Corte di Cassazione Civile sez. III, ord. 23 novembre 2017, n. 27869
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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
LEGITTIMITÀ
cato da attribuirsi ad alcune affermazioni estrapolate dal
complesso del dato dichiarativo.
3.2. Parimenti, quanto al ritenuto nesso eziologico tra
la condotta di guida tenuta dal Fabris nell’occorso e il sini-
stro che ha coinvolto, cagionando ingenti danni, il veicolo
antagonista, deve rilevarsi che il percorso argomentativo
seguito dal giudice d’appello è del tutto congruo, scevro
da contraddizioni e manifeste illogicità, avendo la Corte
di merito valorizzato argomenti fattuali non smentiti nella
loro storicità (verbale di contestazione, incongruenze del
riferito del Fabris, condizioni dei luoghi, danni ai veico-
li), giudicando recessive le argomentazioni difensive, so-
stanzialmente formulate sulla scorta di una ricostruzione
della dinamica ritenuta non credibile.
3.3. Sul punto, in linea generale, deve ribadirsi, anche
in questa sede, che per la configurabilità della circostan-
za aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente
che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero
la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia neces-
saria la constatazione di danni a persone o cose, di talchè
basta qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffi-
co, potenzialmente idonea a determinare danni (cfr. sez.
IV n. 36777 del 2 luglio 2015, Rv. 264419 (in fattispecie
relativa alla guida in stato da alterazione psicofisica per
uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha sottoline-
ato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta
nell’art. 187 comma primo bis c.d.s., a quella di cui all’art.
186 comma secondo bis c.d.s., che prevede la medesima
circostanza aggravante per il reato di guida in stato di
ebbrezza)).
Questa Corte ha già affermato che, ai fini della con-
figurabilità dell’aggravante in esame, deve accertarsi la
dipendenza dell’incidente anche dalla condotta di guida
del conducente (sez. IV, n. 37743 del 28 maggio 2013, Rv.
256209), ma occorre precisare anche che "provocare" un
incidente significa che esso deve essere conseguenza di
una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse
quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme
sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di
prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire
il verificarsi del sinistro medesimo (cfr., in motivazione,
sez. IV n. 33760 del 17 maggio 2017, Rv. 270612).
Ed invero, poichè la norma di cui all’art. 186 comma
2 bis c.d.s., non richiede l’accertamento del nesso ezio-
logico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evoca
unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi
dell’incidente e lo stato di alterazione dell’agente ("Se
il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale"), valga in questa sede il principio secondo cui il
maggior disvalore della condotta di cui all’art. 186 comma
2 bis c.d.s., risiede nella condizione di alterata reattività
del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazio-
ne di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile
alla sua impoverita capacità di approntare manovre ido-
nee a scongiurare l’incidente, direttamente ricollegabile
allo stato di alterazione psicofisica.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2017, N. 28665
PRES. DI AMATO – EST. SCODITTI – P.M. VITIELLO (DIFF.) – RIC. SECCI (AVV.
CAMPANELLI) C. PROVINCIA DI ORISTANO (AVV. BARDI E SCHINTU)
Prova civile y Documentale y Riproduzioni mecca-
niche y Valore probatorio y Allegazione di circostan-
ze di luogo e di tempo y Riproduzione fotografica
delle sole circostanze di luogo y Prova precostituita
delle circostanze allegate y Limiti y Onere di disco-
noscimento della conformità y Esclusione y Fatti-
specie relativa a sinistro causato da una buca sul
manto stradale.
. La riproduzione fotografica è idonea ad assumere va-
lore probatorio solo quando risulti conforme al fatto
allegato, sicchè, laddove l’allegazione attenga a circo-
stanze sia di luogo che di tempo (nella specie, concer-
nenti la presenza di una buca sul manto stradale alla
data di un sinistro), dalla riproduzione deve emergere
anche il dato temporale, in mancanza del quale non
sorge, a carico della controparte, alcun onere di disco-
noscimento, ai sensi dell’art. 2712 c.c., della conformi-
tà della riproduzione fotografica al fatto rappresentato.
(c.c., art. 2712) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. civ. 21 settembre
2016, n. 18507, in www.latribunaplus.it, secondo cui "Il mero disco-
noscimento, operato in prima udienza dal lavoratore, della data e
dell’ora del video che lo ritrae mentre esegue lavori sul tetto della
propria abitazione nel periodo di malattia, non è idoneo, alla stregua
dell’art. 2712 c.c., a contestare la relazione di identità tra la realtà
riprodotta e quella fattuale, e, determinando l’accertamento della
circostanza che, così come oggetto della riproduzione tecnica, egli si
era effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione
a svolgere attività documentate dal video e per il tempo risultante
dal filmato, consente l’utilizzabilità di dette risultanze ai fini della
decisione sulla legittimità del recesso datoriale.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Luigi Secci convenne in giudizio innanzi al Tribu-
nale di Oristano la Provincia di Oristano chiedendo il ri-
sarcimento del danno nella misura complessiva di Euro
51.370,00. Espose in particolare parte attrice quanto se-
gue. In data 9 settembre 2000, percorrendo con moto Piag-
gio una strada provinciale, il Secci era transitato su una
buca non segnalata e aveva perso il controllo del mezzo,
rovinando a terra e riportando lesioni. Si costituì la par-
te convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chia-
mando in causa la società assicuratrice, la quale pure si
costituì.
2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.
3. Avverso detta sentenza propose appello il Secci. Si
costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’ap-
pello.
4. Con sentenza di data 13 giugno 2014 la Corte d’appel-
lo di Cagliari rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale,
per quanto qui rileva, che la buca che avrebbe determina-
to il sinistro non era presente il giorno 9 settembre 2000
ed era stata perciò artatamente creata in data successiva
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