Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 17 novembre 2017, n. 27371

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
soltanto come parte di un’entità circolante idealmente in-
scindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura
trainata, consentendone la circolazione mediante il trai-
no, si espone alla presunzione di responsabilità prevista
dall’art. 2054 comma 3, c.c., ed è solidalmente responsabi-
le con il proprietario e conducente del veicolo propulsore,
senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che
compongono il mezzo circolante" (Cass. n. 6431/2015, con-
forme a Cass. n. 2206/1980);
tale principio è coerente con quello (cfr. Cass. n.
13200/2012) secondo cui l’assicurazione obbligatoria sti-
pulata per la motrice copre la responsabilità per i danni
provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio
dinamico), che trova giustif‌icazione proprio nella consi-
derazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre
l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai f‌ini della ne-
cessità di una specif‌ica copertura assicurativa, soltanto
nella specif‌ica ipotesi del "rischio statico", per il caso che
il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato
a mano);
la sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di
merito, che provvederà anche sulle spese di lite. (Omissis)
Sul punto, non si può che richiamare l’orientamento
consolidato di questa Corte, secondo cui: "Il giudice dell’e-
secuzione può disporre la conf‌isca solo qualora essa sia
obbligatoria per legge" (sez. I, n. 17546 del 20 aprile 2012,
Ebrahim, Rv. 252888; si veda, in senso conforme, anche
sez. I, n. 5409 del 6 ottobre 1999, Andolina, Rv. 214435).
Il veicolo sequestrato a Trimarchi, pertanto, non pote-
va essere conf‌iscato con la procedura di correzione degli
errori materiali, attivata ai sensi dell’art. 130 c.p.p., non
potendo ritenersi il provvedimento ablatorio censura-
to nè una statuizione di pena accessoria obbligatoria nè
una conf‌isca obbligatoria (sez. un., n. 7945 del 31 gennaio
2009, Boccia, cit.).
Queste ragioni impongono di ritenere fondato il primo
motivo di ricorso, con l’annullamento del provvedimento
impugnato e il conseguente rinvio al G.i.p. del Tribunale
di (omissis), aff‌inchè provveda sull’istanza di restituzione
legittimamente proposta da Antonino A.T., in conformità
dei principi che si sono enunciati.
3. Resta assorbita nel primo motivo di ricorso l’ulte-
riore doglianza, relativa all’intervenuta prescrizione della
sanzione accessoria adottata, postulando la risoluzione
della questione processuale dedotta - prescindendo dalla
natura del provvedimento ablatorio emesso dal G.i.p. del
Tribunale di (omissis), per la cui ricognizione si rinvia al
paragrafo precedente - la possibilità di conf‌iscare il veico-
lo sequestrato, che, per le ragioni che si sono già esposte,
deve essere esclusa
4. Queste ragioni impongono l’annullamento dell’ordi-
nanza impugnata, cui consegue il rinvio al G.i.p. del Tribu-
nale di Caltagirone per nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 17 NOVEMBRE 2017, N. 27371
PRES. AMENDOLA – EST. SESTINI – RIC. MIN. INTERNO (AVV. GEN. STATO) C.
L.T. S.R.L.
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Solidarietà y Vettura motrice e rimor-
chio y Entità circolante inscindibile y Conseguenze y
Sinistro y Responsabilità solidale dei rispettivi pro-
prietari dei mezzi y Sussistenza.
Veicoli y Rimorchi y Assicurazione obbligatoria y
Contenuto y Considerazione unitaria del complesso
autoarticolato y Necessità.
. Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimor-
chio allo scopo di formare un unico traino sotto una
sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità
a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità cir-
colante idealmente inscindibile. Ne consegue che il
proprietario della vettura trainata, consentendone la
circolazione mediante il traino, si espone alla presun-
zione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 3,
c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario
e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità
di distinguere tra i diversi elementi che compongono
il mezzo circolante. (c.c., art. 2054; c.c., art. 2055) (1)
. In tema di assicurazione di una vettura motrice con
rimorchio, l’assicurazione obbligatoria stipulata per la
prima copre la responsabilità per i danni provocati dal
secondo ad essa agganciato in ragione della considera-
zione unitaria del complesso autoarticolato(cd. rischio
dinamico), mentre l’autonomia del rimorchio rileva,
anche ai f‌ini della necessità di una specif‌ica copertu-
ra assicurativa, soltanto nella diversa ipotesi in cui il
rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato
a mano (c.d. rischio statico). (c.c., art. 1917; c.c., art.
2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1) (2)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. 31 marzo 2015, n. 6431,
in questa Rivista 2015, 626.
(2) Sostanzialmente in senso conforme, v. Cass. civ. 26 luglio 2012, n.
13200, in questa Rivista 2013, 170.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell’Interno richiese il risarcimento dei
danni conseguenti ad un incidente stradale in cui era ri-
masto coinvolto un proprio dipendente (danni commisu-
rati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di
assenza dal servizio causato dai postumi riportati), conve-
nendo in giudizio il conducente dell’autotreno che aveva
tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il di-
pendente, il proprietario della motrice (risultata sprovvi-
sta di copertura assicurativa) e la L.T. s.r.l., proprietaria
del semirimorchio agganciato alla motrice;
il Giudice di pace pronunciò sentenza non def‌initiva
con cui dichiarò il difetto di legittimazione passiva della
L.T., disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione
del giudizio nei confronti degli altri convenuti;
il Tribunale di Perugia ha rigettato l’appello proposto
avverso tale sentenza, ritenendo che non fosse risultato in-
tegrato il rischio dinamico insito nella circolazione del ri-
morchio, in quanto l’urto era avvenuto tra la parte anterio-
re della motrice e quella posteriore della vettura, "secondo
una dinamica concreta nell’ambito della quale il rimorchio
trainato non spiegava alcuna eff‌icacia eziologica";
ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, mentre
l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c e censura il Tribu-
nale per non avere considerato che, in caso di incidente
stradale, l’autoarticolato dev’essere considerato come un
complesso unitario; che la locuzione "proprietario del vei-
colo" è tale da ricomprendere sia il proprietario del veico-
lo trainante che quello del rimorchio e che il proprietario
di quest’ultimo non aveva dimostrato che la circolazione
del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà; contesta,
inf‌ine, l’affermazione della indifferenza causale del rimor-
chio nella dinamica del sinistro;
il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui
"una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio
allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida
effettiva, non assume rilievo quale entità a sè stante, ma

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