Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 13 febbraio 2018, n. 3418

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
LEGITTIMITÀ
6/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
si trovava davanti, giunta in prossimità dell’incrocio svol-
tasse a sinistra, anche senza avere azionato l’indicatore di
direzione e senza controllare che da tergo non sopraggiun-
ga nessuno. Si trattava, secondo quanto correttamente ri-
tenuto dalla Corte territoriale, di un evento non sottratto
al controllo dell’imputato, che avrebbe in ogni caso evitato
l’evento laddove si fosse attenuto ai limiti di velocità urba-
ni e comunque adeguati all’ora notturna.
5. Gli ulteriori aspetti riguardanti la ricostruzione del
sinistro, quali l’inf‌luenza del tombino sullo scarroccia-
mento della moto e quindi sulla proiezione della vittima
contro la recinzione, attengono ad una rivalutazione del
fatto, evidentemente non consentita in questa sede. (cfr.
ex multis fatti valere quali vizi di motivazione, richiedo-
no in concreto una rivalutazione del fatto, evidentemente
non consentita in questa sede (ex multis: sez. VI, sentenza
n. 27429 del 4 luglio 2006, Rv. n. 234559; sez. VI, sentenza
n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. n. 253099). Il compito
del giudice legittimità si limita, infatti, ai sensi dell’art.
606 comma 1, lett. e), c.p.p. alla verif‌ica della sussistenza
di una prova omessa od inventata, e del "travisamento del
fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica
sia evidente, manifesta, immediatamente apprezzabile ed
assuma anche carattere decisivo in una valutazione globa-
le di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di
merito (Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 set-
tembre 2006, Rv. 234622; sez. III, sentenza n. 39729 del 18
giugno 2009, Rv. n. 244623).
Si tratta di ipotesi del tutto diverse da quelle sollecita-
te dal motivo in esame, che appare, invece, coincidere con
una vera e propria richiesta di rivalutazione probatoria.
6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di Euro
2.000,00 in favore della cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 13 FEBBRAIO 2018, N. 3418
PRES. VIVALDI – EST. OLIVIERI – RIC. E.F.M. ED ALTRO (AVV. FABBRI) C. G.A. ED
ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Terzi trasportati y Minore di anni tre y
Mancato utilizzo del seggiolino regolamentare y In-
terruzione del nesso causale tra sinistro e lesioni
al trasportato y Sussistenza y Conseguenze y Esclu-
sione del risarcimento del danno.
. In caso di minore che abbia riportato lesioni in seguito
al tamponamento della vettura sulla quale era traspor-
tato senza l’utilizzo del seggiolino regolamentare (trat-
tandosi di minore di anni tre), la condotta negligente
del conducente, consistente nel mancato impiego del
dispositivo di sicurezza, interrompe il nesso causale tra
sinistro e lesioni, ed assurge a causa eff‌iciente esclusi-
va del danno. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 172; c.c.,
art. 1227; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Bologna, con sentenza in data 27
aprile 2011 decidendo nella causa di risarcimento danni
proposta nei confronti di Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. qua-
le impresa designata dal FGVS da E.F.M. ed K.A., n.q. di
genitori esercenti la potestà sul minore E.F.W. - il quale
aveva riportato lesioni personali in seguito al tampona-
mento della vettura, condotta e di proprietà di K.M., a
bordo della quale era trasportato, verif‌icatosi ad opera e
per responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà di L.F.,
risultato privo di copertura assicurativa RCA, dichiarava il
difetto di legittimazione passiva della impresa designata
e comunque rigettava nel merito la pretesa risarcitoria.
Il Tribunale di Bologna adito in grado di appello con
impugnazione principale della parte danneggiata e con im-
pugnazione incidentale della impresa designata FGVS, con
sentenza 11 febbraio 2015 n. 533, confermava la statuizione
di carenza di legittimazione passiva della società assicura-
tiva, non avendo fornito i danneggiati prova che il veicolo
investitore fosse privo di copertura assicurativa e difettan-
do pertanto la condizione prevista dalla L. n. 990 del 1969,
art. 19, comma 1, lett. b), applicabile ratione temporis, per
la insorgenza della obbligazione risarcitoria del FGVS. Il
Tribunale confermava altresì la statuizione del giudice di
prime mena parte in cui aveva ritenuto infondata la pretesa
risarcitoria, in quanto le lesioni personali (trauma cranico
commotivo) erano da imputarsi al mancato uso delle cintu-
re di sicurezza o - data la età del minore di anni tre - il man-
cato utilizzo dell’apposito seggiolino, in violazione dell’art.
172 C.d.S., e doveva pertanto ritenersi esclusa la responsa-
bilità del convenuto A.J. conducente del veicolo investitore.
Veniva invece accolto l’appello incidentale della impre-
sa designata inteso ad ottenere la rifusione anche delle
spese di lite sostenute nel primo grado di giudizio.
La sentenza di appello non notif‌icata è stata impugnata
per cassazione dai genitori del minore con due motivi Non
hanno svolto difese gli eredi di L.F., deceduto nelle more
del giudizio di merito.
UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. n.q. di impresa designata
FGVS ha depositato procura speciale per atto pubblico e
memoria illustrativa ex art. 380 bis comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare di uff‌icio in via pregiudiziale che il ri-
corso per cassazione non risulta notif‌icato agli eredi V.L.
(iscritto alla anagrafe AIRE e residente in Lussemburgo
come da informazione trasmessa dal Consolato italiano ed
al quale il ricorso è stato notif‌icato ai sensi dell’art. 142
comma 2, c.p.c., ma il plico contenente l’atto è stato re-
stituito con relata negativa) e L.S., entrambi coeredi del
"responsabile del danno" L.F. e dunque litisconsorti neces-
sari nel giudizio relativo a pretesa risarcitoria vantata nei
confronti della impresa designata FGVS ai sensi del L. n.
990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b) - applicabile ratio-
ne temporis - come previsto dalla L. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 23, comma 1 (integralmente riprodotto dall’art.
288, comma 4, TU Ass. Private, come modif‌icato dall’art. 1,
comma 11, lett. b), D.L.vo n. 198 del 2007.
Tuttavia non occorre procedere alla previa integrazio-
ne del contraddittorio ritenendo la Corte di aderire all’o-
rientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di
cassazione, il rispetto del principio della ragionevole du-
rata del processo ex art. 111 Cost., impone, in presenza di
un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o di una
manifesta infondatezza dello stesso, di def‌inire con imme-
diatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione
del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari
cui il ricorso non risulti notif‌icato, trattandosi di un’attivi-
tà processuale del tutto ininf‌luente sull’esito del giudizio
(cfr. Corte Cass. Sez. un., Ordinanza n. 6826 del 22 marzo
2010; id. Sez. III, Sentenza n. 690 del 18 gennaio 2012; id.
Sez. III, Sentenza n. 15106 del 17 giugno 2013).
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione
della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b), vigente
al tempo.
Sostengono i ricorrenti di avere originariamente for-
mulato richiesta risarcitoria a SAI Ass.ni s.p.a. cui si ri-
feriva il contrassegno esposto sul veicolo del L. e che, non
avendo ottenuto alcun riscontro, si erano rivolti allegando
la assenza di copertura assicurativa del veicolo investito-
re - sia a FGVS-Consap con nota 3 ottobre 2002, sia alla
impresa designata che per mera coincidenza era la stessa
SAI Ass.ni s.p.a. (poi a seguito di fusione Fondiaria SAI
Ass.ni s.p.a.), con note in data 8 aprile 2004 ed in data
13 gennaio 2005, senza che nessuno dei destinatari avesse
mai sollevato contestazioni in ordine alla circostanza della
scopertura assicurativa del veicolo danneggiante del qua-
le erano stati forniti tutti i dati che avrebbero consentito
agevolmente di effettuare detta verif‌ica.
In ogni caso la risposta fornita dall’ANIA con la lette-
ra in data 18 giugno 2003 era stata male interpretata dal
Tribunale in quanto l’affermazione che nella banca dati
della associazione non risultava alcuna registrazione re-
lativa al veicolo del L., forniva comunque un elemento di
prova presuntiva che avrebbe dovuto essere apprezzato
indipendentemente dal fatto che non tutte le imprese as-
sicurative aderissero alla associazione o comunicassero
tempestivamente i dati relativi alle polizze RCA, ed avreb-
be dovuto condurre all’accertamento della inesistenza
della copertura assicurativa in considerazione degli altri
elementi indiziari costituti dalla assenza di contestazioni
stragiudiziali da parte di CONSAP e della impresa designa-
ta SAI Ass.ni s.p.a., nonché di altra sentenza pronunciata
in distinto giudizio dal Giudice di pace di Bologna - passa-
ta in giudicato - ed avente ad oggetto richieste risarcitorie
dipendenti dal medesimo sinistro stradale nel quale era
stata accertata la mancanza di copertura assicurativa del
veicolo di proprietà del L. e la impresa designata FGVS era
stata condannata al risarcimento del danno.
Con il secondo motivo i ricorrenti investono la statui-
zione di merito della sentenza di appello che ha rigettato
la domanda risarcitoria, deducendo la violazione degli
artt. 2727 e 2729 c.c..
I ricorrenti censurano la erroneità della decisione im-
pugnata laddove ha escluso dalla serie causale che ha pro-
dotto il danno subito dal minore, anche il fatto-tampona-
mento, sostenendo che il Giudice di appello aveva operato
plurime presunzioni a catena, ipotizzando, ma senza che
ciò trovasse fondamento in elementi circostanziali certi, il
mancato uso delle cinture di sicurezza, omettendo di con-
siderare che la lesione personale (trauma cranico com-
motivo) era compatibile con il tamponamento, dovendo
quindi essere affermata la responsabilità del conducente
del veicolo investitore.
Il secondo motivo - che va esaminato per primo in ap-
plicazione del principio della ragione più liquida - è in-
fondato, rimanendo in conseguenza assorbito l’esame del
primo motivo che censura una diversa ratio decidendi.
Osserva il Collegio che la critica dello schema logico
presuntivo non investe idoneamente l’argomento motiva-
zionale posto a fondamento della decisione.
I ricorrenti non forniscono, infatti, adeguata esplicazio-
ne della contestazione relativa alla asserita violazione del
divieto di doppia presunzione: del tutto infondato è infatti
il rilievo per cui non potrebbe utilizzarsi il ragionamento
presuntivo in ordine al mancato uso delle cinture, atteso
che il Tribunale ha correttamente attinto dal fatto certo
della lesione personale subita dal minore e descritta nella
c.t.u. medico-legale la premessa logica da cui ha tratto la
conseguenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurez-
za, ovvero -anche in considerazione della età del minore di
anni tre - del mancato utilizzo del seggiolino regolamenta-
re, misure obbligatorie prescritte dall’art. 172 C.d.S..
Quanto alla critica mossa - almeno così sembra - all’ac-
certamento del nesso di causalità materiale, osserva il
Collegio che dalla espressione, mutuata dalla decisione di
prime cure, secondo cui alcuna responsabilità può essere
addebitata al conducente del veicolo investitore, appare
chiara la ratio decidendi della sentenza che ha inteso in-
dividuare nel mancato utilizzo delle misure di ritenzione
la condotta idonea a porsi come unica ed esclusiva causa
eff‌iciente delle lesioni personali: il Giudice ha infatti rite-
nuto, con accertamento in fatto non sindacabile attraver-
so il vizio di violazione di norme di diritto, che se il minore
avesse viaggiato con le cinture di sicurezza allacciate l’e-
vento lesivo (trauma cranico) non si sarebbe verif‌icato,
e conseguentemente ha ritenuto che la condotta colposa
del conducente dell’auto investitrice non aveva contribu-
ito, neppure come causa concorrente concomitante alla
produzione del danno.
L’applicazione del criterio è corretta in quanto, ferma
la responsabilità del conducente della vettura di proprietà
del L., quanto alla causazione dello scontro (tamponamen-
to) e ferma altresì la astratta idoneità dell’azione di detto
conducente a procurare le lesioni patite dal minore, nel
caso di specie la sequenza causale indicata è stata interrot-
ta con assorbimento della intera eff‌icienza deterministica
- da un’altra causa, consistente nella negligente condotta
omissiva (non ovviamente del danneggiato al quale, trat-
tandosi di minore di anni tre non può essere imputata la
colposa inosservanza delle norme del Codice della strada,
ma) del conducente del veicolo sul quale viaggiava come
trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il pas-
seggero con il dispositivo di sicurezza previsto.

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