di pubblica utilità ed alla durata
settimanale massima della prestazione di attività non re-
tribuita. L’art. 186 c.d.s., comma 9 bis, infatti, stabilisce ce
una deroga a quanto previsto dall’art. 54, D.L.vo n. 74 del
2000, prevedendo che il lavoro di pubblica utilità abbia
una durata corrispondente a quella della sanzione deten-
tiva irrogata e della pena pecuniaria convertita, raggua-
gliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Siffatta deroga, tuttavia, riguarda solo la durata della pena
edittale, sicchè restano ferme le previsioni, ai f‌ini del com-
puto della pena, relative alla corrispondenza fra la durata
dell’attività e la prestazione di un giorno di lavoro di pub-
blica utilità f‌issata dal cit. art. 54, comma 5, in due ore.
Così come non vengono meno le previsioni del comma 3
della medesima norma che stabiliscono il limite della pre-
stazione settimanale e delle modalità della medesima tese
a rispettare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato, salva la sua decisione di superare
il limite settimanale f‌issato dalla legge.
4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata
limitatamente alla durata giornaliera e settimanale del
lavoro di pubblica utilità, che andrà rideterminata dal
giudice di merito.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impu-
gnata limitatamente alla sostituzione con il lavoro di
pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al
Tribunale di (omissis). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 7 MAGGIO 2018, N. 10867
PRES. GIUSTI – EST. SCALISI – RIC. V. (AVV. SCIUTO) C. PREFETTURA DI GENOVA
(AVV. GEN. STATO)
Segnaletica stradale y Segnale di divieto di sosta
y Apposizione sul retro del cartello stradale delle
indicazioni di cui all’art. 77, comma 7, D.P.R. n.
495/1992 y Irrilevanza y Fondamento.
. In tema di segnaletica stradale, sulla legittimità del
provvedimento amministrativo che ha imposto il divie-
to di sosta in una determinata zona non incide l’even-
tuale mancanza delle indicazioni che, ai sensi dell’art.
77, comma 7, d.p.r. n. 495 del 1992, vanno riportate sul-
la parte posteriore del relativo segnale stradale. L’ob-
bligatorietà della prescrizione contenuta nel detto se-
gnale, infatti, dipende esclusivamente dalla legittimità
dell’apposizione del segnale stesso, la quale - come per
tutti gli atti amministrativi - è correlata alla provenien-
za dell’ordine dall’autorità competente e al rispetto
delle forme prescritte e delle disposizioni primarie e
secondarie che regolano il potere specif‌ico. (nuovo
c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 38; d.p.r. 16 dicembre 1992,
n. 495, art. 77) (1)
(1) Si rinvia per analogo principio a Cass. civ. 31 luglio 2007, n.
16884, in questa Rivista 2008, 332 ed alla relativa nota di riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. V.M. ha proposto appello avverso la sentenza
n. 638 del 2012 con la quale il Giudice di pace di Geno-
va - aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto contro
l’ordinanza ingiunzione n. 14181/2010 Area 3 bis del 28
febbraio 2011 del Prefetto di Genova, a seguito del rigetto
del ricorso amministrativo dalla stessa presentato avverso
il verbale della Polizia Municipale di Genova n. (omissis)
del 23 maggio 2010 (di accertamento e contestazione della
violazione dell’art. 7/14 c.d.s., per divieto di circolazione in
zona a traff‌ico limitato, in (omissis)).
L’appello è stato svolto in relazione a 16 distinti motivi
di impugnazione, tutti contestati dalla Prefettura la quale
costituitasi, ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma
della sentenza resa in primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3487 del 2013
rigettava l’appello e confermava la sentenza del G.d.P. di
Genova, condannava l’appellante al pagamento delle spe-
se del giudizio. A sostegno di questa decisione il Tribunale
osservava sostanzialmente la piena regolarità sostanziale
e formale dell’ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta
dall’avv. V.M. con ricorso aff‌idato a cinque motivi, illustra-
ti con memoria. La Prefettura di Genova ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso l’avv. V.M. lamenta
erroneità della sentenza impugnata. Infondatezza della
censura relativa al difetto di legittimazione processuale
del Vice Prefetto Aggiunto B.G. a rappresentare il Prefetto
di Genova nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice
di Pace di Genova. Violazione della L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23, comma 4, in relazione all’art. 360 comma 1,
nn. 3 e 5, c.p.c. (omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).
La ricorrente insiste sull’eccezione di difetto di legittima-
zione processuale del Vice Prefetto Aggiunto B.G. respinta
dal Tribunale perché, a suo dire, dai documenti risultereb-
be che il vice Prefetto non fosse munita di delega da parte
del Prefetto, posto che risulterebbe dalla documentazione
depositata in primo grado che il Prefetto avesse delegato
esclusivamente il Vice Prefetto Aggiunto Dott.ssa G.M.P..
Il Tribunale, secondo la ricorrente non avrebbe valutato
la documentazione in atti documentazione che, espressa-
mente ed incontrovertibilmente dimostrava l’inesistenza
di qualsivoglia delega in capo al Vice Prefetto Aggiunto
Dott.ssa B..
1.1. - Il motivo è infondato. Va qui confermato quan-
to è stato già affermato dal Tribunale di Genova in ap-
plicazione del principio espresso da questa Corte con la
sentenza n. 19027 del 2011, che si intende ribadire e con-
fermare e, cioè: che, in materia di difesa delle pubbliche
amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non
sono applicabili la disciplina della procura al difensore
e i relativi principi, dovendosi ritenere suff‌iciente, ai f‌ini
della regolarità della costituzione in giudizio del delegato,
la sottoscrizione - avvenuta, nel caso di specie - del ricor-
so e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in
tale sua qualità; ciò in conformità del principio secondo
il quale, la investitura dei pubblici funzionari nei poteri
che dichiarano di esercitare nel compimento di atti ine-
renti al loro uff‌icio, si presume, costituendo un aspetto
della presunzione di legittimità degli atti amministrati-
vi. Del resto la L. n. 689 del 1981, art. 23, in parte qua,
costituisce una particolare applicazione e specif‌icazione
della normativa generale della L. n. 1611 del 1933, art. 3,
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, con
il quale fu disposto che "dinanzi alle Preture ed agli uff‌ici
di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono,
intesa l’Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai
propri funzionari, che siano per tali riconosciuti": norma
costantemente interpretata da questa Corte nel senso che
la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal fun-
zionario non deve essere documentata da atti di delega o
di mandato (Cass. 26 giugno 1999, n. 6647; Cass. 5 marzo
1998, n. 2445), essendo suff‌iciente che il funzionario di-
chiari la sua qualità (...) nessuna rilevanza può assumere
la diversità del soggetto che aveva sottoscritto il ricorso in
opposizione rispetto al funzionario che aveva assunto la
difesa in giudizio, avuto riguardo altresì alla circostanza
che le qualif‌iche dei funzionari suddetti risultavano com-
piutamente indicate.
Nel caso di specie è pacif‌ico che sia la Dott.ssa B. che
la Dott.ssa G. erano presenti in giudizio entrambi nella
loro qualità di Vice Prefetto Aggiunto è ciò era suff‌iciente

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