Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20615

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2016, N. 20615
PRES. SALMÈ – EST. TRAVAGLINO – RIC. COMUNE DI MARSALA (AVV.
GANDOLFO) C. ADRAGNA ED ALTRI (AVV.TI POLIZZI E ZICHITTELLA)
Persona f‌isica y Diritto alla riservatezza y Azione
risarcitoria proposta nei confronti di un Comune
y Delibere comunali di approvazione della costitu-
zione in giudizio risarcitorio, conseguente a sini-
stro stradale y Pubblicazione delle stesse sul sito
"internet" dell’ente territoriale y Violazione del
diritto alla privacy degli interessati y Esclusione y
Ragioni.
. La pubblicazione, sul sito "internet" di un comune,
delle delibere relative alla costituzione dell’ente in un
giudizio risarcitorio, conseguente a sinistro stradale,
proposto nei suoi confronti, dalle quali risulti l’indica-
zione dei dati anagraf‌ici delle controparti, la targa ed
il modello di autovettura, nonchè la natura della lesio-
ne f‌isica subita, non viola la riservatezza dei soggetti
ivi menzionati, sia perché la divulgazione di atti che
determinino la diffusione di dati personali deve rite-
nersi lecita qualora prevista, come nella specie, da una
norma di legge o di regolamento, sia perché il conte-
nuto delle predette delibere rende identif‌icabili gli in-
teressati, anche in considerazione dell’ampio contesto
sociale della città di loro residenza, solo associando i
dati pubblicati ad altri elementi identif‌icativi, trami-
te operazioni di ricerca comportanti un dispendio di
attività, di energia e di spese sproporzionato rispetto
all’interesse alla loro individuazione. (d.l.vo 30 giugno
2003, n. 196) (1)
(1) Qualche utile riferimento in tema di trasmissione di informa-
zioni ad una singola persona giuridica si rinviene in Cass. civ. 20 mag-
gio 2015, n. 10280, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna, secondo
cui non costituisce “diffusione” di dati sensibili, ex art. 4, comma 1,
lett. m), D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, perché effettuata ad un unico
determinato soggetto, senza che sia esigibile, da parte di chi la pone
in essere, la previa identif‌icazione della persona f‌isica a cui indiriz-
zare la comunicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel maggio del 2009 gli odierni resistenti convenne-
ro dinanzi al Tribunale di Marsala l’omonimo Comune,
chiedendo di essere risarciti dei danni subiti, gli Adragna
a seguito di un sinistro stradale, l’Alessandrini in conse-
guenza di una caduta in un locale di proprietà dell’ente
territoriale.
Il comune si costituì in giudizio previa emanazione di
due delibero di giunta, pubblicate sul sito internet isti-
tuzionale, il cui contenuto, a detta degli attori, violava il
proprio diritto alla riservatezza - onde la richiesta di risar-
cimento dei danni non patrimoniali oggetto del presente
procedimento.
Il Tribunale accolse la domanda.
Il comune di Marsala ha proposto ricorso per cassazio-
ne sulla base di 2 motivi di censura illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la famiglia Adragna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è pienamente fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c., in relazione all’art. 4 D.L.vo n. 196 del 2003; omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio; nullità della
sentenza per omessa motivazione.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 15 D.L.vo n. 196 del 2003,
2050 e 2697 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio; nullità della sentenza per omessa motivazione.
I motivi - che possono congiuntamente esaminarsi, at-
tesane l’intrinseca connessione - sono entrambi fondati.
Sotto un triplice, concorrente prof‌ilo.
Da un canto, la pubblicazione e la divulgazione di atti
che determinino una diffusione di dati personali deve ri-
tenersi lecita qualora prevista (come nella specie, poichè
l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto adempie-
re alla f‌inalità dell’atto in modo diverso da quello attuato)
da una norma di legge o di regolamento - mentre il termine
previsto dall’art. 124 D.L.vo n. 267 del 2000, (pubblicazio-
ne nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi) non può ri-
tenersi di natura perentoria (come indirettamente confer-
mato dalle linee guida contenute nel D.L.vo n. 33 del 2013
che, disciplinando la pubblicità per f‌inalità di trasparenza,
ne ha previsto la durata in 5 anni);
Dall’altro, il contenuto delle due delibere comunali -
con le quali vennero, rispettivamente, riportati il nome e
cognome degli odierni resistenti, oltre alla targa e al mo-
dello di autovettura di proprietà di uno di essi, ed i dati
anagraf‌ici della sola Alessandrini, integrati dall’annota-
zione della lesione al ginocchio destro riportata a seguito
della caduta nell’atrio comunale - non rende il soggetto
"identif‌icabile" se non associato ad altri elementi iden-
tif‌icativi (data e luogo di nascita, dimora, residenza, do-
micilio, codice f‌iscale, attività lavorativa) e se calato in
un contesto sociale ampio quale quello della città di ap-
partenenza dei resistenti. La identif‌icazione dei soggetti
menzionati nella delibera avrebbe potuto, pertanto, con-
seguire soltanto ad operazioni di ricerca, anche attraverso
banche dati in possesso di terzi, comportanti un dispendio
di attività, di energie e di spesa del tutto sproporziona-
to rispetto all’interesse all’identif‌icazione di tre soggetti
coinvolti in un banale incidente d’auto ed in una altrettan-
to banale caduta in un locale di proprietà pubblica, non
potendosi ragionevolmente sostenere che i dati contenuti
nelle delibere comportassero ipso facto una automatica e
certa "identif‌icabilità" rilevante ai f‌ini invocati dagli Adra-
gna. Nessun dato realmente sensibile può dirsi, difatti,
colpevolmente ostentato sub specie di una sua rilevanza a
f‌ini risarcitori: nè quello della mera indicazione dei nomi-
nativi dei danneggiati e del tipo di autovettura posseduta,
nè quello relativo ad un banale infortunio al ginocchio,
che non rientra a nessun titolo tra le notizie "idonee a ri-
velare lo stato di salute" del danneggiato (tali essendo per
converso, quelle destinate a disvelare patologie, terapie,
anamnesi familiari, accertamenti diagnostici).

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