Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 17 gennaio 2018, n. 913

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Inoltre si addebita alla manovra della M.C. un rilievo
causalmente decisivo quanto alla caduta della Mancini,
degradando la condotta di quest’ultima a mero anello ezio-
logicamente inerte e occasionale.
È evidente che nel caso in esame non risulta investiga-
to alcuno dei tasselli dell’articolata e complessa struttura
dell’illecito colposo.
Da un lato non vengono dimostrate concrete condotte
colpose dell’imputata, al di là di una generica e non di-
mostrata mancanza di attenzione. Dall’altro si deve ram-
mentare che in materia di incidenti stradali l’accertata
sussistenza di una condotta antigiuridica di un utente
della strada con violazione di specif‌iche norme di legge
o di precetti di comune prudenza non può di per sè far
presumere l’esistenza della causalità tra il suo comporta-
mento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e
che si deve escludere qualora sia dimostrato che l’inciden-
te si sarebbe ugualmente verif‌icato senza quella condotta
oppure che esso sia stato determinato esclusivamente da
una causa diversa; circostanza quest’ultima conf‌igurabi-
le, ad esempio, ove il conducente, per motivi estranei al
suo dovere di diligenza, si sia trovato nella oggettiva im-
possibilità di avvistare un altro utente della strada e di
osservarne tempestivamente i movimenti attuati in modo
rapido, inatteso ed imprevedibile (sez. IV, n. 20330 del
13 gennaio 2017, Rv. 270227, sez. IV, n. 33207 del 2 luglio
2013, Rv. 255995). Tale accertamento nella fattispecie in
esame si rendeva tanto più necessario sol che si consideri
anche l’inevitabile instabilità dei movimenti, in termini di
equilibrio, della persona che pattina su una strada.
Inoltre l’inosservanza delle regole cautelari può dare luo-
go ad una responsabilità colposa non in maniera indistinta
per tutti gli eventi cagionati ma solo per quelli che apparten-
gono ad una certa tipologia che le norme stesse mirano ad
evitare (sez. IV, n. 1819 del 3 ottobre 2014 - dep. 15 gennaio
2015, Di Domenico, Rv. 261768). È inoltre necessario accer-
tare revitabilità dell’evento, ovvero che il prescritto compor-
tamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evi-
tare l’evento dannoso (sez. IV, n. 25648 del 22 maggio 2008,
Rv. 240859, sez. IV, n. 17000 del 5 aprile 2016, Rv. 266645).
Naturalmente, tali valutazioni dovranno pure conside-
rare la circostanza che, come si è sopra esposto, la vittima
pattinava in un sito in cui tale attività non era consentita.
4. Tali passaggi argomentativi sono del tutto mancanti
nella sentenza impugnata e ciò ne impone l’annullamento
con rinvio al Giudice di pace di Pescara. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 17 GENNAIO 2018, N. 913
PRES. SPIRITO – EST. DELL’UTRI – RIC. B. ED ALTRI (AVV.TI RAGAZZONI E
RUBERTI) C. S. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Attribuzione di
un importo corrispondente ai valori delle tabelle
predisposte dal Tribunale di Milano y Corretta ap-
plicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c.
y Conf‌igurabilità y Mancata formale applicazione
delle predette tabelle y Irrilevanza y Fattispecie in
tema di danno da perdita parentale a causa di un
sinistro stradale.
. Non comporta violazione dei parametri di valutazione
equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno
non patrimoniale (nella specie da perdita parentale)
operata con riferimento a tabelle diverse da quelle ela-
borate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato
sia riconosciuto un importo corrispondente a quello ri-
sultante da queste ultime, restando irrilevante la man-
canza di una loro diretta e formale applicazione. (c.c.,
art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) Nel senso che il danno alla salute, temporaneo o permanente, in
assenza di criteri legali va liquidato in base alle tabelle del Tribunale
di Milano, salvo che il caso concreto presenti specif‌icità, che il giudice
ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da con-
sigliare o imporre lo scostamento dai valori standard, si veda Cass.
civ. 20 aprile 2017, n. 9950, in www.latribunaplus.it Si veda, inoltre,
Cass. civ. 16 giugno 2016, n. 12397, in questa Rivista 2016, 771, che ha
precisato come il riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal
Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore
a quella risultante dall’applicazione di queste ultime, possa essere
fatta valere in sede di legittimità, quale vizio di violazione di legge,
soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il
ricorrente abbia altresì versato in atti le tabelle milanesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 15 maggio 2015, la Corte
d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale
il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda
proposta da L.M., B.L., B.F. ed B.E., tra le restanti statui-
zioni, ha condannato S.R. e la Carige Assicurazioni s.p.a. al
risarcimento, in favore degli attori, dei danni dagli stessi
subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto,
B.S. (marito e padre degli attori), avvenuto a causa del
sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoria-
le ha evidenziato, per quel che ancora rileva in questa sede,
la sostanziale correttezza della liquidazione operata dal pri-
mo giudice in relazione al danno rivendicato dagli attori, non
essendosi il tribunale sostanzialmente discostato dal teno-
re delle c.d. tabelle di Milano per la liquidazione del danno
da perdita del rapporto parentale, ed avendo provveduto in
modo adeguato alla personalizzazione dei relativi importi;
avverso la sentenza d’appello, L.M., B.L., B.F. ed B.E.,
ricorrono per cassazione sulla base di due motivi d’impu-
gnazione;
S.R., la Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige As-
sicurazioni s.p.a.) e il Comune di Fiumicino (originaria-
mente chiamato in giudizio al f‌ine di rispondere del fatto),
resistono con controricorso;
il Comune di Fiumicino ha altresì depositato memoria;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e
le da parte della M.C. che ha soltanto potuto prendere atto
dell’urto avvenuto sul lato posteriore della sua auto. Ri-
chiama in proposito la giurisprudenza di legittimità (Cass.
sez. IV n. 20027/08), che, nel delimitare le ipotesi in cui
va affermata la colpa della persona offesa, evidenzia che
è necessario che il conducente di un veicolo si sia trovato,
per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella
oggettiva impossibilità di avvistare il pedone (in tal caso
la pattinatrice).
2.2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione
agli artt. 125, 533 e 546 c.p.p..
Rileva la ricorrente che la sentenza è affetta da ca-
renza motivazionale atteso che il giudice si è limitato ad
indicare la fonte di prova delle dichiarazioni testimoniali
poste a fondamento del giudizio di responsabilità, senza
alcun vaglio critico sulla loro attendibilità, ed omettendo
di indicare e valutare gli elementi probatori documentali
e, soprattutto, senza alcuna analisi approfondita degli ele-
menti costitutivi del reato contestato.
Soggiunge che lo stesso giudice di primo grado ha dato
atto delle contraddizioni che caratterizzano le deposizio-
ni testimoniali acquisite, il che dimostra la loro inatten-
dibilità. Evidenzia inoltre la contraddizione di fondo del
comportamento processuale ed extra processuale della
persona offesa che ha dato versioni contrastanti dei fatti,
tant’è il pubblico ministero ha concluso chiedendo l’asso-
luzione dell’imputata.
Non vi è, dunque, la certezza processuale che la con-
dotta sia attribuibile alla M.C.
2.3. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per man-
canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti-
vazione.
La ricorrente rileva che la sentenza impugnata si fonda
su un ragionamento del tutto illogico in quanto il giudice di
merito ha trascurato alcuni elementi probatori (ovvero le
dichiarazioni rese dagli unici testimoni oculari presenti al
momento dell’arrivo della Polizia Municipale), valorizzan-
do, invece, le dichiarazioni dei testi Ca. e Va., rese a quasi
tre mesi dall’accaduto e quelle della persona offesa, pur
dando atto delle versioni dei fatti contrastanti da quest’ul-
tima rese, deducendo il vizio di travisamento dei fatti.
3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che
seguono.
2. La sentenza impugnata è viziata sin dalle sue pre-
messe laddove si sostiene che l’attività di pattinaggio svol-
ta dalla persona offesa M.M. all’interno dell’area di par-
cheggio sia legittima.
Tale tesi non appare aderente alla disciplina normativa
nella subiecta materia.
L’art. 190 c.d.s., la cui rubrica recita "comportamenti
dei pedoni", apportando alcune varianti al testo della cor-
rispondente norma previgente (ovvero all’art. 134, D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393), ha inserito ai comma 8, la seguen-
te disposizione: "La circolazione mediante tavole, pattini
od altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate
delle strade". Inoltre il legislatore, oltre a riprodurre il te-
sto invariato dell’abrogato comma 8, "È vietato effettuare
sulle carreggiate giochi o manifestazioni sportive non au-
torizzate", al comma 9, ha soggiunto "Sugli spazi riservati
ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri accelera-
tori di andatura che possano creare situazioni di pericolo
per gli altri utenti".
Il primo divieto è posto, evidentemente, nell’interesse
prevalente di chi fa uso di tali strumenti perchè sulla sede
stradale potrebbe scontrarsi con autoveicoli e motoveicoli.
Il secondo divieto, invece, tende a tutelare prevalentemen-
te i pedoni che potrebbero ricevere danni se urtati da colo-
ro che si muovono su tavole, pattini, e strumenti similari.
Ai sensi dell’art. 3 c.d.s., comma 1, n. 34, il parcheggio
è "un’area o un’infrastruttura fuori della carreggiata de-
stinata alla sosta dei veicoli". Dunque, evidentemente, si
tratta di sito nel quale si riscontra il f‌isiologico transito sia
di veicoli che di pedoni; e particolarmente delle persone
che discendono dai veicoli o che vi si dirigono, nonché di
veicoli che eseguono spesso complicate manovre. Dunque,
si verif‌icano le medesime situazioni di rischio che giusti-
f‌icano il divieto di transito di "acceleratori di velocità"
nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni. Pertanto, in
ragione della funzione cui l’area di parcheggio assolve, il
divieto di pattinaggio deve ritenersi esteso a tale sito. Una
diversa soluzione sarebbe irragionevolmente diversif‌icata
in presenza di situazioni di rischio omogenee; e determi-
nerebbe l’assenza di normazione cautelare in un contesto
che, come è agevole intendere alla luce della comune
esperienza, mostra l’elevata possibilità di situazioni peri-
colose connesse anche alla velocità e diff‌icile manovrabi-
lità degli apparati di cui si parla.
Ne consegue che l’attività svolta dalla M. al momento
dell’incidente risulta commessa in violazione dell’art. 190
c.d.s., e ciò rileva ai f‌ini della valutazione delle condotte, an-
che in relazione all’eventuale concorso di colpa della vittima.
3. Va inoltre evidenziato che nella fattispecie in esa-
me il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputata
viene essenzialmente incentrato sulla circostanza che (a
predetta si sarebbe immessa nell’area di parcheggio sen-
za accertarsi della presenza della M. "dal momento che
quest’ultima, considerando l’andatura media che poteva
avere la pattinatrice, doveva necessariamente trovarsi
proprio nei pressi del punto in cui trovava ad immetter-
si la vettura condotta dall’imputata" dimostrando così
quest’ultima "di non avere prestato la dovuta attenzione
alla guida".
La sentenza impugnata appare carente quando argo-
menta intorno alla descrizione dell’accaduto, emergen-
do un quadro probatorio assolutamente incerto sotto il
prof‌ilo dinamico, sul momento dell’urto tra l’autovettura
condotta dalla M.C. e la pattinatrice, in quanto non vie-
ne dato adeguato conto della esatta provenienza dei due
utenti della strada e del concreto pericolo di interferenza
nell’area di intersezione. Invero, il Giudice cristallizza il
momento causale all’attimo dell’urto ma non esplora affat-
to le condotte tenute, in rapporto a quelle dovute.

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