Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
2016 - dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701; Sez. VI, n.
5146 del 16 gennaio 2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401).
Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato
come la condotta, pur imprudente, tenuta dal pedone non
sia stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la
condotta del prevenuto e l’evento, non riscontrando nel
comportamento del pedone una vera e propria causa ec-
cezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola suf-
f‌iciente a produrre l’incidente stradale.
Infatti il giudice di merito, per escludere l’abnormità
della condotta del pedone, ha considerato - in maniera
congrua e logica - le condizioni di tempo e di luogo del te-
atro dei fatti (scarsa illuminazione artif‌iciale e quasi ine-
sistente luce naturale, esistenza di un pilastro in cemento
armato che ostacolava la visuale), valutando che l’impu-
tato avrebbe dovuto prevedere che, al di là della curva,
potesse esservi un ostacolo rappresentato da un pedone in
fase di attraversamento della strada; ciò avrebbe dovuto
indurlo a tenere una condotta più prudente e a procedere
a velocità ancora più contenuta, idonea a consentirgli di
fermare il mezzo dinanzi all’ostacolo.
Si tratta, in sostanza, di una ponderata valutazione di
merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti
vizi logico-giuridici, come tale insindacabile nella presen-
te sede di legittimità.
4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisan-
dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria,
nella misura indicata in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 GENNAIO 2018, N. 1845
PRES. D’ASCOLA – EST. SCALISI – RIC. A.B. S.P.A. (AVV. DE NISCO) C. COMUNE
DI FIRENZE (AVV. SANSONI)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Principio di solidarietà y Noleggio di veicoli sen-
za conducente y Art. 196, primo comma, ult. parte,
c.d.s. y Interpretazione y Responsabilità solidale del
locatario y Sussistenza.
. In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per
infrazioni stradali commesse dal conducente di un
veicolo preso a noleggio, l’ultima parte dell’art. 196
c.d.s. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un
ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al pro-
prietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 196) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si colloca sulla scìa di Cass. civ. 24 set-
tembre 2015, n. 18988, pubblicata per esteso in questa Rivista 2015,
909, alla cui nota di riferimenti giurisprudenziali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.B. S.p.a. con ricorso del 23 novembre 2016 ha chie-
sto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 2064
del 2016, con la quale il Tribunale di Firenze accoglieva
l’appello promosso dal Comune di Firenze e riformava la
sentenza n. 1039 del 2015 con la quale il Giudice di pace di
Firenze aveva accolto l’opposizione proposta dalla società
A.B. e annullava la cartella di pagamento emessa da Equi-
talia Sud spa per infrazioni al c.d.s. (art. 84 c.d.s. loca-
zione senza conducente), pari ad un importo totale di €.
14.228,58. Secondo il Tribunale il Giudice di pace avrebbe
dovuto accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata
dal Comune in relazione all’opposizione dell’A.B. perchè,
trattandosi di un’opposizione a cartella esattoriale ove
l’Avis eccepiva in prime cure il difetto di legittimazione
sostanziale passiva, e, dunque, una questione di merito
poiché atteneva alla titolarità del rapporto sostanziale
dedotto in giudizio che andava proposta in sede di oppo-
sizione al verbale di accertamento. Nè valeva osservare
che i verbali non erano stati notif‌icati ai locatori perchè,
comunque, l’A.B. avrebbe dovuto impugnare i verbali re-
golarmente notif‌icati nei suoi confronti. La cassazione di
questa sentenza è stata chiesta per due motivi. Il Comune
di Firenze ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. = L’A.B. S.p.a. lamenta:
a) Con il primo motivo la violazione e falsa applica-
zione degli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981, 386 Reg.
c.d.s. e 196 c.d.s. in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c. Secondo la ricorrente, avrebbe errato il Tribunale
di Firenze nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, rite-
nendo che l’eventuale difetto di legittimazione sostanziale
passiva avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di oppo-
sizione avverso il verbale di accertamento, perchè il ricor-
so in opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge 689 del
1081 nei confronti di una cartella esattoriale o dell’avviso
di mora emesso per il recupero di sanzioni amministrative
sarebbe pienamente legittimo e rappresenta lo specif‌ico
rimedio previsto dal legislatore, posto che, ai sensi degli
artt. 296 comma 1 e 84 del c.d.s., nel caso concreto, la
società non doveva rispondere dell’infrazione contestata.
Infatti, l’organo accertatore una volta verif‌icato che il vei-
colo era di proprietà di una società di noleggio avrebbe
dovuto provvedere all’ulteriore notif‌ica del verbale di con-
testazione al locatario e al conducente del veicolo indica-
to dalla società stessa e avrebbe dovuto procedere all’ar-
chiviazione del procedimento nei confronti della società
proprietaria dell’automezzo. Se, dunque, l’organo accerta-
tore, avuto la comunicazione, da parte della società, dei
clienti che erano alla guida dell’autovetture al momento
in cui sono stati elevati i verbali di contestazione ha, co-
munque, continuato il procedimento anche nei confronti
della società notif‌icando la cartella di pagamento, la stes-
sa poteva essere impugnata proprio per far valere la sua
mancata legittimazione passiva.
b) con il secondo motivo omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Violazione ed errata applicazione dell’art. 196 c.d.s. Se-
condo la ricorrente il Tribunale di Firenze non avrebbe
correttamente applicato la normativa di cui all’art. 196 del
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2016 la Corte di appel-
lo di L’Aquila ha confermato la sentenza resa dal GUP del
Tribunale di Vasto, che ha ritenuto C.L. colpevole del reato
di cui all’art. 589 c.p., per avere cagionato, per violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
(articolo 141, commi 1-23, cod. strada), la morte di D.I.P.;
in particolare, secondo la contestazione, l’imputato, men-
tre procedeva sulla via (omissis), alla guida dell’autovet-
tura Fiat Doblò tg. (omissis), giunto in prossimità dell’in-
tersezione con via (omissis), non adeguando la velocità
del mezzo alla scarsa visibilità dei luoghi, non accorgendo-
si della presenza del pedone che attraversava la strada, lo
investiva, cagionandone il decesso (fatto del (omissis)).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.
I) Vizio di motivazione, in relazione alla condotta di
guida tenuta dall’imputato.
Deduce che l’avvistamento del pedone, nelle condizio-
ni date, è risultato concretamente impossibile ed il com-
portamento anomalo della vittima ha costituito un ostaco-
lo imprevedibile per l’investitore.
Rileva che, secondo la stessa sentenza impugnata, la ve-
locità tenuta dal prevenuto era modesta e l’autoveicolo da
lui condotto non riportava danni nella parte anteriore de-
stra, punto di presumibile contatto tra il mezzo ed il pedone.
II) Vizio di motivazione, in relazione al comportamento
del pedone.
Deduce che la riconosciuta imprudenza del pedone,
posizionato nel mezzo della carreggiata e nell’immediata
prossimità di una curva, in condizioni di ridotta visibilità,
avrebbe dovuto indurre la Corte di appello ad attribuire
una eff‌icienza causale esclusiva dell’evento al comporta-
mento della vittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I dedotti motivi di censura, trattabili congiuntamen-
te, sono inammissibili in quanto accomunati dalla pretesa
di ottenere in questa sede una rivalutazione nel merito
della vicenda, attraverso una lettura del compendio proba-
torio alternativa e diversa rispetto a quella adottata nella
decisione impugnata, nel senso che la condotta impruden-
te del pedone avrebbe determinato in via esclusiva l’even-
to. Ma sotto questo prof‌ilo le prospettate doglianze non
sono consentite dinanzi al giudice di legittimità: la rico-
struzione dei fatti sulla base della interpretazione dei dati
probatori processualmente emersi è operazione riservata
alla competenza esclusiva del giudice di merito, mentre il
compito della Corte di cassazione è solo quello di verif‌i-
care la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni
che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo
il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di
ricorso deducibili dalle parti ai sensi di quanto previsto
dall’art. 606 c.p.p., elenco che delimita rigidamente l’oriz-
zonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non
vi è spazio per l’ammissibilità del relativo motivo.
2. Tanto premesso, si deve considerare che le doglianze
del ricorrente evocano, nel caso specif‌ico, le questioni del
comportamento imprudente del pedone e del principio di
aff‌idamento rispetto alla valutazione del nesso causale e
della colpa del conducente del veicolo investitore, in rela-
zione al reato di omicidio colposo che qui rileva.
Al riguardo, la costante giurisprudenza della Corte rego-
latrice osserva che, in caso di omicidio colposo, il conducen-
te del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento
di un pedone quando la condotta della vittima conf‌iguri, per
i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipi-
ca, non prevista né prevedibile, da sola suff‌iciente a produr-
re l’evento, circostanza questa conf‌igurabile ove il condu-
cente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di
diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare
il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, at-
tuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. IV, n.
33207 del 2 luglio 2013 Corigliano, Rv. 25599501). È stato
anche ritenuto che il comportamento colposo del pedone
investito dal conducente di un veicolo costituisce, solita-
mente, mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude
la responsabilità del conducente; può costituire causa so-
pravvenuta, da sola suff‌iciente a determinare l’evento, sol-
tanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico,
non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si
sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di dili-
genza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed
osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in
modo rapido, inatteso ed imprevedibile. (Fattispecie nella
quale è stata esclusa l’imprevedibilità della condotta del
pedone che aveva iniziato l’attraversamento sulle strisce, in
corrispondenza della quali era irregolarmente parcheggia-
to un voluminoso furgone, osservando che in prossimità di
esse, ed a maggior ragione quando la visuale risulti in parte
ostruita, non può ritenersi imprevedibile la presenza di un
pedone in fase di attraversamento). (Sez. IV, n. 23309 del 29
aprile 2011, Cocon, Rv. 25069501).
Per quanto concerne il principio dell’aff‌idamento, nel-
lo specif‌ico campo della circolazione stradale, è stato più
volte opportunamente ricordato come esso trovi opportu-
no temperamento nell’opposto principio secondo il quale
l’utente della strada è responsabile anche del comporta-
mento imprudente altrui, purché rientri nel limite della
prevedibilità (Sez. IV, n. 12260 del 9 gennaio 2015, Moccia
e altro, Rv. 26301001; Sez. IV, n. 8090 del 15 novembre 2013
- dep. 2014, P.M. in proc. Saporito, Rv. 25927701).
3. La Corte di appello ha fatto corretto uso dei principi
giurisprudenziali dianzi accennati, ricostruendo il fatto e
valutando la responsabilità dell’imputato sulla base di un
iter motivazionale congruo e razionale, esente da evidenti
aporie logiche o dalla scorretta applicazione di norme giu-
ridiche. Al riguardo, va anche rammentato che si è in pre-
senza di una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui
le motivazioni delle sentenze di merito di primo e secondo
grado si integrano a vicenda, costituendo un corpo unico,
con tutti i noti limiti connessi alla impossibilità per la par-
te di dedurre il vizio logico della motivazione sul piano del
travisamento della prova (Sez. V, n. 18975 del 13 febbraio
2017, Cadore, Rv. 26990601; Sez. II, n. 7986 del 18 novembre

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