Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 22 dicembre 2017, n. 30921

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
e dell’adozione di una particolare clemenza nel dosaggio
della pena, il tutto con adeguata motivazione, priva di vizi
logici e di mende censurabili in sede di legittimità.
Ricorso nell’interesse degli imputati Gu.Fa., D.V.L.,
D.V.A. e P.G..
12. Ha proposto ricorso nell’interesse degli imputati
Gu.Fa., D.V.L., D.V.A. e P.G. il difensore di f‌iducia, avv. Giu-
seppe Lanzalone, svolgendo un motivo, proposto ex art.
606 comma 1, lett. b), c.p.p., per denunciare violazione
della legge penale in relazione agli artt. 610 e 340 c.p..
Non vi era stato uso di violenza (non ravvisabile nella
sola formazione di una "barriera umana" da parte dei ma-
nifestanti) nè di minaccia; l’interruzione del pubblico ser-
vizio era stata solo temporanea e conf‌igurava semmai solo
un mero turbamento mentre la legge richiede un pregiudi-
zio effettivo al servizio pubblico e non un mero ritardo o il
suo svolgimento con altri mezzi.
Valgono in proposito le considerazioni sopra esposte
nei p. 3 e 4.
Ricorso nell’interesse dell’imputato Vitantonio Fi..
13. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato
Fi.Vi., il difensore di f‌iducia, avv. Danilo Di Serio, svolgen-
do tre motivi.
13.1. Quanto al primo motivo valgono le osservazioni
esposte nel p. 3.
13.2. Quanto al secondo motivo valgono le considera-
zioni esposte nel p. 4.
13.3. Quanto al terzo motivo valgono le considerazioni
esposte nel p. 2.
Ricorso nell’interesse dell’imputato R.D..
14. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato
R.D., il difensore di f‌iducia, avv. Antonia Ingrosso, svolgen-
do unico motivo per cui valgono le considerazioni esposte
sub p. 3 e 4.
15. I ricorsi debbono quindi essere rigettati e ciascun
ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pa-
gamento delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 22 DICEMBRE 2017, N. 30921
PRES. DI AMATO – EST. DE STEFANO – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. L. (AVV.
LUBIANA) C. AMM.NE PROV.LE DI VIBO VALENTIA (AVV. MARTINGANO)
Responsabilità da sinistri stradali y Concorso
di colpa y Condotta di guida del tutto imprudente
y Accertamento di fatto y Insindacabilità y Conse-
guenze y Fattispecie relativa a urto di veicolo con-
tro un guard rail ed alla conseguente caduta in una
scarpata.
. In tema di responsabilità civile, qualora - con valuta-
zione di fatto insindacabile in sede di legittimità - un
evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivi-
bile anche alla condotta colposa del danneggiato, non
rileva, quale evenienza non impedita o al f‌ine di una di-
versa quantif‌icazione risarcitoria, la minore entità del
danno che sarebbe dipesa da una serie causale alterna-
tiva a quella verif‌icatasi in concreto, quale un minore
o assente grado di colpa in capo al responsabile (Nella
specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata
che aveva, con accertamento di fatto insindacabile ri-
tenuto che non potesse escludersi il concorso di colpa
del danneggiato, fondato su condotta di guida del tutto
imprudente, in ordine all’evento lesivo dovuto all’urto
contro un guard rail ed alla conseguente caduta in una
scarpata, nonostante potesse ritenersi che una diversa
tipologia di guard rail avrebbe potuto contenere l’im-
patto). (c.c., art. 1227; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (1)
(1) In genere, si può affermare, come Cass. civ. 29 settembre 2017,
n. 22801, in questa Rivista 2018, 129 che, qualora la produzione di un
evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più
fattori causali, ognuno di questi debba essere autonomamente apprez-
zato per determinare in che misura abbia contribuito al verif‌icarsi del
danno, sia che abbia operato come concausa, sia che abbia dato luogo
ad un autonomo segmento causale provocando soltanto un aggrava-
mento delle conseguenze pregiudizievoli. In quell’occasione la S.C.
aveva cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità
dell’ente locale per aver omesso la manutenzione di un guard-rail che
esponeva una parte tagliente, la quale aveva cagionato l’amputazione
del braccio di un motociclista caduto sulla sede stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La domanda proposta, dinanzi alla sezione distacca-
ta di Tropea del Tribunale di Vibo Valentia con citazione
notif‌icata il 7 novembre 2003, da L.S. contro l’Amministra-
zione Provinciale di quel medesimo Capoluogo per il risar-
cimento dei danni patiti a seguito di una sbandata con la
sua autovettura in una scarpata contigua alla sede stra-
dale, occorsagli il 16 dicembre 2002, fu accolta in parte
e, riconosciuta una paritaria concorrente colpa dell’attore
per non avere egli osservato il limite di velocità esistente,
nè tenuto andatura adeguata allo stato dei luoghi ed alle
condizioni meteorologiche, gli furono riconosciuti postu-
mi invalidanti permanenti in ragione del 28% e liquidati
i danni in Euro 62.608,40 (oltre interessi compensativi
nella misura legale sulla somma devalutata alla data del
sinistro ed annualmente rivalutata f‌ino alla decisione, più
interessi legali sul totale da tale al soddisfo).
2. La relativa sentenza, depositata il 2 febbraio 2010,
fu gravata di appello dal L. e, in difetto di appello inciden-
tale, l’adita corte territoriale ritenne irrilevante il titolo
della responsabilità per l’operatività del concorso del fatto
colposo del creditore anche in caso di sussunzione della
fattispecie entro l’art. 2051 c.c., respinse la doglianza sulla
correttezza dell’applicazione delle tabelle e sull’omessa
considerazione del danno morale, ma accolse in gran parte
quella sull’inadeguatezza della liquidazione del danno da
invalidità temporanea, con f‌inale condanna al pagamento
di ulteriori Euro 4.000 circa e rideterminato il carico delle
spese (per la metà compensate e poste quelle per c.t.u.
per intero a carico dell’appellata).
3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 31
dicembre 2014 col n. 1872, ricorre oggi il L., aff‌idandosi a
quattro motivi; resiste con controricorso l’Amministrazio-
ne Provinciale di Vibo Valentia; e, per l’adunanza in came-
ra di consiglio, non partecipata, del 16 novembre 2017, il
Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni scritte (di
rigetto del ricorso) ed entrambe le parti memoria ai sensi,
rispettivamente, del secondo e del terzo periodo dell’art.
380 bis comma 1, c.p.c., come inserito dal comma 1, lett.
f), dell’art. 1 bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con mo-
dif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente si duole:
– col primo motivo, di "violazione e falsa applicazione
dell’art. 163 comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.": in particolare
rilevando che dall’atto di citazione si comprendesse chia-
ramente come fosse stata dedotta anche la responsabilità
ex art. 2051 c.c., sulla quale si era pure difesa controparte;
– col secondo motivo, di "violazione e falsa applica-
zione degli artt. 2051 3 (sic) 2697 c.c., e degli artt. 115
e 116 c.p.c., e in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e
5), c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo per il giu-
dizio che è stato oggetto di discussione delle parti circa
le non conformi caratteristiche del guard-rail alla L. 21
aprile 1962, n. 181, ed al D.M. 18 febbraio 1992, n. 223":
in sostanza lamentando l’erroneità della valutazione del
concorso della velocità e della sua elevatezza, dinanzi alla
non conformità del guard rail alle regole tecniche vigenti;
– col terzo motivo, di "violazione e falsa applicazione
degli artt. 1227 comma 1, c.c., art. 2059 c.c., e dell’art.
32 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), ed omesso
esame di un fatto oggetto oggettivo (sic) decisivo per il
giudizio costituito dalla valutazione della documentazione
sanitaria e della c.t.u. medico - legale in relazione all’art.
360 comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.": censurando non solo la
decurtazione per il concorso in colpa invece negato, ma
comunque siccome inadeguata - la liquidazione del danno
biologico (sia quanto all’importo di Euro 100 pro die, infe-
riore a quanto previsto dalle tabelle di Milano, sia per le
signif‌icative differenze con quanto queste avrebbero potu-
to consentire in relazione alla serietà delle lesioni patite);
– col quarto motivo, di "violazione dell’art. 91 c.p.c., in
relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.)": deducendo
l’erroneità della compensazione delle spese di lite per la
metà, siccome dovuta all’erroneo riconoscimento del con-
corso della colpa di esso danneggiato.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità: del
primo motivo per difetto di interesse; del secondo, perché
incentrato su censure di fatto o di merito, perché caren-
te il ricorso della trascrizione dei passaggi salienti della
consulenza tecnica di uff‌icio contestata, perché non con-
f‌igurabile un omesso esame nella valutazione comunque
complessiva delle circostanze di fatto; del terzo, perché la
personalizzazione è avvenuta ed è incensurabile e perché
la documentazione sanitaria addotta come pretermessa
non è stata trascritta in ricorso; del quarto, perché la com-
pensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del
giudice, non sindacabile in sede di legittimità.
3. Il Pubblico Ministero rileva la carenza di interesse
sul primo motivo e, del secondo, deduce l’inammissibilità
in quanto involgente censure di merito alla ricostruzione
da parte del c.t.u., ritenute assorbite le altre doglianze.
4. Nelle memorie, poi: il ricorrente ribatte invocando i
principi ex art. 2051 c.c., ed insistendo sulla circostanza
della mancata indagine sull’idoneità del guard-rail, se co-
struito a norma di legge, ad assorbire l’impatto con il suo
veicolo, nonché sul carattere apodittico dell’affermazione
di una sua colpa concorrente; la controricorrente illustra
ulteriormente le difese già svolte.
5. Ciò posto, il primo motivo è effettivamente inammis-
sibile, per i difetto di interesse all’impugnazione sotto il
prof‌ilo prospettato: la corte territoriale ha motivato esau-
rientemente - e correttamente - sull’irrilevanza della fat-
tispecie di responsabilità entro cui sussumere la vicenda,
visto che anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., il concorso della
condotta colposa del danneggiato bene avrebbe potuto
rilevare, una volta comunque ammessa la responsabilità
della convenuta, ai f‌ini della possibile limitazione della
liquidazione dei danni conseguenti.
6. Infatti, se è vero che, ai f‌ini della fattispecie di cui
all’art. 2051 c.c., è suff‌iciente per il danneggiato la prova
del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è
vero pure che l’allegazione del fatto del terzo o dello stes-
so danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso
fortuito o ad escludere il nesso causale, deve essere esa-
minata e verif‌icata anche d’uff‌icio dal giudice, attraverso
le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del
fatto del terzo o del comportamento colposo del danneg-
giato nella produzione dell’evento dannoso, indipenden-
temente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla
parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto
sui quali si fonda l’allegazione del fortuito o della causa
eff‌iciente alternativa ma esclusiva (integrando una mera
difesa la fattispecie di cui all’art. 1227 comma 1, c.c.: per
tutte, Cass. 30 settembre 2014, n. 20619; Cass. sez. un. 3
giugno 2013, n. 13902).
7. E tanto la corte territoriale ha fatto in concreto, giun-
gendo alla prova della sussistenza di un concorso della con-
dotta colposa della vittima e poi quantif‌icandola: ciò che
correttamente vale a limitare, ai sensi dell’art. 1227 c.c.,
come richiamato in sede di disciplina della responsabili-
tà extracontrattuale dall’art. 2056 c.c., il danno risarcibile
sia ai sensi dell’art. 2043, che dell’art. 2051 c.c., con conse-
guente irrilevanza, se non altro nella fattispecie in esame,
della sua puntuale - o di una sua migliore - qualif‌icazione.
8. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato:
benchè effettivamente si fosse dedotta l’idoneità astrat-
ta del guard-rail ad evitare l’evento, è innegabile che la
conclusione della corte territoriale sulla sussistenza del
concorso di colpa si articola in una ricostruzione di fatto
della velocità di guida del danneggiato stesso e dell’ef-
fettiva inadeguatezza della sua condotta in rapporto alle
circostanze di luogo (violazione dei segnali di pericolo in
un tratto dalle caratteristiche oggettivamente insidiose)
ed alle condizioni meteorologiche (pioggia), desunta - tra
l’altro e ben signif‌icativamente - dalla stessa descrizio-
ne dell’evento da parte del danneggiato (sbandamento e
scarrocciamento laterale di diversi metri, urto sul guard-
rail di destra, suo piegamento e conseguente sua funzione
di rampa per il volo nella sottostante scarpata).

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