Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24069

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giur
2/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Giudice di appello in misura pari ad un quarto del dan-
no biologico da invalidità permanente, senza considerare
come base di calcolo anche il danno biologico temporaneo;
b) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla di-
chiarazione di inammissibilità per difetto di specif‌icità del
terzo motivo di gravame con il quale veniva lamentata la
insuff‌iciente liquidazione del danno morale soggettivo;
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il mo-
tivo di gravame con il quale si chiedeva un maggior risarci-
mento del danno morale in quanto assolutamente generi-
co circa gli elementi circostanziali (gravità lesioni, durata
degenza, trattamenti sanitari successivi) giustif‌icativi
della rideterminazione, confermando - previa modif‌ica del
quantum in considerazione della riconosciuta pari respon-
sabilità causale nella produzione del sinistro - il criterio di
liquidazione del danno morale adottato dal primo giudice,
commisurato ad un quarto del valore del danno biologico
da invalidità permanente.
Sul punto il ricorrente sostiene che la Corte territoria-
le, nel dichiarare inammissibileVnon aveva preso in esame
la "seconda parte del motivo d’appello n. 3" (trascritta nel
motivo di ricorso) con la quale era stata chiesto di integra-
re la base di calcolo anche con l’importo liquidato a titolo
di danno biologico da inabilità temporanea e che sotto tale
prof‌ilo il motivo non poteva essere considerato generico.
Premesso che le due censure nelle quali è articolato
il secondo motivo si pongono in relazione di alternativi-
tà subordinata, posto che il motivo di gravame dichiarato
inammissibile aveva ad oggetto proprio il criterio di li-
quidazione del danno morale, osserva il Collegio che se
la doglianza di illegittima declaratoria di inammissibilità
dell’intero motivo di gravame ex art. 342 c.p.c., può rite-
nersi fondata, essendo suff‌icientemente specif‌ica la cri-
tica rivolta con il motivo di gravame alla determinazione
della base di calcolo, in quanto si contesta la limitazione
della base di calcolo al danno biologico permanente, tut-
tavia la fondatezza della censura non determina per ciò
stesso la cassazione con rinvio della causa, atteso che, non
dovendo procedersi ad accertamenti in fatto, questa Corte
può decidere in merito al motivo di gravame omesso, do-
vendo lo stesso essere ritenuto infondato.
L’assunto difensivo secondo cui la liquidazione del
danno morale soggettivo avrebbe dovuto essere effettuata
utilizzando come base di calcolo non soltanto l’importo del
danno biologico da invalidità permanente, ma anche l’im-
porto del danno biologico per inabilità temporanea, non
integra una violazione delle norme di diritto individuate
in rubrica, non essendo all’uopo suff‌iciente la prospetta-
zione di una diversa e più favorevole modalità di liquida-
zione del danno, diversa da quella adottata dal Giudice
di merito, atteso che l’esercizio, in concreto, del potere
discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in
via equitativa (artt. 2056 e 1226 c.c.) non è suscettibile
di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione
della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale
facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito
(Corte cass. sez. III, sentenza n. 8213 del 4 aprile 2013;
id. sez. I, sentenza n. 16222 del 31 luglio 2015; id. sez. I,
sentenza n. 5090 del 15 marzo 2016), dovendo al riguardo
tenere in considerazione il Giudice, ove allegati specif‌ica-
mente dal danneggiato, quelle circostanze rilevanti, atti-
nenti alle condizioni soggettive della persona danneggiata
ed alla gravità del fatto.
Una volta che il Giudice di merito ha esternato nella
motivazione della sentenza il criterio di liquidazione ap-
plicato in concreto, rimane preclusa ogni critica alla scel-
ta del metodo - salvo che la stessa non possa ritenersi del
tutto illogica e manifestamente arbitraria -, atteso che
in tal caso la censura non prospetta una violazione della
norma attributiva del potere ex art. 2056 c.c., ma intende
invadere in modo inammissibile l’ambito discrezionale ed
insindacabile riservato al Giudice ex art. 2056 c.c..
Nella specie il Giudice di appello, da un lato, ha escluso
che il danneggiato avesse allegato e dimostrato circostan-
ze fattuali rilevanti non considerate dal primo giudice;
dall’altro, ha dato atto del criterio di liquidazione appli-
cato, ritenendo di determinare il danno morale in misura
proporzionale pari ad un quarto del danno biologico da in-
validità permanente: tale modalità di calcolo, che è stata
per lungo tempo inserita nei criteri tabellari uniformi di
liquidazione del danno, elaborati dal Tribunale di Milano
e diffusamente adottati dagli Uff‌ici di merito, non può ri-
tenersi violativa del principio giuridico di effettività del
ristoro integrale del danno (Corte cass. sez. III, sentenza
n. 702 del 19 gennaio 2010), laddove il danneggiato non
adduca - come nel caso di specie - la omessa considera-
zione di elementi concreti di personalizzazione del danno
morale allegati e provati in giudizio, che il Giudice di ap-
pello ha espressamente ritenuto indimostrati.
Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione del-
l’art. 91 c.p.c.) con il quale il ricorrente impugna la statui-
zione di parziale compensazione delle spese di lite conte-
nuta nella sentenza di appello, richiedendo la condanna
della società assicurativa e degli altri coobbligati solidali
alla integrale rifusione delle spese dell’intero giudizio,
rimane assorbito, in quanto la censura è espressamente
condizionata alla asserita fondatezza dei precedenti mo-
tivi del ricorso per cassazione, nella specie ritenuti inam-
missibili od infondati.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non do-
vendo provvedersi in ordine al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità, in difetto di difese svolte dagli
intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2017, N. 24069
PRES. CHIARINI – EST. OLIVIERI – P.M. DE AUGUSTINIS (PARZ. DIFF.) – RIC. DE
BERNARDINIS ED ALTRO (AVV.TI ALFONSO E COZZOLINO) C. GENERALI ITALIA
S.P.A. (AVV. LUNARDI)
Assicurazione obbligatoria y Obbligo dell’as-
sicurazione y Certif‌icato di assicurazione e con-
trassegno y Inesistenza di una valida polizza RCA
y Rilascio di un certif‌icato di assicurazione o di un
contrassegno assicurativo y Rimedi esperibili dal

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