Corte di Cassazione Civile sez. III, 25 gennaio 2018, n. 1829

Pagine27-28
532 533
giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 25 GENNAIO 2018, N. 1829
PRES. VIVALDI – EST. FANTICINI – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. C. (AVV.
SANTANIELLO) C. G. S.P.A. (AVV.TI SCARPA E VECCHIONI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Richiesta di risarcimento all’assicuratore y Con-
dotta del danneggiato ostativa alla formulazione
di una congrua offerta y Violazione dei principi di
correttezza e buona fede y Proponibilità dell’azione
risarcitoria y Esclusione y Fondamento.
. In tema di assicurazione obbligatoria della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, a norma dell’art. 145 del D.L.vo n. 209 del 2005,
non può essere proposta azione risarcitoria dal danneg-
giato che, in violazione dei principi di correttezza (art.
1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria
condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le
attività volte alla formulazione di una congrua offerta
ai sensi dell’art. 148 del medesimo Codice della assi-
curazioni private. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
145; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 148; c.c., art.
1175; c.c., art. 1375) (1)
(1) Sul contenuto della richiesta di risarcimento che la vittima di
un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, v.
Cass. civ. 30 settembre 2016, n. 19354, in questa Rivista 2017, 351.
Nel senso che l’invio da parte del danneggiato di una richiesta ri-
sarcitoria conf‌igura una condizione di procedibilità della domanda
risarcitoria, si veda Cass. civ. 31 luglio 2017, n. 18940, ivi 2017, 1024.
In dottrina, v. G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicura-
zioni RCA e tutela legale, ed. La Tribuna, Piacenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti
nel sinistro stradale occorso il 25 luglio 2008, P.C. conve-
niva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Trieste G.M.
(conducente dell’autovettura che aveva investito l’attore
mentre questi si trovava a bordo della propria biciclet-
ta), la P. Costruzioni S.r.l. (proprietaria del mezzo) e la
G. Assicurazioni S.p.A. (compagnia di assicurazione per
la responsabilità civile autoveicoli). Istruita la causa, con
sentenza n. 17 del 9 gennaio 2012 il giudice di primo grado
respingeva nel merito la domanda risarcitoria. Proponeva
appello P.C., censurando la valutazione delle risultanze
istruttorie compiuta dal Giudice di pace.
Il Tribunale di Trieste, accogliendo l’eccezione di G.
Assicurazioni (già formulata in primo grado e reiterata
in appello), dichiarava l’improcedibilità della domanda
risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 145
e 148 del Codice delle assicurazioni private (D.L.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209).
P.C. impugna la sentenza del Tribunale di Trieste n. 631
dell’11 agosto 2014 proponendo ricorso per cassazione af-
f‌idato a quattro motivi. Resiste con controricorso G. S.p.A.,
mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese in
questo grado. Il ricorrente ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, illogica e contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribu-
nale di Trieste ritenuto - in contrasto con le prove docu-
mentali offerte dall’odierno ricorrente che il C. non avesse
messo la propria bicicletta a disposizione della compagnia
assicuratrice per un’ispezione anteriore all’inizio della
lite; in particolare, nel ricorso si afferma che le risultanze
istruttorie erano idonee a dimostrare sia che l’assicurazio-
ne disponeva di tutti gli elementi necessari per formulare
un’offerta conciliativa, sia la trasmissione di una comuni-
cazione con cui espressamente si indicava il luogo in cui il
veicolo poteva essere esaminato.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione de-
gli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private
(D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209): il ricorrente sostiene
che «il thema decidendum non era quello di accertare se
vi fosse stata o meno cooperazione da parte del sig. C. nel-
la fase preprocessuale, ma di accertare se, sulla base dei
dati in possesso, la G. era in grado o meno di formulare
una congrua proposta», mentre nella fattispecie il Tribu-
nale aveva ritenuto, «a fronte di una richiesta di risarci-
mento completa di tutti gli elementi prescritti dall’art. 148
del Codice delle assicurazioni,...improponibile la domanda
di risarcimento....sull’erronea valutazione della condotta
omissiva dell’attore che non avrebbe messo a disposizione
la bicicletta per l’ispezione e ritenendo tale ispezione in-
dispensabile per la completa ricostruzione dell’accaduto».
In ogni caso, dall’indisponibilità agli accertamenti peritali
non poteva il Giudice di merito far conseguire l’impropo-
nibilità della domanda.
Con il terzo motivo il ricorrente censura - richiaman-
do l’art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. - la decisione impugnata in
quanto illogica e contraddittoria e per omessa valutazione
della domanda di condanna al risarcimento dei danni alla
persona sulla scorta della presunzione ex art. 2054 c.c.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omessa valu-
tazione e/o motivazione in ordine alle eccezioni sollevate
dal danneggiato sulle risultanze istruttorie.
2. Il primo motivo è inammissibile.
In proposito si deve richiamare l’ormai consolidato
orientamento di questa Corte, secondo cui «La riformu-
lazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge
7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce
dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi,
come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato
di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabi-
le in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tra-
muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,
in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processua-
li. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e graf‌ico”, nella “motivazio-
ne apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettiva-
mente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “suff‌icienza” della motivazione.» (ex
multis, Cass., sez. un., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014,
Rv. 629830-01).
Al contrario, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha
ampiamente illustrato e logicamente spiegato le ragioni
per cui «deve dirsi che l’attore non abbia offerto prova di
avere adempiuto a tale onere [cioè, quello di dimostrare il
rispetto delle condizioni di proponibilità della domanda]
ed anzi sia stata fornita prova contraria da parte del con-
venuto che, pure, non ne era onerato» e ha concluso che
«nel caso di specie è provato che, a fronte della richiesta
di mettere a disposizione la bicicletta, per consentire alla
compagnia assicuratrice di procedere alla completa rico-
struzione dell’accaduto (confrontando i segni del sinistro
con quelli sulla vettura assicurata), vi è stata completa
inerzia, ed anzi rif‌iuto da parte del danneggiato».
Specif‌icamente, il giudice dell’appello esamina il do-
cumento numero 10 (proprio quello indicato nel ricorso
per cassazione) costituito dalla lettera del difensore di C.
«inoltrata ad un numero di fax...che il difensore di parte
appellata G. S.p.A. ha disconosciuto essere riferibile in
alcun modo alla compagnia» e richiama la deposizione
(reputata credibile secondo un incensurabile di merito)
del perito assicurativo dalla quale emerge l’indisponibilità
dell’odierno ricorrente a sottoporre a perizia la bicicletta.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,
nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze
della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei
testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come
la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ri-
tenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il
quale, nel porre a fondamento della propria decisione
una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra
altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni sin-
golo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,
dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specif‌icamente,
sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(ex multis, Cass., sez. I, sentenza n. 16056 del 2 agosto
2016, Rv. 641328-01, e Cass., sez. I, ordinanza n. 19011
del 31 luglio 2017, Rv. 645841-01); nel caso, come sopra
esposto, il Tribunale - muovendo da una corretta riparti-
zione dell’onere probatorio - ha effettuato una valutazione
complessiva delle risultanze istruttorie, suff‌icientemente
e logicamente argomentata, fondando il proprio convinci-
mento su alcune di esse.
Inoltre, anche a voler ammettere - in via meramente
ipotetica un cattivo esercizio del potere di apprezzamen-
to delle prove (non legali) da parte del giudice di merito,
non vi sarebbe comunque alcun vizio denunciabile con
il ricorso per Cassazione, non potendosi inquadrare tale
doglianza né nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia co-
stituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carat-
tere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente
n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4,
c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante (Cass., sez. III, sentenza n. 11892 del 10 giugno
2016, Rv. 640194-01).
3. Venendo al secondo motivo, si osserva che il giudice
di merito ha accertato il rif‌iuto del danneggiato di mette-
re a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo
coinvolto nel sinistro e ha rilevato che tale «circostanza
ha impedito alla compagnia di operare le sue valutazio-
ni, tanto più necessarie nel contesto di un sinistro senza
testimoni diretti, cui quadro si è rivelato nel successivo
giudizio quantomai incerto, quantomeno nella sua effet-
tiva dinamica».
La decisione di improcedibilità (rectius, improponi-
bilità) della domanda risarcitoria si fonda sul riscontra-
to «inadempimento di carattere sostanziale rilevante da
parte del soggetto gravato di tale obbligo e di un atteg-
giamento contrario alle regole di buona fede ex art. 1175
c.c....L’attore non ha voluto collaborare lealmente nello
svolgimento delle trattative stragiudiziali, mostrando
come unico intento quello di ricorrere direttamente alla
tutela giurisdizionale...Ne discende che, in concreto, l’ina-
dempimento ha determinato quella stasi, quella sospen-
sione della procedura rilevante ai sensi del combinato
disposto dell’art. 145 e 148 Cod. Ass. e che impediva l’avvio
dell’azione giudiziaria, non avendo l’attore osservato le
modalità ed i contenuti previsti dall’articolo 148».
Il ricorrente sostiene che:
a) prima della modif‌ica apportata dall’art. 32, comma
3, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’art. 148,
poris vigente (il cui testo era: «Il danneggiato, pendenti i
termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al
comma 5, non può rif‌iutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell’impresa») non prescriveva al danneggiato di consen-
tire all’assicuratore l’esame del mezzo incidentato, b) l’as-
sicurazione avrebbe potuto stimare il danno alla bicicletta
sulla scorta del preventivo di spesa trasmesso dal C., c)
in ogni caso, alla violazione del dovere di collaborazione
previsto dal comma 3 non era collegata la sanzione pro-
cessuale di improponibilità, bensì la semplice sospensione
dei termini concessi alla compagnia per la formulazione
dell’offerta stragiudiziale e la regola dell’improponibilità
ex art. 145 è volta a consentire una trattativa stragiudi-
ziale secondo le regole dell’art. 148 e d) il rif‌iuto dell’as-
sicurazione di formulare l’offerta aveva determinato la
chiusura della fase precontenziosa e conseguentemente
legittimato l’inizio dell’azione.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT