Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 4 luglio 2018, n. 17460

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 4 LUGLIO 2018, N. 17460
PRES. D’ASCOLA – EST. SCARPA – RIC. LI. (AVV. BUFANO) C. P. ED ALTRO (AVV.TI
TEDESCHI A. E TEDESCHI S.)
Comunione dei diritti reali y Condominio negli
edif‌ici y Rampa di accesso a garage condominiale y
Autovettura di un condomino lasciata in sosta per
oltre un anno davanti alla rampa y Danno patrimo-
niale per gli altri condomini y Danno in re ipsa y Ri-
sarcibilità y Sussistenza y Danno non patrimoniale y
Risarcibilità y Limiti.
. In tema di uso della cosa comune, ove sia provata l’u-
tilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa
comune in modo da impedirne l’uso, anche potenzia-
le, agli altri partecipanti, è risarcibile, in quanto in re
ipsa, il danno patrimoniale per lucro interrotto e per
lucro impedito nel suo potenziale esplicarsi. Non è in-
vece conf‌igurabile come in re ipsa un danno non patri-
moniale, inteso come disagio psico-f‌isico conseguente
alla mancata utilizzazione di un’area comune condo-
miniale, e, pertanto, tale danno, per essere risarcito,
deve essere rigorosamente provato. (Principio afferma-
to relativamente ad autovettura lasciata in sosta per
oltre un anno davanti alla rampa di accesso a garage
condominiale) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1102; c.c., art.
2059) (1)
(1) In senso conforme, per quanto concerne la prima parte della
massima de qua, si rimanda a Cass. civ. 7 agosto 2012, n. 14213, e
Cass. civ. 12 maggio 2010, n. 11486, entrambe in www.latribunaplus.
it. Sulla risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, cfr. Cass. civ.,
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
An.Li. ha proposto ricorso in cassazione articolato in
tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del
15 novembre 2016, che aveva in parte accolto l’appello di
A.M.P. ed invece rigettato l’appello di Sa.La. contro la sen-
tenza n. 449/2008 resa dal Giudice di pace di Cerignola e
perciò respinto la domanda di risarcimento dei danni avan-
zata dalla Li., compensando per intero le spese di entrambi
i gradi del giudizio. Resistono con distinti controricorsi A.P.
e Sa.La., i quali propongono anche ricorsi incidentali, cia-
scuno in un motivo, ai quali An.Li. resiste a sua volta con
controricorso. An.Li. convenne i coniugi A.P. e Sa.La. per
sentirli condannare all’immediata rimozione di un’autovet-
tura di proprietà del La. lasciata in sosta per l’intero giorno
e da oltre un anno davanti alla rampa d’accesso del gara-
ge condominiale dell’edif‌icio di via (omissis) (omissis).
L’attrice chiese anche la condanna solidale di entrambi i
convenuti al risarcimento dei danni per il patito disagio, da
liquidarsi secondo equità. Il Giudice di pace di Cerignola,
con sentenza del 10 ottobre 2008, dopo aver preso atto che
l’automobile era stata rimossa in data 28 febbraio 2007, e
perciò disposto “l’estromissione” del La. con compensazio-
ne delle spese, condannò A.P. a risarcire ad An.Li. i danni
stimati in € 300,00, nonché al rimborso delle spese di lite.
Furono proposti distinti appelli da A.P. e Sa.La. e il Tri-
bunale di Foggia riformò la condanna risarcitoria, osser-
vando come l’utilizzo illegittimo di uno spazio comune, pur
costituendo illecito potenzialmente produttivo di danno,
non potesse giustif‌icare una liquidazione equitativa del
danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza
di un concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria.
Sull’appello del La., il Tribunale ritenne corretta la com-
pensazione delle spese disposta dal primo giudice, avendo
quegli causato la necessità del promovimento della causa
nei suoi confronti in quanto autore materiale dell’illecito.
Essendo applicabile la previgente formulazione dell’art. 92
c.p.c., il Tribunale compensò le spese di entrambi i gradi
tra tutte le parti, visti il parziale accoglimento dell’appel-
lo della P. e la particolarità della questione riguardante il
La. Il primo motivo del ricorso principale di An.Li. deduce
l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., sostenendo che mediante le tre fotograf‌ie e le due
lettere raccomandate allegate sarebbe risultata evidente
la prova del posizionamento della Fiat Panda sulla rampa
condominiale, e quindi anche del danno da disagio patito.
Il secondo motivo del ricorso principale di An.Li. deduce
la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
per la disposta compensazione delle spese processuali di
entrambi i gradi del giudizio, pur essendo soccombente,
nei rispettivi rapporti con l’attrice, la convenuta originaria
A.P. Il terzo motivo del ricorso principale di An.Li. deduce
la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
per la disposta compensazione delle spese processuali di
entrambi i gradi del giudizio, pur essendo soccombente,
nei rispettivi rapporti con l’attrice, il convenuto originario
Sa.La. L’unico motivo del ricorso incidentale di A.P. dedu-
ce la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per
la disposta compensazione delle spese processuali di en-
trambi i gradi del giudizio. L’unico motivo del ricorso inci-
dentale di Sa.La. deduce la violazione o falsa applicazione
dell’art. 92 c. p.c. per la disposta compensazione delle spe-
se processuali di entrambi i gradi del giudizio. Su proposta
del relatore, che riteneva che tanto il ricorso principale
quanto i due ricorsi incidentali potessero essere rigettati
per manifesta infondatezza, con la conseguente def‌inibi-

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