Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 22 novembre 2017, n. 27759

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
ne del danno" di guisa che, anche di fronte alla condanna
al pagamento in favore del danneggiato, l’assicuratore del
responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previ-
sti dalla citata norma e non potrà opporre di aver effet-
tuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza
provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da
parte del predetto ente di volersi avvalere del diritto di
surroga per il credito da prestazione erogate o erogande
al danneggiato stesso (Cass. sent. n. 604 del 2003, sent. 1°
giugno 1991, n. 6170; Cass. 27 luglio 1987, n. 6496; cass. 25
gennaio 1995, n. 843).
6. Il principio f‌issato dall’art. 1916 c.c. in tema di as-
sicurazione privata contro i danni, in forza del quale la
surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicura-
to contro il terzo responsabile consegue al pagamento
dell’indennità, subisce nel campo delle assicurazioni
sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati
da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una
molteplicità di prestazioni non sempre quantif‌icabili im-
mediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel
senso che per il verif‌icarsi del subingresso dell’istituto
assicuratore (nella specie: INAIL) basta la semplice co-
municazione al terzo responsabile dell’ammissione del
danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompa-
gnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il
diritto di surroga. L’esercizio della surrogazione da parte
dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del
credito del danneggiato nei confronti del responsabile
e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore Cass.
sent. n. 15022 del 15 luglio 2005.
7. La Corte di appello doveva tenere conto che l’Inail,
intervenendo nel giudizio di primo grado, aveva comu-
nicato di aver elargito all’assicurato Massimo Frattini
le prestazione assicurative di legge per un ammontare
di Euro 54.717,11 ed aveva proposto azione surrogatoria
sia nei confronti del terzo responsabile che nei confronti
della società assicuratrice e farne derivare le conseguen-
ze di cui alla consolidata giuriprudenza di legittimità sul
punto.
La Corte di appello, inoltre, ritenendo che il pagamento
dell’Allianz al danneggiato impediva l’accoglimento della
domanda di surroga dell’Inail anche per il terzo respon-
sabile Pedroni, ha posto sullo stesso piano le due posizio-
ni, erroneamente omettendo di valutare che l’Inail aveva
agito nei confronti del terzo responsabile ex art. 1916 c.c.
e nei confronti della compagnia assicuratrice ex art. 142,
D.L.vo n. 209 del 2005.
8. In relazione alla posizione del danneggiato Massimo
Frattini la ricorrente ha formulato una critica generica
alla decisione della Corte di appello, ma non ha proposto
specif‌ica impugnazione.
Il ricorso va accolto nei confronti dell’Allianz S.p.a. e
di Claudio Pedroni e la sentenza va cassata con rinvio alla
Corte di appello di Milano in diversa composizione, che
provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Trattandosi di cassazione con rinvio non ricorre l’ipo-
tesi dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 22 NOVEMBRE 2017, N. 27771
PRES. PETITTI – EST. SCALISI – RIC. COMUNE DI CASACANDITELLA (AVV.
MANIERI) C. DI FULVIO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Immediata y Im-
possibilità y Indicazione delle ragioni nel verbale
y Necessità y Fattispecie relativa a tratto di strada
che non impediva agli organi accertatori di posizio-
narsi in modo tale da fermare l’autovettura.
. In materia di accertamento di violazione dei limiti di
velocità compiuto mediante apparecchiature di con-
trollo (c.d. autovelox), per quanto, nell’ipotesi in cui
queste consentano la rilevazione dell’illecito solo in
tempo successivo – ovvero dopo che il veicolo sia già
a distanza dal luogo di accertamento -, l’indicazione
a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali ca-
ratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori preci-
sazioni circa la contestazione immediata, allorquando
il tratto di strada controllato permetta agli organi di
Polizia stradale di posizionarsi in modo da poter ferma-
re l’autovettura, il verbale non può limitarsi a rilevare
che l’accertamento sia stato effettuato mediante auto-
velox, ma deve specif‌icare la ragione per la quale non
sia stata possibile la contestazione immediata. ((Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione d’appello,
che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale della
contravvenzione per omessa indicazione delle ragioni
dell’impossibilità di contestazione immediata nono-
stante il tratto percorso non impedisse agli organi ac-
certatori di posizionarsi in modo tale da fermare l’auto-
vettura. (nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art. 200; nuovo
c.s., art. 201) (1)
(1) Nel senso che, in caso di accertamento di violazioni dei limiti di
velocità mediante autovelox, l’indicazione nel relativo verbale notif‌i-
cato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. c.s., che
rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nel-
la specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei
modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo
e la conseguente irrogazione della sanzione, si veda Cass. civ. 13 mar-
zo 2012, n. 3936, in questa Rivista 2012, 526. Si veda, inoltre, Cass. civ.
14 ottobre 2013 , n. 23222, ivi 2013, 1096, sulla qualif‌icazione come
ipotesi tipizzate di esclusione legale della contestazione immediata
dei casi elencati nell’art. 201, comma 1 bis, c.d.s., per i quali non può
essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudi-
ziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione
in forma immediata e l’indicazione nel verbale del verif‌icarsi di una
di tali ipotesi non richiede ulteriori giustif‌icazioni in ordine alla cir-
costanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Casacanditella con ricorso del 8 maggio
2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sen-
tenza n. 631 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti,
quale giudice di appello confermava la sentenza n. 81 del
2013 con la quale il Giudice di pace aveva accolto l’oppo-
sizione al verbale di contestazione di contravvenzione per
violazione di cui all’art. 142 c.d.s. proposta da Di Fulvio

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