Corte di Cassazione Civile sez. III, 21 novembre 2017, n. 27562

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 22 NOVEMBRE 2017, N. 27759
PRES. AMENDOLA – EST. CIRILLO – RIC. SERCI (AVV. BALLERO) C. UGF
ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV.TI SANNA G. E SANNA P.)
Assicurazione obbligatoria y Ambito di applica-
bilità y Operatività della R.C.A. y Nozione di circo-
lazione y Sosta del veicolo y Inclusione y Condizioni
y Fattispecie in tema di sinistro determinatosi du-
rante le operazioni di carico e scarico, da un trat-
tore, di un pesante cancello.
. Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art.
2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa
sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del vei-
colo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le
operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione
del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di
movimentazione di esso o delle sue parti (quale aper-
tura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per
l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che
il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubbli-
co o sull’area ad essa parif‌icata, mantenga le caratte-
ristiche che lo rendano tale in termini concettuali e,
quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto
il prof‌ilo logico, ma anche sotto quello di eventuali pre-
visioni normative, risultando invece indifferente l’uso
che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri
nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella spe-
cie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva
escluso la riconducibilità all’art. 2054 c.c. ed alla di-
sciplina della R.C.A. del sinistro determinatosi durante
le operazioni di carico e scarico, da un trattore, di un
pesante cancello, scivolato sulla gamba dell’originario
attore a seguito di un piccolo spostamento del veicolo).
(c.c., art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122;
l. 24 dicembre 1969, n. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 18) (1)
(1) La sentenza in epigrafe conferma l’indirizzo tracciato da Cass.
civ., sez. un., 29 aprile 2015 , n. 8620, in questa Riivista 2015, 593, con
ampia nota di riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia. In
dottrina, v. GIORGIO GALLONE, Il problema introdotto dalla decisio-
ne delle S.U. 8620/2015: ai f‌ini della copertura assicurativa potrebbe
essere rilevante l’“uso” che viene fatto del veicolo a motore se non è
conforme allo scopo per cui lo stesso è stato costruito, ivi 2016, 651.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ignazio Serci convenne in giudizio, davanti al Tri-
bunale di Nuoro, Francesco Salis e la UGF Assicurazioni
(oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), chiedendo il risarci-
mento dei danni conseguenti ad un sinistro a lui capitato
mentre si trovava nei pressi del cancello della sua azienda.
A sostegno della domanda espose che in quella occasio-
ne, mentre il trattore condotto dal Salis si trovava fermo
in mezzo alla strada col motore acceso, era stato colpito
alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra
il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di un
piccolo spostamento del mezzo.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chie-
dendo il rigetto della domanda, mentre il Salis rimase con-
tumace.
Il Tribunale, senza espletare la richiesta prova per te-
sti, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento
delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata da parte dell’atto-
re soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione
distaccata di Sassari, con sentenza del 15 gennaio 2016,
ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al paga-
mento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari
ricorre Ignazio Serci con atto aff‌idato a tre motivi.
Resiste l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Francesco Salis non ha svolto attività difensiva in que-
sta sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di
consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,
376 e 380-bis c.p.c. e la società di assicurazione ha depo-
sitato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di economia processuale consigliano di esa-
minare il ricorso partendo dal terzo motivo, col quale si
lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando
che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto
con l’insegnamento di cui alla sentenza 29 aprile 2015, n.
8620, delle Sezioni Unite di questa Corte.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, in-
fatti, ha risolto il problema della def‌inizione del concetto
di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in
esame, ha affermato che circolazione è anche la sosta del
veicolo e che "le operazioni di carico o scarico del veicolo
sono in funzione del suo avvio nel f‌lusso della circolazione,
così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle
sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la
conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via,
danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicu-
razione per la R.C.A.".
Hanno aggiunto le Sezioni Unite che "per l’operatività
della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento
da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso
pubblico o sull’area ad essa parif‌icata, delle caratteri-
stiche che lo rendono tale sotto il prof‌ilo concettuale e,
quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il prof‌ilo
logico che sotto quello di eventuali previsioni normative,
risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si fac-
cia del veicolo, semprechè che esso rientri in quello che
secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere".
Questa sentenza, fra l’altro, è in armonia anche con i prin-
cipi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea
nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (nella causa C -
162/13).
Nè può contestarsi che il trattore sia un mezzo di traspor-
to, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e

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