Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 18 aprile 2018, n. 9555

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 18 APRILE 2018, N. 9555
PRES. LOMBARDO – EST. CRISCUOLO – RIC. COMUNE DI BARI (AVV. LABELLARTE)
C. V.R. (AVV. COSTANTINO)
Patente y Patente a punti y Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare i dati del conducente non
identif‌icato al momento dell’infrazione y Inosser-
vanza y Condotta di chi abbia fornito una dichiara-
zione di contenuto negativo y Valutazione da parte
del giudice y Insindacabilità in sede di legittimità.
. Ai f‌ini dell’applicazione dell’art. 126 bis del codice
della strada occorre distinguere il comportamento di
chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati
personali e della patente del conducente, non ottem-
perando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (conte-
gno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di
chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto nega-
tivo, sulla base di giustif‌icazioni, la idoneità delle quali
ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a
carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice
comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratte-
ristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al
suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindaca-
bile in sede di legittimità. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si colloca sulla scia di Corte cost. 20 mag-
gio 2008, n. 165, pubblicata in questa Rivista 2009, 15, con nota di CRI-
STIANO BRUNO, Art. 126 bis:in tema di diritto al silenzio la Consulta
cambia tutto perchè (quasi) nulla cambi. Commento aal sentenza
n. 165 e all’ordinanza n. 282 del 2008 della Corte costituzionale. In
genere, la S.C. ha affermato in numerose pronunce che il proprietario
di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso
nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’i-
dentità dei soggetti ai quali aff‌ida la conduzione e, di conseguenza, a
comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia
legittima richiesta, al f‌ine di contestare un’infrazione amministrativa.
L’inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al
combinato disposto degli art. 126 bis e 180 del codice della strada, alla
luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 27 del 2005 (pubblicata in questa Rivista 2005, 341),
senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo
in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automez-
zi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso. In tal
senso, v. Cass. civ. 11 dicembre 2017, n. 29593, ivi 2018, 426 e Cass. civ.
3 giugno 2009, n. 12842, ivi 2010, 450.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notif‌icato V.R. impugnava
davanti al Giudice di pace di Bari il verbale di accertamen-
to del 15 dicembre 2007 elevato dalla Polizia Municipale di
Bari per violazione dell’art. 126 bis C.d.S., eccependo, per
quello che qui interessa, di aver comunicato tempestiva-
mente alla suddetta Polizia Municipale di non essere in gra-
do di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo
di sua proprietà al momento della originaria infrazione a
causa sia del notevole tempo trascorso tra l’infrazione (il 6
marzo 2007) e la notif‌ica del verbale di accertamento (il 28
giugno 2007), sia della circostanza che il veicolo era utiliz-
zato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due f‌iglie.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bari chiedendo
il rigetto del ricorso, rilevando che in base alla normativa
vigente il proprietario del veicolo è sempre tenuto a cono-
scere le generalità di colui al quale aff‌ida la conduzione
del mezzo, e nel caso in cui non sia in grado di comunicar-
le risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del
dovere di vigilare sull’aff‌idamento del veicolo stesso.
Il Giudice di pace adito con sentenza n. 7244/2008 ac-
coglieva il ricorso della V. e condannava il Comune di Bari
al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello il
Comune di Bari avanti il Tribunale di Bari; si costituiva
in giudizio V.R. che chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
Il Tribunale di Bari con la sentenza n. 4848/2014 (depo-
sitata il 4 novembre 2014) rigettava l’appello e per l’effetto
confermava la sentenza impugnata, con condanna nei con-
fronti del Comune di Bari al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione il giudice di secondo grado,
richiamando i principi espressi dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 165/2008, secondo cui bisogna distingue-
re la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla
P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento
dell’infrazione da quella di colui che invece comunichi
l’esistenza di validi motivi idonei a giustif‌icare l’omessa
trasmissione dei dati richiesti, rilevava che nel caso di
specie l’appellata non era stata in grado di fornire i dati
del conducente la sua automobile, in quanto la violazione
risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notif‌ica del
verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito
e dalle due f‌iglie, tutti muniti di patente.
L’omissione da parte dell’appellata era perciò legittima
ed escludeva la sua responsabilità per la contestata viola-
zione amministrativa.
Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cas-
sazione il Comune di Bari formulando un unico motivo.
Resiste V.R. con apposito controricorso.
2. Con un unico motivo il ricorrente eccepisce in re-
lazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa appli-

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