Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 10 aprile 2018, n. 8865

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 10 APRILE 2018, N. 8865
PRES. LOMBARDO – EST. CORRENTI – RIC. M. (AVV. FANCELLO) C. PREF.
ORISTANO - UFF. GOV. (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Te-
lelaser y Divergenza tra l’ora segnata in verbale e
quella segnata sullo scontrino y Mancato adegua-
mento dell’orario nel passaggio dall’ora solare a
quella legale y Rilevanza y Esclusione.
. In tema di inosservanza dei limiti di velocità, la diver-
genza tra l’ora segnata in verbale e quella segnata sullo
scontrino dell’apparecchiatura telelaser, riconducibi-
le al mancato adeguamento dell’orario nel passaggio
dall’ora solare a quella legale, non è rilevante al f‌ine
della contestazione dell’infrazione e non produce nul-
lità del relativo verbale, quando tale divergenza non di-
pende da un difettoso funzionamento dell’apparecchio.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 345) (1)
(1) In genere, sull’accertamento della velocità di un veicolo docu-
mentata mediante apparecchiatura telelaser e sulle modalità di fun-
zionamento di detto apparecchio, si vedano Cass. civ. 24 settembre
2014, n. 20123, in questa Rivista 2014, 994; Cass. civ. 2 agosto 2012, n.
13894, ivi 2012, 865; Cass. civ. 28 ottobre 2005, n. 21017, ivi 2006, 378
per un caso di errata indicazione della data e dell’ora della violazione
contestata dovuta a malfunzionamento dell’apparecchio, e Cass. civ.
20 aprile 2005, n. 8232, ivi 2005, 1205.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
M.A. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto
di Oristano, che resiste con controricorso, avverso la sen-
tenza del Tribunale di Oristano n. 53/2016, che ha respinto
il suo appello a sentenza del Giudice di pace di Ghilarza, a
sua volta reiettiva della opposizione a verbale della polizia
stradale per inosservanza dei limiti di velocità.
La sentenza riferisce che la contestazione sulla diver-
genza tra l’ora segnata in verbale (16,21) e quella segnata
sullo scontrino(15,21) dell’apparecchiatura telelaser era
riconducibile al mancato adeguamento dell’orario nel pas-
saggio dall’ora solare a quella legale.
Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto
essendo pacif‌ico che l’asserita negata infrazione è avvenu-
ta alle 16,21 come risulta dal verbale mentre lo scontrino
indica le 15,21.
Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza
dell’unico motivo, che ripropone il motivo di appello sul
quale il tribunale ha dato suff‌iciente risposta riferendo
dell’espressa menzione nel verbale della divergenza di
orario, e la trattazione in camera di consiglio non par-
tecipata.
Il Collegio condivide la proposta, trattandosi della rei-
terazione delle tesi svolte in appello, sulle quali è stata
data suff‌iciente risposta avendo la sentenza rilevato che
l’appellante invocava a sostegno della propria tesi una
pronunzia della Corte di cassazione su un caso completa-
mente diverso in cui la divergenza nella indicazione della
data poteva far sorgere dubbi sul corretto funzionamento
dell’apparecchio (Cass. 9 giugno 2010 n. 13887) né aveva
dedotto ulteriori ragioni per contestare questa spiegazione
o il difettoso funzionamento dell’apparecchio rilevatore.
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle
spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 29 MARZO 2018, N. 14544
(UD. 25 GENNAIO 2018)
PRES. DI SALVO – EST. RANALDI – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. C.L.
Pedoni y Circolazione dei pedoni y Attraversamen-
to improvviso y Imprevedibilità dell’evento y Eso-
nero del conducente da responsabilità nel caso di
investimento del pedone y Condizioni.
. In caso di omicidio colposo di pedone, il conducente
del veicolo va esente da responsabilità per l’investi-
mento dello stesso quando la condotta della vittima
conf‌iguri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa
eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da
sola suff‌iciente a produrre l’evento, circostanza questa
conf‌igurabile ove il conducente medesimo, per motivi
estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato
nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di os-
servarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo
rapido, inatteso ed imprevedibile. (Nella fattispecie il
comportamento, pur imprudente, tenuto dal pedone
non è stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra
la condotta del conducente e l’evento). (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 141; c.p., art. 589) (1)
(1) Giurisprudenza costante nel senso di cui in massima. Ex multis:
Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33207, in questa Rivista 2013,
1107; Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10635, ivi 2013, 945 e Cass.
pen., sez. IV, 9 giugno 2011, n. 23309, ivi 2012, 258, che ha affermato
come solitamente il comportamento colposo del pedone investito dal
conducente di un veicolo costituisca mera concausa dell’evento lesi-
vo, che non esclude la responsabilità del conducente.

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