Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 11 gennaio 2018, n. 486

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giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
1.4. Ritiene, nondimeno, la Corte che non sia necessa-
rio nel presente giudizio disporre né la rinnovazione della
notif‌icazione, né l’integrazione del contraddittorio: infatti,
per quanto si dirà, il ricorso è in parte manifestamente
infondato, ed in parte manifestamente inammissibile. Per-
tanto, in virtù del principio c.d. della “ragione più liquida”
(sancito da sez. un., sentenza n. 9936 del 8 maggio 2014) è
superf‌luo integrare il contraddittorio o rinnovare notif‌iche
non andate a buon f‌ine, giacché tali atti non potrebbero
mai sanare il vizio di inammissibilità od infondatezza del
ricorso, e non avrebbero altro effetto che procrastinare
inutilmente la durata del giudizio.
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi
dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli
170, 285, 325 e 326 c.p.c. Deduce che l’appello proposto
dalla Unipol avverso la sentenza di primo grado si sareb-
be dovuto dichiarare tardivo. Infatti la sentenza di primo
grado era stata notif‌icata dalla parte vittoriosa (Patrizia
Bruno) al difensore della parte soccombente (la Unipol)
il 4 novembre 2011 nella cancelleria del Giudice di pace di
Rossano, dove la convenuta doveva ritenersi domiciliata
ex lege, non avendo il suo difensore eletto domicilio nella
circoscrizione del giudice adìto. L’appello, invece, era sta-
to notif‌icato il 18 gennnaio 2012 (nella sentenza d’appello,
in verità, si legge che l’atto fu consegnato all’uff‌iciale giu-
diziario il 13 gennaio 2012), e quindi oltre il termine di cui
all’art. 325 c.p.c.. Soggiunge che il Tribunale, nell’afferma-
re che la notif‌ica della sentenza presso la Cancelleria non
aveva fatto decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c.,
perchè effettuata alla parte personalmente, era erronea,
in quanto la notif‌ica fatta alla parte nel domicilio eletto
presso l’avvocato deve ritenersi fatta a quest’ultimo.
2.2. Il motivo è infondato. La notif‌ica della sentenza di
primo grado eseguita nella cancelleria del Giudice di pace
avvenne - lo ammette la stessa ricorrente - senza l’indi-
cazione del nome dell’avvocato. Quella notif‌ica, pertanto,
non ha prodotto gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c.: questa
Corte, infatti, ha già stabilito che “la notif‌ica della senten-
za effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore,
non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria
del giudice a quo ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, non co-
stituisce notif‌ica al procuratore costituito ai sensi dell’art.
170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale
evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procura-
tore ed il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che il
difensore possa avere conoscenza dell’atto, e non è quindi
idonea a far decorrere il termine breve per impugnare”
(sez. II, sentenza n. 4313 del 4 marzo 2016; nello stesso
senso, sez. L, sentenza n. 5563 del 19 marzo 2004; sez. VI-3,
Ordinanza n. 2133 del 3 febbraio 2016.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi
dell’articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli articoli
102 e 228 c.p.c., 2733 c.c. e 144 D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209.
Sostiene che il convenuto Luigi Forciniti, conducente
del veicolo, doveva ritenersi litisconsorte necessario, ai
sensi dell’articolo 144 codice delle assicurazioni, in quan-
to “responsabile del sinistro”.
Le dichiarazioni confessorie da lui rese, pertanto, dove-
vano ritenersi opponibili anche all’assicuratore, ed idonee
a fondare l’accoglimento della domanda.
3.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fat-
to decisivo il motivo è manifestamente inammissibile: sia
perchè tale vizio è privo di qualsiasi illustrazione, sia per-
chè, in ogni caso, il motivo denuncia un errore di diritto, e
non una omissione nella ricostruzione dei fatti.
3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il
motivo è infondato.
Il conducente d’un veicolo a motore, che si sia reso
responsabile d’un sinistro stradale, non è infatti litiscon-
sorte necessario nel giudizio proposto dalla vittima nei
confronti dell’assicuratore: né nel regime ordinario di
cui all’art. 144 cod. ass., né nel regime del risarcimento
diretto di cui all’art. 149 cod. ass., come già accennato. Li-
tisconsorte necessario, infatti, resta sempre e soltanto il
proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato
il danno. Il principio è risalente e pacif‌ico nella giurispru-
denza di questa Corte: esso venne affermato la prima volta
quasi quarant’anni fa (sez. I, sentenza n. 4575 del 12 ago-
sto 1982); venne consacrato dalle Sezioni Unite (sez. un.,
sentenza n. 10311 del 5 maggio 2006); ed è stato ribadito
sino ai giorni nostri da innumerevoli decisioni (da ultimo,
in tal senso, sez. III, sentenza n. 23706 del 22 novembre
2016; sez. III, sentenza n. 25421 del 2 dicembre 2014; sez.
III, sentenza n. 8214 del 4 aprile 2013). Escluso, quindi,
che il conducente fosse un litisconsorte necessario, le
dichiarazioni da lui rese potevano essere valutate libera-
mente dal giudice di merito, e comunque non sarebbero
state opponibili all’assicuratore (come già stabilito da sez.
un., sentenza n. 10311 del 5 maggio 2006, in motivazione).
4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta che il Tribu-
nale sarebbe incorso in un error in procedendo, consistito
nel non avere rilevato che la società appellante (Unipol)
si era costituita nel giudizio d’appello il 13 gennaio 2012,
e quindi “prima ancora della notif‌ica dell’atto d’appello”,
avvenuta il 18 gennaio 2012. Il Tribunale pertanto, rilevato
tale vizio, avrebbe dovuto dichiarare “la nullità della cau-
sa” e “disporre la cancellazione dal ruolo”.
4.2. Il motivo è infondato.
Anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa
la conformità di questo motivo di ricorso agli oneri di in-
dicazione richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366,
nn. 3 e 6, c.p.c.; ed a prescindere altresì dal rilievo che l’av-
verarsi d’una nullità processuale non ha per conseguenza
la “cancellazione della causa dal ruolo”, resta il fatto che
dalla sentenza impugnata si apprende che l’atto di appello
“è stato portato all’uff‌iciale giudiziario per la notif‌icazione
il 13 gennaio 2012” (pag. 4, secondo rigo, della sentenza
d’appello). Di conseguenza nessuna nullità può essersi
verif‌icata, in considerazione del principio stabilito dalle
Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la tempestiva
costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di cita-
zione (c.d. “velina’’) in luogo dell’originale non determina

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